IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27; Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonche' l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021 e la n. 742 del 16 febbraio 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Visto l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000; Visto l'art. 2222 del Codice civile; Considerato che, in ragione dell'accresciuto numero dei contagi in relazione alla straordinaria situazione determinatasi nella Regione Abruzzo con riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19, il presidente della Regione Abruzzo, con nota del 18 febbraio 2021, n. 0062596, ha rappresentato l'esigenza di potenziamento degli organici di personale medico, infermieristico e socio sanitario delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali; Considerato di dover garantire un supporto di carattere nazionale alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo, attraverso il reperimento di professionalita' specifiche; Acquisita l'intesa Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021; Di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Reperimento figure professionali 1. Al fine di garantire una piu' efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Abruzzo, per il supporto delle attivita' delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, il Dipartimento della protezione civile, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento delle seguenti figure professionali: a) novantaquattro medici laureati e abilitati all'esercizio della professione, specializzati nelle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, malattie infettive, malattie dell'apparato respiratorio, medicina interna e geriatria e regolarmente iscritti agli ordini professionali; b) centosessanta infermieri, in possesso dei relativi titoli abilitativi e iscritti agli ordini professionali; c) centoquaranta operatori socio sanitari, in possesso dei relativi requisiti professionali. 2. Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali. E' consentita la partecipazione di professionisti in quiescenza in possesso di idoneita' psicofisica specifica allo svolgimento delle attivita' richieste. E' consentita la partecipazione all'avviso di interesse a cittadini di Paesi dell'Unione europea e a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purche' in possesso di permesso di soggiorno in corso di validita' che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, coerentemente con l'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. L'elenco di coloro che presentano manifestazione di interesse rispetto all'avviso di cui al comma 1 e' trasmesso alla Regione Abruzzo ed e' pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. La Regione Abruzzo, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale, provvede a conferire, previa verifica dei requisiti professionali, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza non superiore al 31 marzo 2021, prorogabili, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse disponibili per la gestione emergenziale. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. 4. Ai medici incaricati di cui al comma 1, lettera a), e' riconosciuto un compenso orario di 45 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico ai medici ai sensi della presente ordinanza. 5. Agli infermieri incaricati di cui al comma 1, lettera b), e' riconosciuto un compenso orario di 26 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico agli infermieri ai sensi della presente ordinanza. 6. Agli operatori socio sanitari di cui al comma 1, lettera c), e' riconosciuto un compenso orario di 22 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico agli operatori socio sanitari ai sensi della presente ordinanza. 7. La prestazione lavorativa non puo' eccedere le quarantadue ore settimanali a carico delle risorse stanziate per l'emergenza. La Regione Abruzzo puo' riconoscere il compenso per ulteriori prestazioni orarie di lavoro eventualmente richieste ed effettivamente rese, con oneri a carico del bilancio regionale. 8. Al personale incaricato di cui al comma 1, residente fuori dalla Regione Abruzzo, e' altresi' riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, nel limite delle disponibilita' di cui all'art. 3, comma 2 per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Abruzzo. 9. Il rapporto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dai commi 4, 5, 6 e 7, e' disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione del lavoro dell'ordinamento di ciascun ente presso cui il personale incaricato presta la propria attivita' ai sensi della presente ordinanza. 10. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e' estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. 11. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non e' computabile ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.