IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e, in particolare, l'articolo 1, commi 16-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»"  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  12  febbraio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Abruzzo, Liguria, Toscana e  Umbria  e  nelle  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano»,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 13 gennaio 2021, n. 37, con la quale  sono  state
applicate, tra l'altro, alle Regioni Abruzzo, Toscana e Umbria e alle
Province autonome di Trento e Bolzano le misure di cui all'articolo 2
del citato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il verbale del 26 febbraio 2021 della Cabina di regia di  cui
al richiamato decreto del  Ministro  della  salute  29  maggio  2020,
unitamente all'allegato report n. 41, dal quale si evince la tendenza
ad  un   lento   e   progressivo   peggioramento   della   situazione
epidemiologica a livello nazionale; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  26  febbraio  2021  del  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Ritenuto necessario, tenuto conto che non ricorrono  le  condizioni
di cui all'articolo 1, comma  16-ter,  del  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, reiterare, per ulteriori quindici giorni, le  misure  di
cui alla citata ordinanza 12 febbraio 2021, per le  Regioni  Abruzzo,
Toscana, Umbria e per le Province autonome di Trento e Bolzano, ferma
restando la possibilita' di una nuova classificazione; 
  Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e delle
Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di
  Trento e Bolzano 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali
misure piu' restrittive gia' adottate nei rispettivi  territori,  per
le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, l'ordinanza del Ministro della salute  12  febbraio
2021, citata in premessa, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni.