IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  625,  recante
attuazione della direttiva  94/22/CE,  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 45 della citata legge, modificato dall'art. 36,  comma
2-bis, lettera a), del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
con il quale si istituisce il Fondo preordinato  alla  promozione  di
misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per
i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi
liquidi e gassosi (di seguito «Fondo»); 
  Visto il comma 4 del citato art. 45 secondo  cui  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con  i  Presidenti  delle  regioni
interessate, sono definiti le modalita' procedurali  di  utilizzo  da
parte dei residenti dei benefici previsti  e  i  meccanismi  volti  a
garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del
fondo; 
  Visto il comma 5 del citato art. 45 secondo  cui  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico,  sono  annualmente  destinate,  sulla  base
delle disponibilita' del fondo, le somme spettanti per le  iniziative
a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate  in
proporzione alle produzioni ivi ottenute; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  12  luglio
2007 recante modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di
aliquote del prodotto di  giacimenti  di  gas  naturale  dovute  allo
Stato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze, di concerto
con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  12  novembre  2010  di
attuazione delle disposizioni previste dall'art. 45  della  legge  23
luglio  2009,  n.  99  e  il   successivo   decreto   del   Ministero
dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dello  sviluppo
economico, 7 agosto 2014; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico 25 febbraio  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 101 del 2 maggio 2016, di attuazione dell'art. 45, comma
4 della legge n. 99 del 2009, recante le  «Modalita'  procedurali  di
utilizzo del fondo preordinato alla promozione di misure di  sviluppo
economico e all'attivazione di una social card per i residenti  nelle
regioni  interessate  dalle  estrazioni  di  idrocarburi  liquidi   e
gassosi»; 
  Considerato   il   comunicato   della   Direzione   generale    per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica del
4 marzo 2020 che, ai sensi dell'art.  19,  comma  5-bis  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fissa il valore dell'indice  QE
2019 - quota energetica del costo della materia prima gas per  l'anno
2019 - pari a 6,493836 euro/GJ; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ripartizione del Fondo  preordinato  alla  promozione  di  misure  di
  sviluppo economico e all'attivazione  di  una  social  card  per  i
  residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi
  liquidi e gassosi nell'anno 2019 
  Le  risorse  del   fondo   costituito   per   le   produzioni   del
2019, ammontano a 51.529.611 euro e sono  ripartite  fra  le  regioni
secondo le quote indicate nell'allegato 1 al presente decreto. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
amministrativo regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini  di  impugnazione,  decorrenti
dalla  data   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del
provvedimento medesimo, sono di giorni sessanta  per  il  ricorso  al
Tribunale amministrativo regionale e  di  giorni  centoventi  per  il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
    Roma, 23 dicembre 2020 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                    Gualtieri         
 
       Il Ministro       
dello sviluppo economico 
       Patuanelli