IL MINISTRO 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  12,  e,  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo  modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il
quale  il  prof.  Gaetano  Manfredi  e'   stato   nominato   Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»; 
  Visto l'art. 1, comma 954, lettera  b),  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che ha sostituito l'art. 15,
comma 1, lettera e)  del  richiamato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917/1986, prevedendo la detraibilita' delle  spese  per
frequenza di corsi di  istruzione  universitaria  presso  universita'
statali e non statali, in misura non superiore,  per  le  universita'
non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31  dicembre  di
ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e  contributi
dovuti alle universita' statali; 
  Visto, inoltre, il comma 955 dell'art. 1,  della  citata  legge  28
dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette  disposizioni
di cui al comma 954, lettera b), si  applicano  a  partire  dall'anno
d'imposta 2015; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  relativo  a
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 3 che  individua  i  corsi  di
istruzione universitaria; 
  Visti i decreti ministeriali 16  marzo  2007  sulla  determinazione
delle  classi  di   lauree   e   lauree   magistrale   e   successive
modificazioni,  il   decreto   ministeriale   8   gennaio   2009   di
determinazione delle classi di lauree  magistrali  delle  Professioni
sanitarie  e  il   decreto   ministeriale   19   febbraio   2009   di
determinazione delle classi di lauree delle Professioni sanitarie; 
  Visto il decreto di concerto MIUR MEF  9  dicembre  2014,  n.  893,
recante «Determinazione del costo standard unitario di formazione per
studente in corso, ai sensi dell'art. 8 del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 49», differenziando per aree disciplinari omogenee; 
  Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre  1995,
n.   549   e   successive   modificazioni,   recante    «Misure    di
razionalizzazione della finanza pubblica»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo  29  marzo  2012,  n.  68  ai  fini   della   graduazione
dell'importo dei contributi dovuti  per  la  frequenza  ai  corsi  di
livello  universitario,  le  universita'  statali   «...valutano   la
condizione economica degli iscritti ...e  possono  tenere  conto  dei
differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse  aree
disciplinari»; 
  Ritenuto, altresi',  di  avvalersi  dell'anagrafe  nazionale  degli
studenti  universitari  (ANS)  che,  ai  sensi  dell'art.  1-bis  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio
2003, n. 170 contiene i principali dati  relativi  agli  iscritti  ai
corsi di studio delle Universita' statali e non statali, ivi compresi
gli importi relativi  alle  spese  per  la  frequenza  dei  corsi  di
istruzione universitaria; 
  Tenuto conto degli importi medi delle  tasse  e  contributi  dovuti
alle universita' statali, in attuazione del citato art. 15, comma  1,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986; 
  Ritenuto di raggruppare i  corsi  di  studio  nelle  medesime  aree
disciplinari di cui al menzionato decreto di  concerto  MIUR  MEF  n.
893/2014 e di prendere  in  considerazione,  per  ciascuna  area,  la
situazione relativa ad  un  livello  di  riferimento  rappresentativo
degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle
universita'  statali,  senza  tenere  conto  delle  riduzioni   della
contribuzione  determinata  dalle  differenti  condizioni  economiche
degli studenti; 
  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  di  rendere  comparabili   e
uniformi le detrazioni spettanti agli studenti delle universita'  non
statali  rispetto  alle  detrazioni  spettanti  agli  studenti  delle
Universita' statali aventi sede nella medesima zona geografica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione  per
la  frequenza  dei  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  e  laurea
magistrale a ciclo unico delle universita'  non  statali,  detraibile
dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2020, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' individuata, per ciascuna area disciplinare
di afferenza e zona geografica in cui  ha  sede  l'Ateneo  presso  il
quale e' presente il corso di studio, negli importi massimi  indicati
nella seguente tabella: 
 
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e  laurea  magistrale  a
                             ciclo unico 
 
=====================================================================
|                  |               |                 |     Zona     |
|Area disciplinare |Zona geografica| Zona geografica |geografica Sud|
| corsi istruzione |     Nord      |     Centro      |   e Isole    |
+==================+===============+=================+==============+
|      Medica      |    € 3.700    |     € 2.900     |   € 1.800    |
+------------------+---------------+-----------------+--------------+
|    Sanitaria     |    € 2.600    |     € 2.200     |   € 1.600    |
+------------------+---------------+-----------------+--------------+
|  Scientifico -   |               |                 |              |
|   tecnologica    |    € 3.500    |     € 2.400     |   € 1.600    |
+------------------+---------------+-----------------+--------------+
|   Umanistico -   |               |                 |              |
|     sociale      |    € 2.800    |     € 2.300     |   € 1.500    |
+------------------+---------------+-----------------+--------------+
 
  2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi  di
laurea, di laurea magistrale e di laurea  magistrale  a  ciclo  unico
afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche'  le  zone
geografiche di riferimento delle regioni. 
  3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli  studenti  iscritti  ai
corsi di dottorato, di specializzazione e ai master  universitari  di
primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui  alla
sottostante Tabella: 
 
                     Tipologia corsi post-laurea 
 
 ===================================================================
 |                |               |                 |     Zona     |
 | Spesa massima  |Zona geografica| Zona geografica |geografica Sud|
 |   detraibile   |     Nord      |     Centro      |   e Isole    |
 +================+===============+=================+==============+
 |Per i corsi di  |               |                 |              |
 |dottorato, di   |               |                 |              |
 |specializzazione|               |                 |              |
 |e master        |               |                 |              |
 |universitari di |               |                 |              |
 |primo e di      |               |                 |              |
 |secondo livello |    € 3.700    |     € 2.900     |   € 1.800    |
 +----------------+---------------+-----------------+--------------+
 
  4. Agli importi di cui ai commi  precedenti  va  sommato  l'importo
relativo alla tassa regionale per  il  diritto  allo  studio  di  cui
all'art. 3  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  e  successive
modificazioni. 
  5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati  entro  il  31
dicembre di ogni anno con decreto ministeriale  pubblicato  sul  sito
istituzionale del Ministero. 
  6. Il  presente  decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 30 dicembre 2020 
 
                                                Il Ministro: Manfredi 

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 114