IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, «Conferimento
alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura
e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea;
Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e
successive modificazioni;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina
dell'attivita' sementiera e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, recante «Istituzione, a norma dell'art. 24
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dei «Registri obbligatori
delle varieta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del
commercio delle sementi e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina
dell'attivita' sementiera e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 774, recante le norme in
materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta'
vegetali;
Vista la decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12 novembre
1986, che modifica la decisione 81/675/CEE che constata che alcuni
sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai
sensi, fra l'altro, delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del
Consiglio e successive modificazioni;
Visto il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994,
concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della
fauna selvatiche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante
attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la
commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle
varieta' delle specie di piante agrarie e relativi controlli e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agrarie e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra e successive modificazioni;
Vista la decisione 2003/17/CE del Consiglio, 16 dicembre 2002,
relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di
sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi
prodotte in paesi terzi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante
attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre
2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'articolo 7 della
direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri
minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per
l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre
2003, che stabilisce le modalita' di applicazione dell'articolo 7
della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i
caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni
minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di ortaggi e
successive modificazioni;
Vista la decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo
2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni
prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere;
Vista la decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile
2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di
miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante
foraggere;
Vista la decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre
2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri
possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a
varieta' per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione
nel catalogo nazionale delle varieta' delle specie di piante agricole
o delle specie di ortaggi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, recante
«Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE
sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza
delle sementi prodotte in Paesi terzi»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Vista la direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio
2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena
fatua nelle sementi di cereali;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante
«Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per
l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate
alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica,
nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta'»;
Vista la direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre
2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune
specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi
ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;
Visto il regolamento (CE) 637/2009 della Commissione, del 22 luglio
2009, che stabilisce le modalita' di applicazione per quanto riguarda
l'ammissibilita' delle denominazioni varietali delle specie di piante
agrarie e delle specie di ortaggi;
Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, recante
«Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per
l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente
coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione
genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per
la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali
ecotipi e varieta'»;
Vista la decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo
2011, che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva
2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali
e' autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di
miscugli di sementi standard di piu' varieta' della stessa specie;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, recante
«Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la
commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere
destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente
naturale»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri
di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio e in particolare l'articolo 1,
comma 1, lettera b), che introduce al decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224 il Titolo III bis «Limitazione e divieto di coltivazione
di OGM sul territorio nazionale», nonche' la Decisione di esecuzione
(UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica
l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del
granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2016 L 60/90;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 11;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020, della
Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive
66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e
2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della
Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE
della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le
piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata, nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021,
recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa
Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad
interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei
ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim di
concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la produzione a scopo di
commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri
riordinando, mediante coordinamento ed integrazione, le relative
disposizioni normative in un testo unico.
2. Il presente decreto non si applica alle sementi e ai materiali
di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione
all'esportazione verso Paesi terzi, nonche' ai prodotti sementieri
destinati a usi ornamentali e ai prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate.
3. E' considerata «produzione a scopo di commercializzazione» dei
prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le
sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli,
depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio,
qualunque ne sia l'entita', e la cui attivita' sia indirizzata, anche
saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. E' altresi'
considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella
effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e
altri enti, anche se al solo fine della distribuzione ai propri
associati, compartecipanti e dipendenti. E' inoltre considerata
«produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e
selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.
4. Gli agricoltori possono attuare il reimpiego delle sementi o lo
scambio di parte del raccolto.
5. Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a
fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento,
fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di
sementi a terzi, con o senza compenso.
6. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non
miranti allo sfruttamento commerciale delle varieta' come:
a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e
ispezione;
b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione
o imballaggio, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi
fornite;
c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori
di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie a fini
industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla
produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali,
purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul
prodotto del raccolto. Il fornitore di tali sementi trasmette al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o
all'organismo da questo delegato alla certificazione dei prodotti
sementieri, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto
concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria
organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le
condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Deve
essere, comunque, garantita la tracciabilita' di tutti i prodotti
sementieri oggetto della fornitura;
d) il reimpiego delle sementi effettuato dagli agricoltori, ovvero
lo scambio di parte del raccolto effettuato dai medesimi, di cui al
comma 4.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
(Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di
piante foraggere e successive modificazioni, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.
- La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di
cereali e successive modificazioni, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322, abrogata
dall'articolo 87 del presente decreto, ad eccezione degli
articoli 11, comma 8, 19, commi quattordicesimo,
quindicesimo e sedicesimo, 20-bis e 37, commi 1 e 3,
riportati nelle note all'articolo 87, reca: (Disciplina
dell'attivita' sementiera e successive modificazioni).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 1974, n. 95, S.O., abrogato dall'articolo 87 del
presente decreto, ad eccezione degli articolo 8-bis, comma
3, 15, commi ottavo e nono, e 17 comma terzo, riportati
nelle note all'articolo 87, reca: (Regolamento di
esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
concernente la disciplina della produzione e del commercio
delle sementi e successive modificazioni).
- La legge 20 aprile 1976, n. 195, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124, abrogata
dall'articolo 87 del presente decreto, recava: (Modifiche e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla
disciplina dell'attivita' sementiera e successive
modificazioni).
- La legge 22 dicembre 1981, n. 774 (Norme in materia
di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di
varieta' vegetali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1981, n. 356.
- La decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12
novembre 1986, che modifica la decisione 81/675/CEE che
constata che alcuni sistemi di chiusura sono "sistemi di
chiusura non riutilizzabili" ai sensi, fra l'altro, delle
direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio e
successive modificazioni, e' pubblicata nella G.U.C.E. 22
novembre 1986, n. L 327.
- Il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27
luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per
ritrovati vegetali, e' pubblicato nella G.U.C.E. 1°
settembre 1994, n. L 227.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche e successive modificazioni), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2001, n. 131,
abrogato dall'articolo 87 del presente decreto, ad
eccezione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7, riportati nelle
note all'articolo 87, reca: (Attuazione delle direttive
98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei
prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta'
delle specie di piante agrarie e relativi controlli e
successive modificazioni).
- La direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al catalogo comune delle varieta' delle
specie di piante agrarie e successive modificazioni, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di
barbabietole e successive modificazioni, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di
ortaggi e successive modificazioni, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di
patate e successive modificazioni, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di
piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La decisione 2003/17/CE del Consiglio, 16 dicembre
2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo
delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e
all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi e
successive modificazioni, e' pubblicata nella G.U.C.E. 14
gennaio 2003, n. L 8.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
(Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.
- Il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive
modificazioni, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre
2003, n. L 268.
- La direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6
ottobre 2003, che stabilisce modalita' di applicazione
dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio
per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve
vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di
alcune varieta' delle specie di piante agricole e
successive modificazioni, e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
ottobre 2003, n. L 254.
- La direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6
ottobre 2003, che stabilisce le modalita' di applicazione
dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio
per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve
vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di
alcune varieta' delle specie di ortaggi e successive
modificazioni, e' pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2003,
n. L 254.
- La decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17
marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle
indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di
piante foraggere, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 marzo
2004, n. L 83.
- La decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20
aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul
mercato di miscugli di sementi destinati ad essere
utilizzati come piante foraggere, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 22 aprile 2004, n. L 116.
- La decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1°
dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui
gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione
di sementi appartenenti a varieta' per le quali sia stata
presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale
delle varieta' delle specie di piante agricole o delle
specie di ortaggi e successive modificazioni, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 362.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), e' pubblicato
nella Gazzettta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2007, n.
211, abrogato dall'articolo 87 del presente decreto,
recava: (Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE,
2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti
sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
prodotte in Paesi terzi).
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25
giugno 1999, n. 205), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.
- La direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23
maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla
presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2006, n. L 136.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, abrogato dall'articolo 87 del presente decreto,
recava: (Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente
deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole
naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e
minacciate di erosione genetica, nonche' per la
commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta').
- La direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18
dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle
sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e
da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di
base» o «sementi certificate», e' pubblicata nella G.U.U.E.
19 dicembre 2008, n. L 340.
- Il regolamento (CE) 637/2009 della Commissione, del
22 luglio 2009, che stabilisce le modalita' di applicazione
per quanto riguarda l'ammissibilita' delle denominazioni
varietali delle specie di piante agrarie e delle specie di
ortaggi, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L
191.
- Il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2011, n.
34, abrogato dall'articolo 87 del presente decreto,
recava: (Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante
talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta'
orticole tradizionalmente coltivate in particolari
localita' e regioni e minacciate da erosione genetica,
nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per
la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la
coltivazione in condizioni particolari per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta').
- La decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23
marzo 2011, che stabilisce le modalita' d'applicazione
della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto
riguarda le condizioni alle quali e' autorizzata la
commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di
sementi standard di piu' varieta' della stessa specie, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 24 marzo 2011, n. L 78.
- Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202,
S.O., abrogato dall'articolo 87 del presente decreto,
recava: (Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante
deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi
di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la
preservazione dell'ambiente naturale).
- Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e
(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016,
n. L 317.
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 4
novembre 2016, n. 227 (Attuazione della direttiva (UE)
2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto
concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o
vietare la coltivazione di organismi geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2016, n. 288, cosi' recita:
«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224). - 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i),
sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) domanda di autorizzazione all'immissione
in commercio: la notifica di cui all'articolo 13 della
direttiva 2001/18/CE, volta ad ottenere l'autorizzazione di
cui all'articolo 19 della medesima direttiva, la notifica
di cui al titolo III del presente decreto, e la domanda di
cui agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003,
volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 7
e 19 del medesimo regolamento;
i-ter) rinnovo dell'autorizzazione all'immissione
in commercio: la procedura di cui all'articolo 17 della
direttiva 2001/18/CE e all'articolo 20 del titolo III del
presente decreto, nonche' agli articoli 11 e 23 del
regolamento (CE) n. 1829/2003;
i-quater) richiedente: il soggetto che presenta
la domanda di autorizzazione di cui agli articoli 5 e 17
del regolamento (CE) n. 1829/2003 o la domanda per il
rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 23
del regolamento (CE) n. 1829/2003;
i-quinquies) principio di coesistenza: il
principio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22
novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2005, n. 5.»;
b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente:
«Titolo III-bis (Limitazione e divieto di
coltivazione di ogm sul territorio nazionale).
Art. 26-bis (Finalita' e campo di applicazione). - 1.
Il presente titolo definisce le procedure per limitare o
vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in
attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la
direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita'
per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione
di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio.
2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo
non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali
o contenuti in prodotti.
3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo
non riguardano la coltivazione a fini sperimentali cosi'
come disciplinata dal titolo II del presente decreto.
4. Ai fini del presente titolo:
a) si intende per autorizzazione all'immissione in
commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato
rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e
l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai
sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del
regolamento (CE) n. 1829/2003;
b) l'autorita' nazionale competente e' il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 26-ter (Adeguamento dell'ambito geografico). -
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, puo' chiedere l'adeguamento
dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio
nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di
tale OGM. Tale richiesta e' presentata nel corso della
procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed
e' comunicata all'Autorita' nazionale competente di cui
all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di
cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione della relazione di valutazione effettuata a
norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva
2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5, o dalla ricezione
del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e
dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
1829/2003.
3. L'autorizzazione all'immissione in commercio,
rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione
adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o il rinnovo
dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 20,
in mancanza di conferma da parte del notificante, sono
emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.
4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata
comunicata alla Commissione europea dopo la data di
trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai
sensi dell'articolo 17, il termine per il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, e
quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo
18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici
giorni.
Art. 26-quater (Misure che limitano o vietano la
coltivazione di OGM sul territorio nazionale). 1. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
puo' adottare misure che limitano o vietano su tutto il
territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione
di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla
coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in
commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna
richiesta a norma dell'articolo 26-ter, ovvero il
notificante o il richiedente abbia confermato l'ambito
geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali
misure sono conformi al diritto dell'Unione europea,
rispettose dei principi di proporzionalita' e di non
discriminazione, e motivate in base a:
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio-economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri
prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26-bis
della direttiva 2001/18/CE;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione
di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti
l'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2,
comma 1, e il Ministero della salute, nonche', se motivate
in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se
motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d),
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Qualora le misure siano motivate in base a situazioni
riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera g), il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno.
3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal
comma 1, lettera g), che non puo' essere utilizzata
singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono
essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda
delle circostanze particolari del territorio in cui si
applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al
comma 1 non devono contrastare con la valutazione del
rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva
2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE) n.
1829/2003.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di
misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima
della loro adozione. Tale comunicazione puo' essere
effettuata anche prima del completamento della procedura di
autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.
5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data
della comunicazione di cui al comma 4:
a) il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al
comma 1;
b) e' vietato impiantare l'OGM o gli OGM
interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4
nelle aree alle quali tali misure sono riferite;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure
di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto
di cui alla lettera b) nonche' l'autorita', di cui
all'articolo 35-bis, comma 4, competente all'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal medesimo
articolo.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure
di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e,
se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera
b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera
d), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se
motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera g),
con il Ministro dell'interno, nonche' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dette misure sono adottate o nella forma originariamente
proposta o in una versione modificata che tiene conto delle
osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione
europea, rese note alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano.
7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo
non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale
di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati
legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure
che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul
territorio nazionale, conformemente al comma 6.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali comunica l'adozione delle misure di cui al
presente articolo alla Commissione europea, agli altri
Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
il Ministero della salute nonche' le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure
adottate sui propri siti internet istituzionali.
Art. 26-quinquies (Reintegrazione nell'ambito
geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto).
- 1. Ogni regione o provincia autonoma puo' chiedere al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
che il suo territorio o parte di esso sia reintegrato
nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di un OGM dal quale era stato precedentemente
escluso ai sensi dell'articolo 26-ter, o di revocare le
misure di cui all'articolo 26-quater relativamente al
proprio territorio. La richiesta di reintegrazione
dell'ambito geografico o la revoca delle misure di
limitazione o divieto sono predisposte con atto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la
reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali trasmette dette
richieste all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione
all'immissione in commercio.
3. Se la coltivazione di un OGM e' stata autorizzata
ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, l'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1,
ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica l'ambito
geografico dell'autorizzazione ovvero della decisione e
informa la Commissione europea, gli Stati membri e il
titolare dell'autorizzazione.
4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la
revoca delle misure adottate ai sensi dell'articolo
26-quater, queste ultime sono revocate di conseguenza, con
le medesime modalita' di cui allo stesso articolo
26-quater, comma 6. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali informa della revoca la Commissione
europea, gli altri Stati membri e il titolare
dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, l'autorita' nazionale competente di
cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della salute e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
pubblicano le misure modificate sui propri siti internet
istituzionali.
Art. 26-sexies (Coesistenza nelle zone di frontiera o
tra Regioni confinanti). - 1. A decorrere dal 3 aprile
2017, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati
membri o ad altre regioni e province autonome in cui la
coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di
frontiera o di confine del loro territorio i provvedimenti
necessari al fine di evitare eventuali contaminazioni
transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni
e delle province autonome limitrofi, tenuto conto della
raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio
2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone
notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai fini della comunicazione di detti
provvedimenti alla Commissione europea.
2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma
1, ritiene che non sussistano le condizioni previste
dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva
2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni
geografiche, ne da' comunicazione motivata al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, che
informa lo Stato, la regione o la provincia autonoma
confinante in cui la coltivazione degli OGM e' vietata. Se
lo Stato, la regione o la provincia autonoma limitrofa
ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo
26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
richiede alla regione o provincia autonoma interessata di
adottare i provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui
al comma 1, e' vietato impiantare OGM nelle zone di
frontiera con Stati membri in cui la coltivazione di tali
OGM e' vietata ai sensi degli articoli 26-ter della
direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni
e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM e'
vietata ai sensi degli articoli 26-ter e 26-quater del
presente decreto. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere
attuati tali provvedimenti, informano gli operatori circa
tale divieto nonche' l'autorita' competente ad irrogare le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
35-bis.»;
c) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Sanzioni relative al Titolo III-bis). -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro
75.000 chiunque viola:
a) i divieti di coltivazione introdotti con
l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi
previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:
1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione
europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento
(CE) n. 1829/2003;
2) l'autorizzazione emessa dall'autorita'
nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli
articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;
3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i
presupposti, la decisione adottata dalla medesima
autorita', ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi
dell'articolo 26-quater, comma 6;
c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o
degli OGM interessati previsti dall'articolo 26-quater,
comma 5, lettera b), e dall'articolo 26-sexies, comma 3.
2. Al trasgressore e' applicata con
ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della
facolta' di coltivazione di OGM attribuita con i
provvedimenti di immissione in commercio.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e'
tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di
OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato
dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e
con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti
preposti al controllo. L'Autorita' di cui al comma 4
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie
ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale
procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed
al recupero delle somme anticipate.
4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' autorita' competente
all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo. Restano ferme le competenze spettanti,
ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti
all'accertamento delle violazioni.
5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo e'
devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.».».
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,
(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n.
L 95.
- Il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi'
recita:
«Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente
alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali
effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.
1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e
(CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della
normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei
materiali di moltiplicazione della vite, al fine del
riordino e della semplificazione normativa). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi con i quali
provvede ad adeguare la normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e,
limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle
piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonche' a
raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti
in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di
moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in
coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con i Ministri della salute,
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguamento e semplificazione delle norme
vigenti sulla base delle attuali conoscenze
tecnico-scientifiche di settore;
b) coordinamento delle disposizioni vigenti in
materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne
la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione di eventuali incongruenze e
antinomie tenendo conto degli orientamenti
giurisprudenziali consolidati;
d) revisione dei procedimenti amministrativi al
fine di ridurre i termini procedimentali;
e) individuazione delle autorita' competenti, degli
organismi delegati e dei compiti conferiti per
l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione
delle piante dagli organismi nocivi;
f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in
cui siano definite le linee di azione, le strutture
partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse
finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta
di focolai di organismi nocivi in applicazione del
regolamento (UE) 2016/2031;
g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri,
gia' punti di entrata di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni
strumentali e di personale, per dare applicazione al
regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione
delle piante dagli organismi nocivi;
h) definizione di un Piano di controllo nazionale
pluriennale per il settore della protezione delle piante
dagli organismi nocivi;
i) designazione dei laboratori nazionali di
riferimento, con le strutture e le risorse necessarie,
nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE)
2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi
di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti
vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
l) individuazione delle stazioni di quarantena e
delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE)
2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
m) realizzazione di un sistema elettronico per la
raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da
collegare e da rendere compatibile con il sistema
informatico dell'Unione europea;
n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la
previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive
e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
presente comma;
o) destinazione di una quota parte dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova
istituzione previste dai decreti legislativi di cui al
comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione,
gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di
cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per
cento dell'importo complessivo;
p) ricognizione e abrogazione espressa delle
disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o
implicita nonche' di quelle che siano prive di effettivo
contenuto normativo o comunque obsolete.».
- La direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020, della
Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE,
2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive
93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di
esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle
sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41.