L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE 
                            DEI TRASPORTI 
 
  Nella sua riunione dell'11 febbraio 2021; 
  Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
(di seguito: decreto-legge n. 201/2011), e, in particolare, il  comma
6, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettere  a-bis)  e  a-ter),
introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di  conversione  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: decreto-legge n.
109/2018), che dispone che «All'esercizio delle competenze di cui  al
comma 2 e alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla  legge
si provvede (...) b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
economici  operanti  nel  settore  del  trasporto  e  per   i   quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato,  nel  mercato  in  cui  essi
operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita'
previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per  mille  del
fatturato derivante dall'esercizio delle attivita'  svolte  percepito
nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di  esenzione  che
tengano  conto  della  dimensione  del  fatturato.  Il  computo   del
fatturato  e'  effettuato  in  modo  da   evitare   duplicazioni   di
contribuzione. Il contributo  e'  determinato  annualmente  con  atto
dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da  parte  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle  finanze.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione
dell'atto,  possono  essere  formulati  rilievi  cui  l'Autorita'  si
conforma; in  assenza  di  rilievi  nel  termine  l'atto  si  intende
approvato»; 
  Visto  il   «Regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita'», approvato con delibera  dell'Autorita'
n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la delibera n.  172/2019  del  5  dicembre  2019,  avente  ad
oggetto «Misura e  modalita'  di  versamento  del  contributo  dovuto
all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  per   l'anno   2020»,
approvata, ai fini dell'esecutivita', con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 gennaio 2020; 
  Vista la delibera n. 225/2020  del  22  dicembre  2020,  avente  ad
oggetto «Misura e  modalita'  di  versamento  del  contributo  dovuto
all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  per   l'anno   2021»,
approvata, ai fini dell'esecutivita', con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021; 
  Considerato che il contributo di cui al citato art.  37,  comma  6,
lettera b)  del  decreto-legge  n.  201/2011  costituisce  per  legge
l'unica fonte di entrata dell'Autorita' per far fronte ai suoi  oneri
di funzionamento; 
  Considerata la sospensione degli  obblighi  di  versamento  nonche'
dichiarativi, prevista, in via cautelativa,  dal  combinato  disposto
degli articoli 1, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 3 della delibera n.
172/2019, in relazione al contributo riferito all'anno 2020  per  gli
operatori economici ascrivibili ai seguenti settori: (i)  servizi  di
trasporto di merci su strada connessi  con  porti,  scali  ferroviari
merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci  via
mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di  trasporto  aereo
di passeggeri e/o merci; 
  Considerata la sospensione degli  obblighi  di  versamento  nonche'
dichiarativi, prevista, in via cautelativa,  dal  combinato  disposto
degli articoli 1, comma 2, 3, comma 3 e 4, comma 3 della delibera  n.
225/2020, in relazione al contributo riferito all'anno 2021  per  gli
operatori economici ascrivibili ai seguenti settori: (i)  servizi  di
trasporto di merci su strada connessi con  autostrade,  porti,  scali
ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di
merci via mare  e  per  vie  navigabili  interne;  (iii)  servizi  di
trasporto aereo di passeggeri e/o merci; 
  Tenuto  conto  dell'orientamento  giurisprudenziale  maturato   per
effetto di molteplici pronunce della  VI  Sezione  del  Consiglio  di
Stato in materia di contributo dovuto all'Autorita' a  partire  dalla
sentenza n. 5/2021 pubblicata il 4 gennaio 2021 ad esito dell'udienza
tenutasi in  data  12  novembre  2020,  secondo  cui  a  partire  dal
contributo per l'annualita'  2019  sono  assoggettati  agli  obblighi
contributivi tutti gli operatori economici  appartenenti  ai  settori
dei: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con  porti,
scali  ferroviari  merci,  aeroporti,  interporti;  (ii)  servizi  di
trasporto di merci via mare  e  per  vie  navigabili  interne;  (iii)
servizi di trasporto  aereo  di  passeggeri  e/o  merci,  in  quanto,
secondo le argomentazioni riportate nei paragrafi  5.1,  5.2,  5.3  e
5.4,  appare  provato  come  la  concreta  attivita'  di  regolazione
dell'Autorita' sia stata avviata anche antecedentemente alla  riforma
di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, momento dal quale -  secondo
il predetto orientamento - il contributo e'  diventato  concretamente
esigibile dalle imprese di categoria; 
  Considerato che con riferimento  al  contributo  per  l'anno  2020,
l'Autorita' si era riservata di procedere alla immediata  riscossione
del contributo in caso di esito positivo dei giudizi pendenti dinanzi
al Consiglio di Stato, come esplicitato nell'art. 3,  comma  3  della
delibera n. 172/2019; 
  Considerato che con riferimento  al  contributo  per  l'anno  2021,
l'Autorita' si era riservata di procedere alla immediata  riscossione
del contributo in caso di esito positivo dei giudizi pendenti dinanzi
al Consiglio di Stato, come esplicitato nell'art. 3,  comma  3  della
delibera n. 225/2020; 
  Rilevata la necessita' di  garantire  ai  soggetti  interessati  un
quadro applicativo certo, omogeneo e  conoscibile,  assicurando,  tra
l'altro, il rispetto dei principi  di  economicita',  trasparenza  ed
efficienza  dell'azione  amministrativa   nella   definizione   delle
modalita' di contribuzione, ferma comunque la necessita'  di  ridurre
al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i  costi
amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori; 
  Ritenuto di disporre,  alla  luce  del  summenzionato  orientamento
giurisprudenziale del Consiglio di Stato, la rimessione  in  termini,
in relazione all'annualita' 2020, per  l'adempimento  degli  obblighi
dichiarativi e contributivi da parte degli operatori  che  esercitano
le seguenti attivita': (i) servizi di trasporto di  merci  su  strada
connessi con porti, scali ferroviari  merci,  aeroporti,  interporti;
(ii) servizi di trasporto di merci via  mare  e  per  vie  navigabili
interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; 
  Ritenuto  congruo   -   anche   tenuto   conto   dell'esigenza   di
semplificazione degli oneri connessi agli adempimenti da parte  degli
operatori interessati, nonche' del perdurare degli effetti  economici
negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica  ancora  in  atto  -
fissare al 29 ottobre 2021 il termine ultimo per porre in essere  gli
adempimenti dichiarativi  e  contributivi  relativi  alla  annualita'
2020, coincidente con il termine per  il  versamento  del  saldo  del
contributo relativo all'annualita' in corso; 
  Ritenuto che, in relazione all'annualita' 2021, i  termini  nonche'
le modalita' di versamento e di dichiarazione previsti dagli articoli
3 e 4 della delibera n. 225/2020  rechino,  alla  luce  del  suddetto
orientamento  giurisprudenziale  del  Consiglio   di   Stato,   piena
efficacia anche  nei  riguardi  degli  operatori  che  esercitano  le
seguenti attivita': (i) servizi  di  trasporto  di  merci  su  strada
connessi con autostrade, porti, scali  ferroviari  merci,  aeroporti,
interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via  mare  e  per  vie
navigabili interne; (iii) servizi di trasporto  aereo  di  passeggeri
e/o merci; 
  Su proposta del Segretario generale; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Adempimento degli obblighi  di  versamento  e  dichiarativi  relativi
                         all'annualita' 2020 
 
  1. Gli operatori che esercitano le seguenti attivita': 
    a) servizi di trasporto di merci su strada connessi porti,  scali
ferroviari merci, aeroporti, interporti; 
    b) servizi di trasporto di merci via mare e  per  vie  navigabili
interne; 
    c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; 
  vengono con  il  presente  provvedimento  rimessi  in  termini  per
l'adempimento  degli  obblighi  dichiarativi   nonche'   contributivi
relativi all'annualita' contributiva 2020. 
  2. Il contributo relativo all'annualita' 2020 deve  essere  versato
da parte dei soggetti appartenenti ai settori summenzionati  entro  e
non oltre il 29 ottobre 2021. Le ulteriori istruzioni  relative  alle
modalita' per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul
sito dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it 
  3. Il legale rappresentante o, per  le  imprese  non  residenti  in
Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  il
rappresentante fiscale o direttamente  il  soggetto  estero  mediante
identificazione diretta, degli operatori  individuati  al  precedente
comma 1 con un fatturato superiore a euro 3.000.000,00,  prescindendo
da  eventuali  esclusioni  o   scomputi   che   le   esentino   dalla
corresponsione del contributo, entro il  29  ottobre  2021,  dichiara
all'Autorita' i dati anagrafici ed economici  richiesti  nel  modello
telematico  all'uopo  predisposto   e   pubblicato   sul   sito   web
dell'Autorita',   dando   notizia   a   quest'ultima    dell'avvenuto
versamento.