IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art.
1, comma 495, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di
cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente
utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato
art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche
mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre
tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche
in deroga, per il solo anno 2020 in qualita' di lavoratori
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del
personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del
medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 497, della citata legge n.
160 del 2019, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le
amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa
intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le
predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', le regioni
provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine
stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'art. 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n.
296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario
2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50
milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive
per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi
di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso
la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per
occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le
risorse del Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 che
prevede che a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al
richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del
2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81;
Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione e la
formazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge
n. 296 del 2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato
dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere
sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano
negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione
europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art.
1, commi 446 e seguenti, secondo cui, nel triennio 2019-2021, le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori
socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato
o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche'
mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione
organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle
condizioni prescritte dal medesimo articolo;
Considerato che alla data del 14 luglio 2020, il sistema
informatico di monitoraggio del c.d. bacino LSU a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione ex art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, conta complessivamente n. 5.522
lavoratori di cui n. 65 nella Regione Basilicata, n. 1.935 nella
Regione Calabria, n. 2.983 nella Regione Campania e n. 539 nella
Regione Puglia;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica n. 000550 P - 4.17.1.7.4 del 30
gennaio 2020 con oggetto: «art. 1, comma 497, legge 160/2019 -
indicazioni operative in materia di contributo per l'assunzione a
tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul
Fondo sociale per occupazione e formazione»;
Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more
dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448
della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni
dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali
gia' assegnate alle regioni interessate mediante le convenzioni
sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156,
lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Tenuto conto, a fronte della finalita' della disposizione normativa
in materia di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori
socialmente utili, dell'opportunita' di considerare le istanze
presentate dalle amministrazioni interessate ai sensi del richiamato
art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019 alla data del 14
luglio 2020;
Viste le istanze presentate alla data del 14 luglio 2020, ai sensi
del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, per il
riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione;
Viste la nota prot. n. 346457 del 26 ottobre 2020 della Regione
Calabria e la nota prot. n. 69469 del 3 novembre 2020 della Regione
Puglia, trasmesse dalla segreteria della Conferenza unificata;
Considerato che, anche a seguito delle opportune verifiche in
ordine a quanto segnalato nelle citate note, si e' provveduto ad
integrare l'allegato 1 del provvedimento, aggiornando contestualmente
le tabelle e i dati di cui al presente decreto;
Considerato che, anche a fronte di quanto chiarito nella richiamata
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica n. 000550 P - 4.17.1.7.4 del 30 gennaio 2020,
n. 362 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori
socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili ai sensi
dell'art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019 in relazione
all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi n. 4.594
lavoratori;
Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato art. 1,
comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006
tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia ai fini
dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle
amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un
importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile
con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla
data di assunzione a tempo indeterminato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019
con cui l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' nominata Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
settembre 2019 con cui all'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' conferito
l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per
la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Fabiana Dadone;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 3
dicembre 2020;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo
indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le
assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a
tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le
amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto
sono ripartite, per l'annualita' 2020, tra le Regioni Basilicata,
Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo
pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed
erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato,
per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato
ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all'art. 1, comma
1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
ripartite, per le annualita' 2021 e successive, a seguito
dell'istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui
al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo
pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con
eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di
assunzione a tempo indeterminato.
3. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al
comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne
disciplina le modalita' di trasferimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 dicembre 2020
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Dadone
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 354