LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche  complementari»  (di  seguito:
decreto n. 252/2005), come  modificato  dal  decreto  legislativo  13
dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018); 
  Vista la direttiva (UE) 2016/2341  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14  dicembre  2016,  relativa  alle  attivita'  e  alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali; 
  Visto l'art. 19, comma  2,  lettera  g),  n.  3),  del  decreto  n.
252/2005, nella parte in cui attribuisce alla  COVIP  il  compito  di
dettare disposizioni volte  all'applicazione  di  regole  comuni  per
tutte  le  forme  pensionistiche  complementari,  relativamente  alle
informazioni generali sulla forma pensionistica  complementare,  alle
informazioni ai potenziali  aderenti,  alle  informazioni  periodiche
agli aderenti, alle informazioni agli aderenti  durante  la  fase  di
prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante  la  fase
di erogazione delle rendite elaborando, a tal fine, appositi schemi; 
  Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale
i regolamenti, le  istruzioni  di  vigilanza  e  i  provvedimenti  di
carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i  compiti  di
cui all'art. 19, sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel
bollettino della COVIP; 
  Vista la propria deliberazione del 22 dicembre 2020, con  la  quale
sono state  adottate  le  «Istruzioni  di  vigilanza  in  materia  di
trasparenza»; 
  Vista la comunicazione  del  15  febbraio  2021  con  la  quale  le
associazioni  rappresentative  degli  operatori  del  settore   hanno
richiesto la proroga di alcuni termini  previsti  in  sede  di  prima
applicazione della deliberazione di cui sopra, anche  avuto  riguardo
all'attuale periodo emergenziale; 
  Rilevata  l'opportunita'  di  modificare   i   termini   di   prima
applicazione  di  alcune  disposizioni  della  deliberazione  del  22
dicembre  2020  sopra  citata,  cosi'  da  agevolarne   l'adeguamento
uniforme da parte delle  forme  pensionistiche  complementari  e  dei
soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari; 
  Visto l'art. 23 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari»; 
  Ritenuto di  non  dover  sottoporre  la  presente  deliberazione  a
pubblica consultazione  in  quanto  volta  meramente  a  prorogare  i
termini entro i quali  le  forme  pensionistiche  complementari  e  i
soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari sono tenuti
a adeguarsi ad alcune delle disposizioni adottate dalla COVIP con  la
deliberazione del 22 dicembre 2020 sopra citata; 
 
                              Delibera 
 
di apportare le seguenti modificazioni alla propria deliberazione del
22 dicembre 2020: 
  a) alla lettera b) della deliberazione le parole: «fatta  eccezione
per quanto riportato nelle seguenti lettere c), d),  e)  e  f)»  sono
sostituite dalle seguenti:  «fatta  eccezione  per  quanto  riportato
nelle seguenti lettere c), d), d-bis), d-ter), d-quater), e) e f)»; 
  b) alla lettera c) della deliberazione e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Dal 1° maggio 2021 e fino ai termini indicati  dai
periodi precedenti possono continuare ad essere  utilizzati,  per  la
raccolta delle adesioni, i documenti informativi  gia'  in  uso  alla
data del 30 aprile 2021, redatti sulla  base  delle  deliberazioni  e
delle circolari COVIP di cui alla lettera g), numeri 3), 4), 5),  6),
10), 11) e 18) e le previsioni e disposizioni,  in  materia  di  nota
informativa, contenute nelle deliberazioni e circolari COVIP, di  cui
alla lettera h) della presente deliberazione»; 
  c) la lettera d) della deliberazione e' sostituita dalla seguente: 
    «d) per l'anno 2021, l'informativa  periodica  agli  aderenti  e'
trasmessa entro il 31 luglio 2021, in conformita'  alle  disposizioni
relative al "Prospetto delle prestazioni  pensionistiche  -  fase  di
accumulo", contenute nella sezione IV delle allegate  "Istruzioni  di
vigilanza in materia di trasparenza"»; 
  d) dopo la lettera d) della deliberazione sono inserite le seguenti
lettere: 
    «d-bis)  le  disposizioni  relative  al  "Prospetto  in  caso  di
liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita",  contenute  nella
sezione IV delle allegate "Istruzioni  di  vigilanza  in  materia  di
trasparenza", si applicano  a  decorrere  dal  31  luglio  2021,  con
riferimento alle liquidazioni effettuate a partire da tale data. Alle
liquidazioni di prestazioni effettuate  anteriormente  alla  predetta
data continuano a trovare applicazione  le  previsioni  di  cui  alla
deliberazione COVIP del 22 luglio  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186, recante "Disposizioni in materia di
comunicazioni agli iscritti", e successive modificazioni; 
    d-ter)  le  previsioni  relative  al  "Prospetto   in   caso   di
liquidazione di prestazione in rendita", contenute nella  sezione  IV
delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia  di  trasparenza",
si applicano a decorrere dal 31 luglio  2021,  con  riferimento  alle
conversioni in rendita effettuate a partire da tale data; 
    d-quater) le previsioni relative al "Prospetto delle  prestazioni
pensionistiche - fase di  erogazione",  contenute  nella  sezione  IV
delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia  di  trasparenza",
si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021»; 
  e) alla lettera e) della deliberazione e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: 
    «I documenti, le informazioni e gli strumenti  individuati  dalla
citata sezione  VI,  al  paragrafo  3.1,  devono  essere  oggetto  di
pubblicazione sul sito web - area pubblica entro il 31  luglio  2021,
ad eccezione delle  informazioni  in  materia  di  trasparenza  della
politica di impegno e degli elementi della strategia di  investimento
azionario dei fondi pensione, di  cui  al  regolamento  COVIP  del  2
dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  15  dicembre
2020, n. 310, la cui  pubblicazione  resta  fissata  al  28  febbraio
2021»; 
  f) alla lettera g) della deliberazione, prima delle parole:  «dalla
data del 1° maggio 2021» sono inserite le seguenti:  «fermo  restando
quanto previsto dalla lettera c), quarto  periodo,  e  dalla  lettera
d-bis), secondo periodo,»; 
  g) alla lettera h) della deliberazione, prima delle parole:  «dalla
data del 1° maggio 2021» sono inserite le seguenti:  «fermo  restando
quanto previsto dalla lettera c), quarto periodo,». 
    Roma, 25 febbraio 2021 
 
                                                Il Presidente: Padula 
Il segretario: Tais