IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118  della
Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto l'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,  che
nell'elencare le malattie infettive e diffusive degli animali  a  cui
si applicano le disposizioni dello stesso regolamento prevede che  il
Ministro della salute con  speciali  ordinanze  puo'  riconoscere  il
carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  6  ottobre  1984,
recante «Norme relative alla denuncia di  alcune  malattie  infettive
degli animali nella Comunita' economica  europea»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la  lotta
contro  l'afta  epizootica  ed  altre  malattie   epizootiche   degli
animali», e in particolare l'art. 2; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Visto il decreto legislativo 8  settembre  2000,  n.  332,  recante
«Attuazione della  direttiva  n.  98/79/CE  relativa  ai  dispositivi
medico diagnostici in vitro»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  21  novembre  2020,
recante «Norme  sanitarie  in  materia  di  infezione  da  SARS-CoV-2
(agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e  attivita'
di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291, con  la
quale, tra l'altro, e' stata disposta la sospensione delle  attivita'
degli allevamenti di visoni  sul  territorio  nazionale  fino  al  28
febbraio 2021 incluso; 
  Vista la nota prot. n. 27663 del 21 dicembre 2020 con la  quale  la
Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari  ha
stabilito le misure di verifica e  sorveglianza  da  adottarsi  negli
allevamenti di visoni; 
  Vista la nota prot. n. 2312 del 12 febbraio 2021, con la  quale  la
Direzione generale della sanita' animale e  dei  farmaci  veterinari,
sulla base degli esiti della sorveglianza sanitaria effettuata  negli
allevamenti  di  visoni  e  tenuto  conto  dei  casi  di   SARS-CoV-2
confermati  negli  allevamenti  europei,  ha  chiesto  al   Consiglio
superiore di sanita' di esprimersi, tra l'altro, sulla  necessita'  o
meno di protrarre la sospensione delle predette  attivita',  disposta
fino al 28 febbraio 2021 con la citata ordinanza del  Ministro  della
salute 21 novembre 2020 ovvero di prevedere il divieto definitivo  di
tale tipologia di allevamento; 
  Visto il parere espresso nella seduta straordinaria del 22 febbraio
2021, nel quale il Consiglio superiore di  sanita',  Sezione  IV,  ha
ritenuto  «consigliabile  la  sospensione   delle   attivita'   degli
allevamenti, nel giusto bilanciamento tra le necessita' di ridurre  i
rischi e la salvaguardia del tessuto economico del territorio» e  che
la stessa «debba essere protratta almeno per tutto il 2021»; 
  Visto che, nel medesimo parere, il Consiglio superiore di  sanita',
in virtu' del principio  di  massima  precauzione,  ha  suggerito  di
«considerare un allevamento in cui si riscontra siero-positivita' per
SARS-CoV-2 come infetto e di procedere quindi all'abbattimento»; 
  Ritenuto pertanto, in applicazione del principio di  precauzione  e
massima cautela, necessario protrarre la sospensione delle  attivita'
di allevamento fino al 31  dicembre  2021  e  autorizzare,  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  3  della  legge  2   giugno   1988,   n.   218,
l'abbattimento e la distruzione di tutti i visoni  negli  allevamenti
dove tale sieroconversione da SARS-CoV-2 e' stata confermata; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
    Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale 
 
  1. Nel rispetto del principio di precauzione,  le  disposizioni  di
cui all'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020,  citata
in premessa, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 incluso. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'art.  2,  comma  2,
della citata ordinanza e' sostituito dal seguente: «Per  la  conferma
della malattia da Covid-19, gli Istituti zooprofilattici sperimentali
competenti per territorio, verificata l'adeguatezza allo scopo  della
metodica in uso per la matrice e la specie da  sottoporre  ad  esame,
utilizzano i mezzi di diagnosi diretta  (real  time  RT-PCR)  per  la
ricerca del genoma virale o indiretta per  la  ricerca  di  anticorpi
SARS-CoV-2  (test  di  sieroneutralizzazione),  per  la  ricerca   di
anticorpi specifici rispondenti  ai  requisiti  fissati  nel  decreto
legislativo 8  settembre  2000,  n.  332  recante  "Attuazione  della
direttiva n. 98/79/CE relativa ai dispositivi medico  diagnostici  in
vitro" e indicati idonei dall'Istituto superiore di sanita'».