Estratto determina AAM/A.I.C. n. 18/2021 del 9 febbraio 2021 
 
    Descrizione  del  medicinale  e   attribuzione   numero   A.I.C.:
procedura europea: PT/H/2335/001/DC. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
DEXFENIA,  nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni  e  con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Krka,  d.d.,  Novo  mesto,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia. 
    Confezioni: 
      «25 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
pvc/pvdc/pvc/pap/al  divisibile  per  dose  unitaria  -   A.I.C.   n.
047893019 (in base 10) 1FPLJV (in base 32); 
      «25 mg compresse rivestite con film» 20  compresse  in  blister
pvc/pvdc/pvc/pap/al  divisibile  per  dose  unitaria  -   A.I.C.   n.
047893021 (in base 10) 1FPLJX (in base 32); 
      «25 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
pvc/pvdc/pvc/pap/al  divisibile  per  dose  unitaria  -   A.I.C.   n.
047893033 (in base 10) 1FPLK9 (in base 32); 
      «25 mg compresse rivestite con film» 50  compresse  in  blister
pvc/pvdc/pvc/pap/al  divisibile  per  dose  unitaria  -   A.I.C.   n.
047893045 (in base 10) 1FPLKP (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura
inferiore a 30°C. 
    Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: 
      principio attivo: dexketoprofene  25  mg  (come  dexketoprofene
trometamolo); 
      eccipienti: 
      nucleo della compressa: 
        cellulosa microcristallina; 
        croscarmellosa sodica; 
        amido di mais; 
        silice colloidale anidra; 
        magnesio stearato; 
      rivestimento: 
        ipromellosa; 
        macrogol 6000; 
        glicole propilenico; 
        titanio diossido (E171). 
    Produttori responsabili del rilascio lotti: 
      Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, - 8501 Novo  mesto,
Slovenia; 
      TAD  Pharma  GmbH,  Heinz-Lohmann-Straße  5,  27472   Cuxhaven,
Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni
dolorose  di  intensita'  da   lieve   a   moderata,   quali   dolore
muscolo-scheletrico, dismenorrea, dolore dentale, negli adulti. 
 
   Classificazione ai fini della rimborsabilita' e della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita' e della fornitura: 
      A.I.C. n. 047893019 «25 mg compresse  rivestite  con  film»  10
compresse  in  blister  pvc/pvdc/pvc/pap/al   divisibile   per   dose
unitaria; 
      classe di rimborsabilita': C-bis; 
      classe  di  fornitura:  OTC  -  medicinale   non   soggetto   a
prescrizione medica, da banco o di automedicazione; 
      A.I.C. n. 047893021 - «25 mg compresse rivestite con  film»  20
compresse  in  blister  pvc/pvdc/pvc/pap/al   divisibile   per   dose
unitaria; 
      classe di rimborsabilita': C-bis; 
      classe  di  fornitura:  OTC -   medicinale   non   soggetto   a
prescrizione medica, da banco o di automedicazione; 
      A.I.C. n. 047893033 - «25 mg compresse rivestite con  film»  30
compresse  in  blister  pvc/pvdc/pvc/pap/al   divisibile   per   dose
unitaria; 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn); 
      classe di fornitura: RR - medicinale  soggetto  a  prescrizione
medica; 
      A.I.C. n. 047893045 - «25 mg compresse rivestite con  film»  50
compresse  in  blister  pvc/pvdc/pvc/pap/al   divisibile   per   dose
unitaria; 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn); 
      classe di fornitura: RR - medicinale  soggetto  a  prescrizione
medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.