IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo
1, comma 16-septies, lett. a) secondo il quale sono  denominate:  «a)
"Zona bianca,  le  regioni,  di  cui  al  comma  16-sexies,  nei  cui
territori l'incidenza settimanale di contagi e' inferiore a  50  casi
ogni  100.000  abitanti  per  tre  settimane  consecutive  e  che  si
collocano in uno scenario di  tipo  1,  con  un  livello  di  rischio
basso»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»", pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visti i verbali del 12, 19 e 26 febbraio 2021 della Cabina di regia
di cui al richiamato decreto del  Ministro  della  salute  29  maggio
2020, unitamente agli allegati report nn. 39,  40  e  41,  dai  quali
risulta  che  la  Regione  Sardegna  manifesta,  per  tre   settimane
consecutive, un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi
ogni 100.000 abitanti, nonche' uno scenario "di tipo 1" ed un livello
di rischio basso; 
  Viste, altresi', le note del 12, 19 e 26 febbraio 2021 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1,
commi 16-sexies e 16-septies,  del  citato  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, ai fini dell'applicazione alla  Regione  Sardegna  delle
misure previste per le "zone bianche", come determinate  dal  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  gennaio  2021   e
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  del
citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  Sentito  il  Presidente  della   Regione   Sardegna   e   condivisa
l'opportunita' di convocare un tavolo tecnico istituzionale  composto
dai  rappresentanti  del  Ministero   della   salute,   dell'Istituto
superiore di sanita' e della Regione Sardegna, al fine di  monitorare
gli effetti del rilascio delle  misure  anti  contagio  nel  medesimo
territorio; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
     Misure di contenimento del contagio nella Regione Sardegna 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1,  commi  16-sexies  e  16-septies,  del
decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  alla  Regione  Sardegna  si
applicano le misure di cui alla c.d. "zona bianca"  come  determinate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021
e successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del
citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
  2. Al fine di monitorare gli effetti del rilascio delle misure anti
contagio nella Regione  Sardegna,  e'  istituito  un  tavolo  tecnico
istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della salute,
dell'Istituto superiore di sanita' e della Regione Sardegna. 
  3. La  presente  ordinanza  e'  efficace  a  decorrere  dal  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 febbraio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 371