IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409,  con
i quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la determina n. 189/2008 del  14  febbraio  2008,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  50  del  28
febbraio 2008,  relativa  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  del
medicinale per uso  umano  «Revlimid»  (lenalidomide),  relativamente
alle confezioni  con  codice  A.I.C.  nn.  038016010/E,  038016022/E,
038016034/E e 038016046/E; 
  Vista la determina n. 903/2014 del 4 marzo 2014,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15  settembre
2014, relativa regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale  per
uso umano «Revlimid» (lenalidomide),  relativamente  alle  confezioni
con codice A.I.C. nn. 038016059/E, 038016073/E e 038016085/E; 
  Vista la determina n. 1234/2015 del 24 settembre  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  239  del  14
ottobre  2015,  relativa  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  del
medicinale per uso  umano  «Revlimid»  (lenalidomide),  relativamente
alla confezione con codice A.I.C. n. 038016097/E; 
  Vista la determina n. 754/2018 del 10 maggio 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  119  del  24  maggio
2018, relativa regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale  per
uso umano «Revlimid» (lenalidomide),  relativamente  alle  confezioni
con codice A.I.C. nn. 038016109/E e 038016111/E; 
  Vista la determina n. 84810/2019 del  23  luglio  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  181  del  3
agosto  2019,  relativa  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo   del
medicinale per uso  umano  «Revlimid»  (lenalidomide),  relativamente
alle confezioni con codice A.I.C. nn. 038016135/E e 038016147/E; 
  Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2020 con  la  quale
la societa' Celgene  B.V.,  titolare  della  A.I.C.,  ha  chiesto  la
rinegoziazione delle condizioni negoziali del  medicinale  «Revlimid»
(lenalidomide); 
  Vista la decisione della Commissione europea n. (2020)8082  del  16
novembre 2020  che  trasferisce  la  titolarita'  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale per uso  umano  «Revlimid»
da Celgene B.V. a Bristol-Meyers Squibb EEIG; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 15-17 luglio 2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 16-18 dicembre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  REVLIMID  (lenalidomide)  nelle  confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «mieloma multiplo: 
      "Revlimid" come monoterapia  e'  indicato  per  la  terapia  di
mantenimento  di  pazienti  adulti  con  mieloma  multiplo  di  nuova
diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali; 
      "Revlimid"  in   regime   terapeutico   di   associazione   con
desametasone, o bortezomib e desametasone, o  melfalan  e  prednisone
(vedere paragrafo 4.2) e' indicato per  il  trattamento  di  pazienti
adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono
eleggibili al trapianto; 
      "Revlimid", in associazione con desametasone, e'  indicato  per
il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti  ad
almeno una precedente terapia; 
    sindromi mielodisplastiche: 
      "Revlimid" come monoterapia e' indicato per il  trattamento  di
pazienti adulti con anemia trasfusionedipendente  dovuta  a  sindromi
mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate  ad
anomalia citogenetica da  delezione  isolata  del  5q,  quando  altre
opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate; 
    linfoma mantellare: 
      "Revlimid" come monoterapia e' indicato per il  trattamento  di
pazienti adulti  con  linfoma  mantellare  recidivato  o  refrattario
(vedere paragrafi 4.4 e 5.1).». 
  Confezioni: 
    «10 mg capsula rigida - uso  orale»  blister  (PCTFE/PVC/ALU)  21
capsule; 
    A.I.C. n. 038016022/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5.586,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.219,13; 
    «15 mg capsula rigida - uso  orale»  blister  (PCTFE/PVC/ALU)  21
capsule; 
    A.I.C. n. 038016034/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5.880,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.704,35. 
    «25 mg capsula rigida - uso  orale»  blister  (PCTFE/PVC/ALU)  21
capsule; 
    A.I.C. n. 038016046/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6.447,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.640,13. 
    «5 mg capsula rigida -  uso  orale»  blister  (PCTFE/PVC/ALU)  21
caspule; 
    A.I.C. n. 038016010/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5.292,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.733,92. 
    «2,5 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU)  21
capsule; 
    A.I.C. n. 038016059/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5.080,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.384,03. 
    «20 mg - capsula rigida - uso orale» blister  (PCTFE/PVC/ALU)  21
capsule; 
    A.I.C. n. 038016097/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6.164,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.173,07. 
    «2,5 mg - capsula rigida - uso orale» blister  (PCTFE/PVC/ALU)  7
capsule; 
    A.I.C. n. 038016073/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.693,33; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.794,68. 
    «10 mg - capsula rigida - uso orale»  blister  (PCTFE/PVC/ALU)  7
capsule; 
    A.I.C. n. 038016109/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.862,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.073,04. 
    «15 mg - capsula rigida - uso orale»  blister  (PCTFE/PVC/ALU)  7
capsule; 
    A.I.C. n. 038016111/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.960,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.234,78. 
    «5 mg - capsula rigida - uso  orale»  blister  (PCTFE/PVC/ALU)  7
capsule; 
    A.I.C. n. 038016085/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.764,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.911,30. 
  L'indicazione «"Revlimid" in regime terapeutico di associazione con
melfalan e prednisone per  il  trattamento  di  pazienti  adulti  con
mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili
al trapianto» non e' rimborsata dal SSN. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory complessivo su  tutta  la
molecola, per tutte le confezioni  ed  indicazioni  di  utilizzo,  da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Restano attivi i registri di monitoraggio web based. 
  A partire dalla data di efficacia della determina pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana vengono eliminati  tutti
i meccanismi di rimborso condizionato in vigore  per  la  specialita'
medicinale «Revlimid» come da condizioni negoziali. 
  Le  note  di  credito  riferite  ai  MEA  sopra  indicati  saranno,
pertanto,  a  carico  della  societa'  per  tutte  le   dispensazioni
effettuate prima dell'entrata in vigore delle nuove condizioni. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.