IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge del 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e
in particolare l'articolo 12, comma 3, lettere f) e i);
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, recante
attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza
tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione
della legislazione veterinaria e zootecnica;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante
attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai
controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari,
come modificato in attuazione dell'articolo 56 della legge 24 aprile
1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997);
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del
Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 133 dell'11 giugno 2015;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 3 dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021,
recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa
Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad
interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei
ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il Ministero della salute, tramite gli uffici veterinari per gli
adempimenti comunitari, organizza e coordina i controlli di cui al
regolamento (UE) 2017/625, per verificare, secondo modalita' a
campione e non discriminatorie, la conformita' alla normativa
dell'Unione europea degli animali, ivi comprese le disposizioni in
materia di benessere animale, del materiale germinale, dei prodotti
di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di
origine animale provenienti da altri Stati membri.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625.
3. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, il Ministero
della salute, avvalendosi degli uffici veterinari per gli adempimenti
comunitari, svolge il compito di organo di collegamento responsabile
di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti
degli Stati membri relativamente alle materie disciplinate dal
presente decreto, in conformita' alle norme sull'assistenza
amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del regolamento
(UE) 2017/625. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 1
evidenzino che gli animali o le merci non sono conformi alle
normative dell'Unione europea al punto da costituire, ai sensi
dell'articolo 106 del regolamento (UE) 2017/625, un rischio sanitario
per l'uomo, gli animali o per il benessere degli animali o una
violazione ripetuta o possibile grave violazione di tali normative,
il Ministero della salute informa senza ritardo le autorita'
competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato
membro interessato al fine di consentire a tali autorita' competenti
di intraprendere opportune indagini.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 12, comma 3, lettere f) ed i),
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di
delegazione europea 2018», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 12. - (Omissis).
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1. Il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
(omissis);
f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli
sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli
altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse
competenze degli uffici veterinari del Ministero della
salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in
conformita' alle norme sull'assistenza amministrativa
contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo
regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;
(omissis);
i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
attraverso la previsione di sanzioni amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle
violazioni medesime.».
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,
(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95.
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193,
recante «Attuazione delladirettiva 2004/41/CErelativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n.
261, S.O.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
S.O., abrogato dall'art. 5 del presente decreto, recava
«Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua
assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la
corretta applicazione della legislazione veterinaria e
zootecnica».
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
S.O., abrogato dall'art. 5 del presente decreto, recava
«Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni
animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
negli scambi intracomunitari.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82.
- Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015,
recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.