IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto l'art. 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo  per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'», come modificato dall'art. 1, comma 195,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 11 del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, che, in particolare: 
    all'art.  5  individua  le  caratteristiche   della   valutazione
multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del  Reddito  di
cittadinanza  accedono  agli  interventi  di   cui   al   Patto   per
l'inclusione sociale; 
    all'art.   6   individua   le   caratteristiche   dei    progetti
personalizzati, che ai  sensi  dell'art.  4,  comma  13,  del  citato
decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di  Patti  per
l'inclusione sociale; 
    all'art.  7:  al  comma  1,  elenca  gli  specifici  servizi  per
l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare  nel  progetto
personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che  per
il finanziamento di tali interventi,  siano  attribuite  agli  ambiti
territoriali le risorse del Fondo poverta';  al  comma  3  stabilisce
l'ammontare  delle  risorse  che  costituiscono  tale   quota,   pari
inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel
2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;  al  comma  4,
stabilisce che i criteri di riparto sono  definiti  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata; al  comma  9  individua,  nell'ambito  di  tale
quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone  in
condizione di poverta' estrema e senza dimora; 
  Visto l'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che dispone, nell'ambito della quota del  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, una riserva pari a  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  per  interventi,  in
via sperimentale, in  favore  di  coloro  che,  al  compimento  della
maggiore eta', vivono fuori dalla famiglia di origine sulla  base  di
un  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  volti  a   prevenire
condizioni  di  poverta'  ed  esclusione  sociale  e  permettere   di
completare il percorso di crescita verso l'autonomia; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di stabilita' 2019)»  e,
in particolare, l'art. 1, comma 255, che istituisce, nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  un
fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione  del  reddito
di cittadinanza», e contestualmente riduce la dotazione del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale  di  cui  al  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, del citato decreto-legge n. 4  del
2019, che: 
    al comma 1 condiziona l'erogazione del beneficio del  Reddito  di
cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro
e all'adesione  ad  un  percorso  personalizzato  di  accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale; 
    ai commi da 2 a  11  definisce  le  modalita'  di  tale  adesione
individuando i beneficiari tenuti agli obblighi,  coloro  che  devono
essere convocati dai Centri per l'impiego per la  sottoscrizione  dei
Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai  servizi
dei comuni competenti in materia di contrasto alla  poverta'  per  la
sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonche'  definisce
gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari
che sottoscrivono un Patto per il lavoro; 
    al comma 12 stabilisce in riferimento  ai  beneficiari  convocati
dai  servizi  dei  comuni,  le  modalita'  di  collaborazione  tra  i
competenti servizi territoriali per la definizione del Patto  per  il
lavoro o  del  Patto  per  l'inclusione  sociale,  sulla  base  della
valutazione preliminare dei bisogni; 
    al comma 13 stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale, ove
non diversamente specificato, assume le caratteristiche del  progetto
personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.  147  del
2017 e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi anche  gli
interventi e i servizi sociali di  contrasto  alla  poverta'  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017; 
    al comma 14 stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto  per
l'inclusione sociale e  i  sostegni  in  essi  previsti,  nonche'  la
valutazione   multidimensionale   che   eventualmente   li   precede,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente; 
  Visto anche l'art. 12, comma 12, del citato decreto-legge n. 4  del
2019, che, in particolare: 
    al primo periodo stabilisce  che  al  finanziamento  dei  livelli
essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato art. 4,  comma
13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota
del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'art. 1,  comma  386,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali  ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,
con il  concorso  delle  risorse  afferenti  al  Programma  operativo
nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale; 
    al secondo periodo stabilisce che sono in ogni caso  fatti  salvi
gli  interventi  previsti  negli  atti  di  programmazione  regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute  nel  Piano  per  gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla  poverta',  adottato
con il citato decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 18 maggio 2018; 
  Considerato che alla luce del citato art. 1, comma 255, della legge
n. 145 del 2018, le risorse residue  del  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e  all'esclusione  sociale  dedicate  al  finanziamento  dei
livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art.  12,
comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono pari  rispettivamente
a 347 milioni nel 2019 e 587 milioni nel 2020; 
  Visto l'art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 147 del 2017,
che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e,
in particolare, il comma 6, lettera  b),  che  prevede  che  la  Rete
elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di  contrasto
alla poverta', quale strumento  programmatico  per  l'utilizzo  delle
risorse  della  quota  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'   e
all'esclusione sociale, nonche' il comma 7, che prevede che il  Piano
abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e  che  il
Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le  quali  i
fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  18  maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6  luglio  2018,
con il quale e' adottato il  primo  Piano  per  gli  interventi  e  i
servizi sociali di contrasto  alla  poverta',  relativo  al  triennio
2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della quota  servizi  del
Fondo per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2018; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre
2019, con il quale, alla  luce  della  introduzione  del  Reddito  di
cittadinanza di cui al decreto-legge n.  4  del  2019,  sono  fornite
indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta', relativo al  triennio  2018-2020,
nonche' e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi  del
Fondo per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2019; 
  Ritenuto di dover confermare le indicazioni  per  l'attuazione  del
citato Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  24
dicembre 2019, fatti salvi gli  interventi  previsti  negli  atti  di
programmazione  regionale  secondo  le   indicazioni   programmatiche
contenute nel Piano medesimo, nonche' di dover stabilire  il  riparto
delle risorse per l'annualita' 2020; 
  Considerata la circolare n. 1 del 2020 del direttore  generale  per
la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale  che  fornisce
indicazioni al sistema dei servizi sociali per il periodo di  vigenza
dello stato di emergenza causato dal diffondersi del virus COVID-19; 
  Visto l'art. 40, comma 1-ter del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020,  che  in  relazione
alle esigenze  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
consente ai  comuni  e  gli  ambiti  territoriali  delle  regioni  di
destinare gli interventi e i servizi sociali di cui  all'art.  7  del
decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  finanziati  con  le
risorse del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale,  ai  bisogni  di  assistenza  che  emergessero  nell'attuale
situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del decreto e per un periodo di due mesi; 
  Vista la nota n. 4771 del 12 giugno 2020 del direttore generale per
la lotta alla  poverta'  e  per  la  programmazione  sociale  recante
disposizioni  specifiche  connesse  all'emergenza  sanitaria   legata
all'epidemia COVID-19; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  31
dicembre  2019  -  supplemento  ordinario  n.   46   concernente   la
ripartizione in capitoli delle unita' di voto  parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2020  e
per il triennio 2020-2022, in particolare la Tabella  4,  riguardante
il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali; 
  Visto in particolare, lo stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali - Centro  di  responsabilita'  n.  9
«Direzione  generale  per  la  lotta   alla   poverta'   e   per   la
programmazione sociale» per l'annualita' 2020 in cui e'  iscritto  il
capitolo di spesa  3550  -  «Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale», Missione 3  (24)  -  Programma  3.2  (24.12)
Azione: Lotta contro la poverta'; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»  che,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento  e
Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti  per  garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale; 
  Acquisita, in data 23  novembre  2020,  l'intesa  della  Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2 del decreto
legislativo n. 147 del 2017; 
    b) «Rdc»: il Reddito di  cittadinanza,  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; 
    c) «Fondo Poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della  legge  n.
208 del 2015; 
    d) «Piano per i servizi di contrasto alla Poverta'»: il Piano per
gli interventi e  i  servizi  sociali  di  contrasto  alla  poverta',
relativo al triennio 2018-2020, adottato con il decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018; 
    e) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017; 
    f)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    g)   «PON   inclusione»:   il   Programma   operativo   nazionale
«Inclusione», approvato con  decisione  della  Commissione  C  (2014)
10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione  C
(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018)  n.  8586
del 6 dicembre 2018 e da  ultimo  con  decisione  C  (2019)  n.  5237
dell'11 luglio 2019 a titolarita' del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
    h) «Puc»:  i  Progetti  a  titolarita'  dei  comuni,  utili  alla
collettivita', in ambito culturale, sociale,  artistico,  ambientale,
formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e'
tenuto ad offrire la propria disponibilita'  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 15 del decreto-legge n. 4/2019; 
    i) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma  digitale  del  Reddito  di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.  6,
comma  1,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,   per   il
coordinamento dei comuni, in forma singola o associata.