IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891  della  Commissione,
del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visti, in particolare, gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato
(UE) n. 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare  norme
complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il
riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  e  delle  loro
unioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle azioni  o  delle
spese nell'ambito dei programmi operativi; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2017/892   della
Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  settori  degli   ortofrutticoli   e   degli
ortofrutticoli trasformati; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2020/465   della
Commissione, del  30  marzo  2020,  recante  misure  di  emergenza  a
sostegno delle  organizzazioni  di  produttori  ortofrutticoli  nelle
Regioni  italiane  Emilia-Romagna,   Veneto,   Trentino   Alto-Adige,
Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia,  in  considerazione  dei
danni  causati  alla  produzione  dalla  cimice  marmorata   asiatica
(Halyomorpha halys); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/743  della  Commissione,
del 30 marzo 2020, che  modifica  il  regolamento  delegato  (UE)  n.
2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore  della  produzione
commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli
ortofrutticoli; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2020/600   della
Commissione, del 30 aprile 2020, recante  deroga  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2017/892, al regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2016/1150,  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  615/2014,   al
regolamento di esecuzione (UE)  n.  2015/1368  e  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2017/39 per  quanto  riguarda  talune  misure  per
affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/592  della  Commissione,
del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo
in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare  la  turbativa  del
mercato nei  settori  ortofrutticolo  e  vitivinicolo  causata  dalla
pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2020/532   della
Commissione,  del  16  aprile  2020,  recante  deroga,  in  relazione
all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n.
180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE) n. 2016/1150, (UE)
n. 2018/274, (UE) n. 2017/39, (UE) n. 2015/1368 e (UE)  n.  2016/1240
per  quanto  riguarda  taluni  controlli  amministrativi  e  in  loco
applicabili nel settore della politica agricola comune; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/884  della  Commissione,
del 4 maggio 2020, recante  per  il  2020,  in  collegamento  con  la
pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) n. 2017/891
per l'ortofrutticoltura e (UE) n. 2016/1149 per la vitivinicoltura; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4,  che  consente  di
adottare  con  decreto,  provvedimenti  amministrativi   direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  e  successive
modifiche, concernente orientamento  e  modernizzazione  del  settore
agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3,  comma  1,  relativo  alle  forme  giuridiche  societarie  che  le
organizzazioni di produttori devono assumere  ai  fini  del  relativo
riconoscimento; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata  la
strategia nazionale in materia di riconoscimento  e  controllo  delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
Fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 27 settembre 2018, n. 9286, con il  quale  e'
stata  modificata  la  nuova  strategia  nazionale  in   materia   di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro  associazioni,  di  Fondi  di  esercizio  e  di
programmi  operativi  per  il  periodo  2018-2022,  adottata  con  il
summenzionato decreto 29 agosto 2017, n. 4969; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2019, n. 8867, recante disposizioni nazionali  in
materia  di  riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di
produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di Fondi di  esercizio
e programmi; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 11 settembre 2020, n. 9118370, con il quale il termine  del
15 settembre stabilito all'art. 17, comma 1, del citato  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  13  agosto
2019, n. 8867, per la presentazione delle modifiche in  corso  d'anno
dei programmi operativi, e' stato posticipato al 30  settembre  2020,
limitatamente ai programmi operativi in corso al medesimo anno; 
  Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno  stabilito
dall'art. 26  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2017/891  per  la
presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per  gli
anni successivi, coincide con un periodo di intensa  attivita'  delle
organizzazioni di produttori impegnate nella campagna estiva  e  che,
pertanto,  e'  giustificato  differire  il  predetto  termine  al  30
settembre di ogni anno; 
  Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno
per la presentazione dei programmi operativi e delle  loro  modifiche
per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il
termine a disposizione delle regioni e delle  province  autonome  per
adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al  31  dicembre,
in conformita'  a  quanto  stabilito  dall'art.  33  del  regolamento
delegato (UE) n. 2017/891; 
  Considerato che la pandemia  COVID-19  causa  evidenti  difficolta'
all'operativita' delle organizzazioni di produttori e che,  pertanto,
appare opportuno differire fino al 20 ottobre 2020 il termine per  la
presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per  gli
anni successivi e fino al 30 novembre il termine per la presentazione
delle modifiche relative all'annualita' 2020; 
  Ritenuto necessario aggiornare alcuni  aspetti  delle  disposizioni
nazionali  in   materia   di   riconoscimento   e   controllo   delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
Fondi  di  esercizio  e  programmi  operativi   in   conformita'   al
regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e al regolamento di  esecuzione
(UE) n. 2017/892 e abrogare il succitato decreto 13 agosto  2019,  n.
8867; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 24 settembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Fatte salve le definizioni di cui  all'art.  3  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 e all'art.  2  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
2017/891, ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali; 
    b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
    c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma  competenti  per
territorio; 
    d) «Organismo  pagatore»:  l'organismo  pagatore  competente  per
territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; 
    e) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni  di  produttori
riconosciute  e  le  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori
riconosciute; 
    f)  «Ente  caritativo»:  qualsiasi   organismo   riconosciuto   e
autorizzato a svolgere l'attivita' di cui all'art. 34,  paragrafo  4,
lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
    g) «Regolamento di base»: il regolamento (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
    h)  «Regolamento  delegato»:  il  regolamento  delegato  (UE)  n.
2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017; 
    i) «Regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE)
n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017; 
    j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato
conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE)  n.
2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017; 
    k)  «intervento»:  tipologia  di  spesa   definita   e   distinta
nell'ambito di una azione; 
    l) «socio produttore»: un socio persona fisica o  giuridica  come
definito all'art. 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 2017/891, che
aderisce direttamente ad una OP o AOP; 
    m) «socio non produttore»: una persona fisica o giuridica che non
sia un produttore, come definito dall'art. 4,  paragrafo  1,  lettera
a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non  partecipa  alle
attivita' svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.