IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR,  (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante  norme  sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, (UE)  n.  1308/2013  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013,  cosi'  come  modificato  dal  suddetto  regolamento  (UE)
2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il
pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e
delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale  e  per  gli  importi  versati  ai  fondi  di
mutualizzazione per il pagamento di  compensazioni  finanziarie  agli
agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita'
atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie  o
da  infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi  di  un'emergenza
ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, il Capo II, articoli 14 e 16; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Attuazione  della  legge  4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020, cosi' come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 152 del 17 giugno 2020; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  Capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, recante modalita'  di  individuazione  dei
prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20  novembre
2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 569 del  28  gennaio
2020,  e  in  particolare  le  sottomisure  17.1  «Assicurazione  del
raccolto,  degli  animali  e  delle  piante»   e   17.2   «Fondi   di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per  le  infestazioni  parassitarie  e  per  le  emergenze
ambientali»; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato  alla  Corte  dei
conti l'11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2015,  con  il  quale  a
partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni  di  cui  al
citato decreto legislativo  29  marzo  2004,  entro  i  limiti  delle
intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni
stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea  per  gli  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali  2014-2020  e
dal regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione  del  25  giugno
2014, e le relative disposizioni applicative  stabilite  con  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  27
luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 12 gennaio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo
alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in  particolare  il  capo   III
riguardante la gestione del rischio; 
  Considerate le lettere  b)  ed  f),  dell'allegato  B,  del  citato
decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano  assicurativo
individuale  (PAI)  e  del  Piano  di  mutualizzazione   individuale,
propedeutici alla stipula delle polizze assicurative  agricole  e  ai
fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai  sensi
delle sottomisure 17.1  e  17.2  del  programma  di  sviluppo  rurale
nazionale  citato,  per  la  cui  elaborazione  sono  necessari,  tra
l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 7 marzo 2016, n.  5844  -  Individuazione  dei
prezzi unitari massimi delle  produzioni  agricole,  delle  strutture
aziendali,  dei  costi  di   smaltimento   delle   carcasse   animali
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2016, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 2016, reg.  n.
707, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
86 del 13 aprile 2016; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2016, n.  31908  -  Individuazione
dei prezzi unitari  massimi  di  alcune  produzioni  agricole,  delle
strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse  animali
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2017, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio  2017,  reg.
n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 40 del 17 febbraio 2017; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 gennaio 2018, n. 2921 - Individuazione  dei
prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture
aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali,  per  la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno  2018.  Secondo
elenco, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 2018, reg. n.
135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
81 del 7 aprile 2018; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari forestali e del  turismo  29  ottobre  2018,  n.  10512  -
decreto  modifica  codice  prodotto,   ID   varieta',   specifica   e
descrizione di prodotto, e integrazione dei prezzi unitari massimi di
talune produzioni zootecniche applicabili per la  determinazione  dei
valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di
mutualizzazione negli anni 2016, 2017 e 2018, registrato  alla  Corte
dei conti in data 5 dicembre 2018,  reg.  n.  850,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2018; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  forestali  e  del  turismo  12  marzo  2019,  n.  2775  -
Individuazione  dei  prezzi  unitari  massimi  di  alcune  produzioni
agricole, strutture aziendali e costi di smaltimento  delle  carcasse
animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al
mercato agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione
nell'anno 2019, registrato alla Corte dei  conti  in  data  8  aprile
2019,  reg.  n.  245,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2019; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 6 marzo 2020, n.  2486  -  Individuazione  dei
prezzi  unitari  massimi   di   ulteriori   produzioni   vegetali   e
zootecniche, dei costi di rispristino delle strutture aziendali e dei
costi di smaltimento  delle  carcasse  animali,  applicabili  per  la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi  di  mutualizzazione  nell'anno  2020  -  Secondo
elenco.  Integrazione  dell'elenco  prezzi  relativo  all'anno  2019,
registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020, n.  175,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  174  del  13
luglio 2020; 
  Considerato che il decreto 6 marzo 2020  citato,  relativamente  ai
costi di smaltimento delle carcasse animali, ha confermato per l'anno
2020 i prezzi massimi stabiliti  per  il  2019,  compresi  i  listini
prezzi, le scontistiche e le classi di eta' e di peso, gia' applicate
per la medesima annualita'; 
  Esaminata la richiesta pervenuta in data 23  marzo  2020  da  parte
delle ditte autorizzate allo smaltimento delle carcasse animali,  con
la quale si segnalano aumenti di  costi  per  il  conferimento  delle
farine derivanti dai materiali di categoria 1, classificati ai  sensi
del regolamento (CE) n. 1069/2009 (carcasse di  bovini,  bufalini  ed
ovicaprini),   soggette   ad   obbligo   di   distruzione    mediante
incenerimento o coincenerimento tramite ditte autorizzate a  svolgere
tale attivita', nonche' l'adeguamento dei costi di  prelevamento  per
la Regione Sardegna della categoria bovini di eta' superiore a dodici
mesi ed ovicaprini; 
  Preso atto delle risultanze degli incontri  tra  l'amministrazione,
Ismea,  le  imprese  autorizzate  allo  smaltimento  delle   carcasse
animali,  le  compagnie   assicurative   ed   Asnacodi,   in   merito
all'andamento dei costi sostenuti dalle imprese di smaltimento per il
conferimento delle farine derivanti dai  materiali  di  categoria  1,
classificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 (carcasse  di
bovini, bufalini ed ovicaprini) e, per  la  Regione  Sardegna,  della
possibilita' di  venire  incontro  alle  richieste  degli  smaltitori
consentendo l'adeguamento  della  scontistica  prevista  dai  listini
2019, nonche' dei costi massimi di  prelevamento  delle  carcasse  di
ovicaprini da 2,04 euro/kg a 3,00 euro/kg; 
  Esaminate le note pervenute da parte degli smaltitori  in  data  24
settembre 2020, con le quali gli stessi si impegnano a  garantire  la
continuita' del servizio  a  fronte  dell'adeguamento  dei  costi  di
distruzione delle farine derivanti dai materiali di  categoria  1  da
0,08 euro/kg a 0,12 euro/kg con decorrenza dal 1° luglio 2020 e,  per
la  Regione  Sardegna  relativamente  ai   costi   di   prelevamento,
dell'adeguamento della  scontistica  rispetto  a  quella  attualmente
prevista sulle carcasse di bovini di eta' superiore a dodici  mesi  e
dei costi massimi di prelevamento delle  carcasse  di  ovicaprini  da
2,04 euro/kg a 3,00 euro/kg, con decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
  Considerata la comunicazione di ISMEA,  pervenuta  via  mail  il  2
ottobre 2020, con la quale sono stati adeguati i nuovi costi  massimi
distruzione delle specie bovini, bufalini ed  ovicaprini,  e  per  la
sola  Regione  Sardegna,  i  costi  massimi  rimozione  delle  specie
ovicaprini per la campagna 2020; 
  Ritenuto opportuno, al  fine  di  favorire  una  adeguata  gestione
sanitaria delle carcasse animali, procedere  all'aggiornamento  delle
suddette voci del decreto 6 marzo 2020 sopracitato; 
  Considerata  la  necessita'  di  implementare  il  prezzo  unitario
massimo per il prodotto Miele - mancata produzione di miele - per  la
campagna assicurativa 2018, non pubblicato  per  un  mero  errore  di
stampa nel suindicato decreto 29 ottobre 2018, n. 10512; 
  Ritenuto altresi' necessario, ad integrazione  di  quanto  disposto
dal citato decreto 29 ottobre 2018, correggere i codici  prodotto,  i
prodotti e le specifiche di prodotto di talune produzioni zootecniche
per le  campagne  assicurative  2016-2017-2018-2019-2020,  in  quanto
risultanti in conflitto con altre codifiche preesistenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il codice, il prodotto e la  specifica  di  prodotto  di  talune
produzioni zootecniche, indicate negli allegati ai  decreti  7  marzo
2016, 29 dicembre 2016, 29 gennaio 2018, 12 marzo 2019 e 6 marzo 2020
citati  in   premessa,   sono   sostituiti   con   quelli   riportati
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2. Il prezzo del prodotto Miele  -  Mancata  produzione  di  miele,
indicato nel decreto 29 ottobre 2018 citato in premessa, e' riportato
nell'allegato 2 al presente decreto. 
  3. I prezzi massimi di  distruzione  delle  carcasse  delle  specie
bovina, bufalina ed ovicaprina, indicati nel  decreto  6  marzo  2020
citato  in   premessa,   sono   sostituiti   con   quelli   riportati
nell'allegato 3 al presente decreto  con  decorrenza  dal  1°  luglio
2020. 
  4. I prezzi  massimi  di  rimozione  delle  carcasse  della  specie
ovicaprina per la  campagna  2020  relativi  alla  Regione  Sardegna,
indicati nel decreto 6 marzo 2020 citato in premessa, sono sostituiti
con  quelli  riportati  nell'allegato  4  al  presente  decreto   con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;  per  la  categoria  bovini  di  eta'
maggiore  di  dodici  mesi  e'  consentito  adeguare  la  scontistica
prevista dai listini 2019  nella  misura  strettamente  necessaria  a
tenere conto dell'aumento dei costi di prelevamento. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana     e     nel     sito      internet      del      Ministero
(www.politicheagricole.it). 
    Roma, 26 novembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 1050