L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE 
                            DEI TRASPORTI 
 
  Nella sua riunione del 22 dicembre 2020; 
  Visto l'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n.  481,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che ha istituito, nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' di cui citata legge  n.  481  del  1995,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorita'); 
  Visto in particolare il comma 6, lettera b), del citato art. 37 del
decreto-legge n. 201 del  2011,  in  materia  di  contributo  per  il
funzionamento dell'Autorita', come da ultimo modificato dalle lettere
a-bis) e a-ter) dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, (di  seguito  decreto-legge  n.  109/2018),  introdotte
dalla legge di conversione del 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto il quadro normativo di  riferimento  vigente  in  materia  di
competenze  e  attivita'  attribuite  all'Autorita',   composto,   in
particolare, oltre che dalla norma istituiva di cui al citato art. 37
del decreto-legge n. 201/2011, come da  ultimo  modificato  dall'art.
16, commi 1 e 1-bis del decreto-legge  n.  109/2018,  dalle  seguenti
fonti normative, sia nazionali che europee: il  regolamento  (CE)  n.
1371/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2007,  relativo  ai  diritti  e  agli  obblighi  dei  passeggeri  nel
trasporto ferroviario; la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  dell'11  marzo  2009,   concernente   i   diritti
aeroportuali; il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio,  del  22  settembre  2010,  relativo   alla   rete
ferroviaria  europea   per   un   trasporto   merci   competitivo; il
regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  24  novembre  2010,  relativo  ai  diritti  dei  passeggeri  che
viaggiano via mare e per vie navigabili interne  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 2006/2004; il regolamento (UE)  n.  181/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai
diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato  con  autobus  e  che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;  la  direttiva  2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  novembre  2012,  che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico come aggiornata dalla
direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
14 dicembre 2016, «che modifica la direttiva  2012/34/UE  per  quanto
riguarda l'apertura del mercato dei servizi  di  trasporto  nazionale
dei passeggeri  per  ferrovia  e  la  governance  dell'infrastruttura
ferroviaria»;  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/545  della
Commissione del 7 aprile 2016 sulle procedure e sui criteri  relativi
agli  accordi  quadro  per  la  ripartizione   della   capacita'   di
infrastruttura ferroviaria; il  regolamento  (UE)  n.  1315/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,  sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea  dei
trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; l'art. 24,  comma
5-bis del «Codice della strada» di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n.  285,  come  integrato  dall'art.  38,  comma  1  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; l'art. 8, comma 3, lettera n) della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il «Riordino della  legislazione
in materia portuale»,  come  introdotto  dall'art.  10,  del  decreto
legislativo  4  agosto  2016,  n.  169   recante   «Riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina  concernente  le
Autorita' portuali di cui alla legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  in
attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera  f)  della  legge  7  agosto
2015, n. 124» e modificato dall'art.  5,  comma  1,  lettera  f)  del
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232,  recante  «Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.
169, concernente le Autorita' portuali»;  l'art.  28,  comma  10  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 17, comma  4,
lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; gli articoli 37 e da
71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'» incluso l'art. 73, come da ultimo
sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio  2019,  n.  37,  recante
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2018»; il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione del
15 maggio 2013 che integra la  direttiva  2010/40/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sui sistemi  di  trasporto  intelligenti,  in
merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree  di
parcheggio sicure destinate  agli  automezzi  pesanti  e  ai  veicoli
commerciali;  il  regolamento  delegato  (UE)   n.   886/2013   della
Commissione del 15 maggio 2013 che integra  la  direttiva  2010/40/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i  dati  e
le  procedure  per  la  comunicazione  gratuita  agli   utenti,   ove
possibile,  di  informazioni  minime  universali   sulla   viabilita'
connesse  alla  sicurezza  stradale;  l'art.   13,   comma   14   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  9,  in  materia  di
linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie  aeree;  il
decreto legislativo  17  aprile  2014,  n.  70,  recante  «Disciplina
sanzionatoria per le violazioni delle  disposizioni  del  regolamento
(CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri
nel trasporto ferroviario»; l'art. 29  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014,  n.  116   in   materia   di   tariffe   elettriche   agevolate
sull'infrastruttura  ferroviaria;  l'art.  1,  commi  da   11-bis   a
11-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  recante
«Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive» in materia di  diritti  aeroportuali;  il
decreto legislativo 4 novembre  2014,  n.  169,  recante  «Disciplina
sanzionatoria delle violazioni  delle  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 181/2011, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.  2006/2004,
relativo ai diritti  dei  passeggeri  del  trasporto  effettuato  con
autobus»; il decreto legislativo  15  luglio  2015  n.  112,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico» come  da  ultimo  modificato  dal  decreto
legislativo 23 novembre  2018,  n.  139,  recante  «Attuazione  della
direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
14 dicembre 2016, che modifica la  direttiva  2012/34/UE  per  quanto
riguarda l'apertura del mercato dei servizi  di  trasporto  nazionale
dei passeggeri  per  ferrovia  e  la  governance  dell'infrastruttura
ferroviaria»; il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129,  recante
«Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via  mare
e per vie navigabili interne»; gli articoli 167, commi 5 e 178, comma
8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  il  «Codice
dei contratti pubblici»; l'art. 14, comma 5 del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica»; l'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n.  50,  recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone  colpite  da  eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96;
l'art. 13-bis del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.  148,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   finanziaria   per   esigenze
indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
2017, n. 172, in materia di concessioni autostradali; il  regolamento
di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22  novembre  2017
relativo  all'accesso  agli  impianti  di  servizio  e   ai   servizi
ferroviari; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  8
agosto 2019 avente ad oggetto «Avvio a regime della rilevazione SIOPE
per le Autorita' amministrative indipendenti,  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto  il   regolamento   concernente   la   disciplina   contabile
dell'Autorita', approvato con delibera n. 6/2013 del 12 dicembre 2013
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n.  61/2016  del
23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista  la  pianta   organica   dell'Autorita',   come   da   ultimo
rideterminata con delibera n. 27/2019 del 28 marzo 2019; 
  Visto il parere favorevole espresso nella seduta  del  21  dicembre
2020 dal collegio dei revisori sul progetto di bilancio di previsione
2021 - pluriennale 2021-2023, in applicazione dell'art. 5,  comma  2,
del citato regolamento concernente la disciplina contabile; 
  Ritenuto di procedere all'approvazione del bilancio  di  previsione
2021 e pluriennale 2021-2023; 
  Su proposta del Segretario generale; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' approvato  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2021  e
pluriennale 2021-2023 di cui all'Allegato A)  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale della presente delibera. 
  2.  E'  approvata  la  relazione  illustrativa  del   bilancio   di
previsione per l'anno 2021 e programmatica per il triennio  2021-2023
di cui all'Allegato B), corredata del parere favorevole del  collegio
dei revisori, che costituisce parte integrante  e  sostanziale  della
presente delibera. 
  3. La presente delibera,  completa  degli  Allegati  A)  e  B),  e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai
sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n.  481  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
    Torino, 22 dicembre 2020 
 
                                               Il Presidente: Zaccheo