IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 e sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni»; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'allegato 1, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», l'infrastruttura «Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione-Kiev» ora denominato «Mediterraneo» che collega Tarragona-Barcellona-Perpignan-Marsiglia/Lione-Torino-Novara-Milano-V erona-Padova-Venezia-Trieste/Capodistria-Lubiana-Budapest; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare: 1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede l'istituto della nullita' per gli «atti amministrativi adottati da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono, dunque, un elemento essenziale dell'atto stesso; 3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 4. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. «decreto semplificazioni»), recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS; Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare la legge n. 443 del 2001 e i decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del PIS interessante il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva a un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 165, 183, comma 6 e 185, comma 2; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, commi 232 e seguenti, concernenti la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali di «specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni; Visto regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; Visto regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», che all'art. 1, comma 76, stabilisce che: 1. la tratta Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della citata legge n. 191 del 2013; 2. questo Comitato puo' approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilita' finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere; 3. a tal fine e' autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029; 4. a valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato; Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare: 1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del codice dei contratti pubblici; 2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 che aggiorna - ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», nella infrastruttura «Asse ferroviario Corridoio 5 Lione-Kiev», l'intervento «Tratta AV/AC Verona-Padova»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali e' stata demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare: 1. l'art. 59, comma 1-bis, che prevede che le stazioni appaltanti possano «ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori»; 2. l'art. 200, comma 3, prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 3. l'art. 201, comma 9, prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 4. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito e ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO; 5. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il MIT provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; 6. l'art. 214, comma 11, prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 7. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono, rispettivamente, che: 7.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 7.2. per gli interventi ricompresi tra le grandi opere gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 7.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che al progetto «linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova», della piu' ampia linea ferroviaria AV/AC Torino-Milano-Venezia, alla luce delle sopracitate disposizioni e, in particolare, di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risultano applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Considerato che con la convenzione 15 ottobre 1991 la societa' Treno alta velocita' S.p.a., di seguito TAV - successivamente fusa per incorporazione in Rete ferroviaria italiana S.p.a., di seguito RFI, ha affidato al Consorzio Iricav Due la progettazione e la realizzazione della linea AV/AC Verona-Venezia, successivamente ridotta alla tratta Verona-Padova; Considerato che il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 12, ha abrogato la revoca delle convenzioni tra TAV e i contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarita', originariamente prevista in capo a TAV, a RFI; Viste le delibere 29 marzo 2006, n. 94, 10 novembre 2014, n. 45, 22 dicembre 2017, n. 84 e 1° agosto 2019, n. 61, concernenti l'infrastruttura «Tratta AV/AC Verona-Padova», il cui contenuto si intende qui interamente richiamato; Considerato che con la delibera 7 agosto 2017, n. 66, questo Comitato ha espresso parere sul Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra MIT, e RFI; Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale e' stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62; Considerato che con la delibera 24 luglio 2019, n. 37, questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra MIT e RFI, che, nella tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi, include l'intervento «Linea AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (2° lotto funzionale)» contrassegnato dal codice 0362B e articolato in due lotti costruttivi, con un costo complessivo di 805 milioni di euro; Considerato che il costo del primo dei due lotti costruttivi e' di 150 milioni di euro, tutti attualmente disponibili, e che tale valore supera il 10 per cento del costo complessivo delle opere dell'«Attraversamento di Vicenza»; Vista la nota prot. n. 42112 del 28 ottobre 2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto del Ministro ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'argomento «Linea ferroviaria alta velocita'/alta capacita' (AV/AC) Verona-Padova. Progetto preliminare del 2° lotto funzionale Attraversamento di Vicenza (CUP J41E91000000009)»; Visto il messaggio di posta elettronica del Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, acquisito con protocollo n. 5888 del 29 ottobre 2020 del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, con il quale si fornivano chiarimenti in merito al CUP dell'opera e alla rappresentazione della medesima nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito BDAP; Considerato che il CUP J41E91000000009 attualmente comprende il primo ed il secondo lotto funzionale della linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, rispettivamente Verona-Bivio Vicenza e attraversamento di Vicenza, ma non il terzo lotto funzionale (Vicenza-Padova), di cui pure e' composta la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova; Vista la nota prot. n. 42889 del 2 novembre 2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto del Ministro ha trasmesso la documentazione istruttoria predisposta dalla competente Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e relativa all'opera in esame, Vista la nota prot. n. 488075 del 16 novembre 2020, con la quale la Regione del Veneto - Giunta regionale, nel trasmettere la delibera n. 1198 del 18 agosto 2020, richiede che la somma destinata alle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera sia garantita nella misura massima prevista dalla specifica normativa di settore; Visto il messaggio di posta elettronica del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di seguito MIBACT, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, servizio tutela del paesaggio, acquisito con protocollo n. 6414 del 23 novembre 2020 del DIPE, con il quale, si fornivano chiarimenti in merito al processo di modifica e condivisione con il MIT delle prescrizioni di cui al parere dello stesso Ministero n. 15142 del 18 giugno 2020; Vista la nota prot. n. 8466 del 25 novembre 2020, con la quale il MIT - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, ha fornito chiarimenti in merito alle richieste istruttorie formulate dal DIPE con nota prot. n. 6426 del 23 novembre 2020; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e in particolare che: sotto l'aspetto tecnico: 1. la tratta ferroviaria AV/AC Verona-Padova costituisce parte della linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia, nell'ambito dei progetti individuati per il Corridoio «Mediterraneo» delle Reti TEN-T (ex Corridoio n. 5) Tarragona-Barcellona-Perpignan-Marsiglia/Lione-Torino-Novara-Milano-V erona-Padova-Venezia-Ravenna/Trieste/Capodistria-Lubiana-Budapest; 2. il Corridoio «Mediterraneo», in territorio italiano, si connette con il Corridoio «Reno Alpi», mediante i nodi di Milano e Novara, con il Corridoio «Scandinavo-Mediterraneo», mediante il nodo di Verona, e con il Corridoio «Baltico-Adriatico», mediante i nodi di Padova e Cervignano del Friuli, e pertanto rappresenta il principale collegamento per l'interconnessione dei quattro Corridoi TEN-T che interessano l'Italia; 3. con la delibera n. 94 del 2006 questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova», limitatamente alle tratte di 1a fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova; 4. la stessa delibera n. 94 del 2006 prevedeva, nell'Allegato «prescrizioni e raccomandazioni», che in generale l'intervento dovesse essere realizzato in due fasi funzionali, di cui la prima consistente nella realizzazione del tracciato della nuova linea AV/AC tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova, come previsto nel progetto preliminare approvato; 5. le medesime prescrizioni disponevano che la prima fase funzionale prevedesse, tra l'altro, anche la realizzazione della tratta AV/AC tra Montebello Vicentino e Vicenza, variante sostitutiva della cosi' detta «interconnessione di Vicenza ovest», prevista nel progetto preliminare presentato dal soggetto aggiudicatore e che il tracciato di detta tratta AV/AC dovesse correre, per una prima porzione, in affiancamento all'Autostrada A4 Milano-Venezia e, nel prosieguo, dovesse affiancarsi all'attuale linea ferroviaria esistente Verona-Padova, ottenendo un quadruplicamento della stessa fino all'esistente impianto della stazione di Vicenza; 6. per quanto concerne la seconda fase funzionale dell'opera, all'epoca e' stato solo indicato il corridoio nell'ambito del quale collocare il tracciato della nuova tratta AV/AC, senza procedere alla formale localizzazione urbanistica ed alla valutazione della compatibilita' ambientale e alla conseguente approvazione da parte di questo Comitato, che fu rimandata ad un momento successivo; 7. nell'ambito del corridoio individuato la soluzione preferita consisteva nella realizzazione di un nuovo tracciato che sotto-attraversasse in galleria la stazione di Vicenza fino a Setteca', in prossimita' dell'attuale fermata di Lerino, e proseguisse in affiancamento alla ferrovia esistente per Lerino e Grisignano di Zocco e che detta soluzione e' stata tradotta in una prescrizione della citata delibera n. 94 del 2006; 8. in esito ai lavori di un tavolo tecnico istituito nel 2012 dal MIT, anche a seguito della sottoscrizione dell'Intesa generale quadro del 16 giugno 2011, e' stato sottoscritto il Protocollo di intesa del 29 luglio 2014 tra il MIT, la Regione del Veneto, RFI, il Comune di Vicenza e la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Vicenza, di seguito CCIAA di Vicenza, con il quale le parti hanno convenuto, al fine di ridurre i costi di realizzazione dell'opera, di adottare una diversa soluzione di tracciato rispetto a quanto previsto, su richiesta del MIT, dalla delibera di questo comitato n. 94 del 2006 per la tratta Montebello Vicentino-Vicenza, che prevedesse: 8.1. l'attraversamento del territorio vicentino in affiancamento all'esistente linea storica Milano-Venezia; 8.2. l'eliminazione della galleria Altavilla Vicentina (ad ovest di Vicenza) e della galleria di sotto-attraversamento di Vicenza; 8.3. la realizzazione delle nuove stazioni «Vicenza Fiera» e «Vicenza Tribunale»; 8.4. l'interramento della linea storica e della linea AV/AC in «zona Ferrovieri», quale intervento di ricucitura urbana; 8.5. la realizzazione di una nuova linea urbana di trasporto rapido di massa a trazione elettrica e di una nuova viabilita' denominata «gronda sud»; 9. successivamente, con l'Addendum del 30 ottobre 2015 al suddetto Protocollo di intesa del 2014, la linea AV/AC Verona-Padova e' stata articolata nei seguenti tre lotti funzionali, con limitazione del 1° lotto funzionale a monte dell'attraversamento di Vicenza (bivio a raso a 4,4 km ad ovest della stazione di Vicenza): 9.1. 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza», dalla stazione Porta Vescovo (progressiva chilometrica, di seguito «pk», 0+000) al bivio Vicenza (pk 44+250); 9.2. 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» (dalla pk 44+250 alla pk 50+457); 9.3. 3° lotto funzionale «Vicenza-Padova» da Vicenza alla stazione di Padova; 10. RFI, con nota prot. n. 2905 del 30 ottobre 2015, ha trasmesso al MIT il progetto definitivo del 1° lotto funzionale, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, accompagnato dall'analisi comparativa dei seguenti tracciati: 10.1. «soluzione 1»: interramento della linea AV/AC e della linea storica presso la stazione di Vicenza, dismissione della stessa stazione di viale Roma e realizzazione delle stazioni «Vicenza Fiera» e «Vicenza Tribunale»; 10.2. «soluzione 2»: tracciato AV/AC in superficie in affiancamento alla linea esistente con unica stazione in via Roma; 10.3. «soluzione 3»: tracciato AV/AC in superficie in affiancamento alla linea esistente con stazione in via Roma e fermata «Vicenza Fiera»; 11. il Comune di Vicenza, con delibera n. 30 del 30 giugno 2016, ha individuato nella «soluzione 3» la soluzione progettuale da sviluppare per la realizzazione del 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza»; 12. con successivo secondo Addendum al Protocollo di intesa del 29 luglio 2014, sottoscritto il 30 giugno del 2016, e' stata confermata la «soluzione 3» come progetto da sviluppare; 13. il centro storico di Vicenza e la relativa zona di rispetto sono inseriti nella Lista mondiale dei beni culturali protetti dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura, di seguito UNESCO, riconosciuta nella Sessione n. 18 del 15 dicembre 1994; 14. il progetto e' stato interessato dalla Valutazione di impatto sul patrimonio, essendo il sito iscritto al patrimonio mondiale UNESCO con la denominazione «Citta' di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto» e dalla Missione consultiva dell'International council on monuments and sites, di seguito ICOMOS/UNESCO; 15. in particolare, la relazione del marzo 2017 sulla Valutazione di impatto sul patrimonio (HIA - Heritage impact assessment), di seguito Relazione HIA, redatta dagli ispettori ICOMOS, ha raccomandato che: 15.1. «la progettazione della nuova Linea ferroviaria di collegamento AV/AC Milano-Venezia dovrebbe continuare con la soluzione basata sull'allineamento della linea AV/AC con la linea storica esistente, sulla stessa altitudine dei binari e la stessa misura dello scartamento cosi' come sulla conservazione dell'attuale stazione ferroviaria di Vicenza. Per non interrompere la continuita' del paesaggio e per ridurre al minimo l'impatto, si dovrebbe prestare una particolare attenzione a tutte le costruzioni ingegneristiche, in particolare ai cavalcavia e agli elementi di protezione del rumore.» (Raccomandazione n. 7); 15.2. «dovrebbero essere sviluppate soluzioni alternative per evitare il ponte alto e lungo sopra i binari a ovest della stazione ferroviaria e il cavalcavia pedonale vicino alla stazione ferroviaria e presentare i progetti al centro per il Patrimonio dell'Umanita' per avere una consulenza.» (Raccomandazione n. 8); 16. con la delibera n. 45 del 2014 questo Comitato ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 94 del 2006, sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento «Collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova», limitatamente alle tratte di prima fase, tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova; 17. con la delibera n. 84 del 2017 questo Comitato 17.1. ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza» della tratta AV/AC Verona-Padova; 17.2. ha autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi non funzionali delle opere di competenza del Contraente generale del 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza» della Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, il cui costo a vita intera e' pari a 2.713 milioni di euro; 17.3. ha autorizzato la realizzazione delle opere di competenza del Contraente generale del 1° lotto costruttivo del suddetto 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza (escluso il nodo di Verona est)», entro un limite di spesa di 984 milioni di euro, con l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera, entro il limite di spesa cui sopra; 18. nell'aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra MIT e RFI - la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova e' confermata nella sua articolazione in tre distinti lotti funzionali: 18.1. 1° lotto funzionale: «Verona-bivio Vicenza», di cui con la delibera n. 84 del 2017 e' stato approvato il progetto definitivo ed e' stata autorizzata la realizzazione del 1° lotto costruttivo; 18.2. 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza»; 18.3. 3° lotto funzionale: Vicenza-Padova, di cui con la delibera n. 94 del 2006 e' stato approvato, limitatamente alla tratta Grisignano di Zocco-Padova, il progetto preliminare; 19. e' ora sottoposto all'approvazione di questo Comitato il progetto preliminare del 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza»; 20. il progetto costituisce il proseguimento del 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza» verso est ed e' stato sviluppato con riferimento alla «soluzione 3» dell'analisi comparativa trasmessa da RFI, al Comune di Vicenza; 21. gli interventi principali inclusi nel progetto sono i seguenti: 21.1. realizzazione della nuova linea AV/AC in superficie ed in affiancamento a sud della linea storica per 6,2 km; 21.2. adeguamento della stazione di Vicenza via Roma (piano regolatore generale relativo alla stazione di Vicenza) con inserimento dei binari AV/AC e separazione delle funzioni dedicate al trasporto viaggiatori regionale metropolitano da quelle relative all'alta velocita' e alta capacita' merci; 21.3. realizzazione della nuova fermata in zona Fiera (sulla linea storica per servizio metropolitano regionale e sulla linea AV/AC per eventi fieristici); 21.4. risoluzione delle interferenze con la viabilita' esistente e realizzazione di viabilita' connesse; 21.5. interventi idraulici funzionali alla realizzazione della linea ferroviaria nell'area della nuova fermata in zona Fiera; 21.6. realizzazione della nuova linea urbana di trasporto rapido di massa a trazione elettrica, di seguito nuova linea TPL, che attraversa il territorio cittadino da ovest a est con capolinea ovest in corrispondenza della fermata in zona Fiera e capolinea est in viale della Serenissima; 21.7. altri interventi a sostegno dell'intermodalita', tra i quali il ridisegno complessivo dell'area della stazione di Vicenza con ampliamento del fabbricato viaggiatori esistente, la realizzazione di nuovi sottopassi, la realizzazione di un nuovo parcheggio auto interrato a servizio esclusivo della clientela ferroviaria; 21.8. realizzazione della sottostazione elettrica di Lerino; 22. il progetto, procedendo da ovest verso est, ha inizio dal lato ovest alla pk 43+780 della Linea AV/AC Verona-Padova, nel territorio di Altavilla Vicentina, e termina alla pk 49+827, per quanto riguarda le opere civili e alla pk 50+457 della stessa Linea AV/AC Verona-Padova per i soli lavori di tipo tecnologico (armamento, luce, forza motrice e segnalamento), rimanendo invariata la sede ferroviaria, in quel tratto gia' a quattro binari; 23. con riferimento alle opere ferroviarie della stazione di Vicenza di via Roma, il progetto ne modifica l'assetto con la realizzazione di diverse stazioni connesse tra loro divise in base al tipo di servizio ferroviario interessato (AV oppure regionale o lunga percorrenza su linea storica); 24. con riferimento alle opere civili il progetto preliminare prevede la realizzazione delle seguenti opere d'arte principali: ponti sul Retrone e sulla Dioma, cavalcavia del Sole, cavalcaferrovia degli Scaligeri, ponte stradale sulla roggia Dioma, cavalcaferrovia Maganza, cavalcaferrovia Camisano, cavalcaferrovia Serenissima; 25. con riferimento alla salvaguardia dell'eccezionale valore universale tutelato dall'UNESCO e, in particolare, nell'ambito degli interventi da effettuare nell'area della stazione di viale Roma, il progetto, coniugando la visione trasportistica e la visione urbanistica, propone interventi orientati sia a favorire continuita' tra gli spazi della stazione e il tessuto urbano, strutturando percorsi capaci di ricucire le zone della citta' con gli spazi della stazione, sia a limitare gli impatti visivi; 26. in riferimento ai principali interventi di ricucitura della viabilita' interferita dalla nuova linea ferroviaria AV/AC, questi ultimi riguardano il nodo di via dell'Olmo, il nodo degli Scaligeri/viale dell'Oreficeria, il nodo via Arsenale/stazione di Vicenza centrale, il nodo viale Camisano/viale Serenissima/via Martiri delle Foibe, inoltre si segnala anche l'intervento ulteriore relativo ad una nuova linea di trasporto pubblico locale, di seguito TPL; 27. in riferimento alle opere idrauliche, la realizzazione in zona Fiera di una fermata dedicata al servizio viaggiatori con le relative aree connesse, ha portato alla necessita' di prevedere interventi atti a mitigare il rischio delle aree interessate dalle suddette opere, senza per altro aumentare la pericolosita' idraulica in altre porzioni del territorio; 28. gli interventi previsti, a valle di uno «studio idraulico bidimensionale» dell'area, sono i seguenti: 28.1. realizzazione dell'innalzamento dell'argine in sinistra idraulica del fiume Retrone (circa 1 m), immediatamente a monte del ponte ferroviario; 28.2. realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Onte nel territorio del Comune di Sovizzo, quale quota parte di quella gia' prevista dalla Regione del Veneto nell'ambito di un sistema di tre casse di espansione; 29. a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'«Attraversamento di Vicenza», in coerenza con i futuri sviluppi tecnologici dei sistemi di trasporto pubblico locale a trazione elettrica, si procedera' alla sottoscrizione di uno specifico accordo/protocollo d'intesa tra RFI, Comune di Vicenza, Regione del Veneto ed Iricav Due, volto a disciplinare gli impegni e gli obblighi tra le parti in merito al finanziamento e alla realizzazione della nuova linea TPL, nei limiti di spesa individuati nel Quadro economico; 30. la realizzazione delle opere del progetto preliminare e' basata su un'organizzazione dei lavori che prevede l'impiego di un cantiere base, cinque cantieri operativi insieme alle aree di stoccaggio dei materiali, tre aree tecniche, due aree di stoccaggio per le terre da scavo da caratterizzare e/o reimpiegare nell'ambito dei lavori, un cantiere di armamento ed attrezzaggio tecnologico; 31. il progetto include lo studio della gestione dei materiali (produzione, fabbisogni, riutilizzo interno, approvvigionamenti, esuberi); 32. con riferimento alla componente rumore e vibrazioni, dove i livelli sonori post-operam a seguito di simulazioni acustiche appaiono superiori rispetto ai limiti acustici di norma, sono previsti interventi di mitigazione sull'infrastruttura (barriere antirumore di altezza variabile da 4,5 m. a 7,5 m. sul piano del ferro) per una lunghezza complessiva di circa 9.500 m.; 33. il progetto preliminare include il piano degli espropri, delle occupazioni temporanee e degli asservimenti; 34. il progetto preliminare include, altresi', lo studio di impatto ambientale e uno specifico studio archeologico redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, contenente gli esiti dei dati di archivio e bibliografici, l'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni e gli esiti della lettura geomorfologica del territorio; 35. il progetto preliminare interessa i territori del Comune di Altavilla Vicentina, del Comune di Vicenza, del Comune di Torri di Quartesolo (sede di una nuova sottostazione elettrica a Lerino) e del Comune di Sovizzo (dove e' prevista una cassa di espansione sul torrente Onte); sotto l'aspetto procedurale: 1. il soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in ragione del periodo transitorio previsto dall'art. 216 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con nota 11 ottobre 2017, n. 1684, ha trasmesso al MIT il progetto preliminare del 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» della Linea AV/AC Verona-Padova ed il relativo studio di impatto ambientale; 2. con successive note prot. n. 824 e n. 822 del 13 ottobre 2017, RFI ha trasmesso il progetto preliminare, rispettivamente, alle amministrazioni interessate ed ai gestori delle opere interferenti; 3. con nota prot. n. 823 del 13 ottobre 2017, RFI ha poi trasmesso la documentazione relativa alla progettazione preliminare ai soggetti competenti, ai fini dell'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, di seguito VIA, di cui agli articoli 165 e 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 4. il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale, sono stati pubblicati il 26 ottobre 2017 sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito MATTM; 5. con nota prot. n. 858 del 3 novembre 2017, RFI ha trasmesso al MIT la relazione prevista dall'art. 168, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, completa delle note d'inoltro del progetto preliminare a tutte le amministrazioni, enti o societa', tenute a pronunciarsi sul progetto dell'opera ferroviaria; 6. il MIT - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, con nota prot. n. 7130 del 27 novembre 2017, ha convocato la conferenza di servizi istruttoria per il giorno 13 dicembre 2017, ai sensi degli articoli 165 e 168 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 7. la Regione del Veneto, con nota prot. n. 519455 del 12 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto preliminare dell'intervento, con esclusione del giudizio di compatibilita' ambientale, da rilasciare nell'ambito del procedimento statale di VIA, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni e delle osservazioni di cui alle note della Direzione regionale difesa del suolo (nota prot. n. 509424 del 5 dicembre 2017), della Direzione regionale pianificazione territoriale (nota n. 513744 del 7 dicembre 2017) e della Direzione regionale operativa U.O. Genio civile di Vicenza (nota prot. n. 518682 del 12 dicembre 2017); 8. con riferimento alla procedura di VIA, con nota prot. n. 490838 del 3 dicembre 2018, la Regione del Veneto ha comunicato che, nella seduta del 12 settembre 2018, il Comitato tecnico VIA regionale ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilita' ambientale sul progetto preliminare a condizione che fossero rispettate le «condizioni ambientali» citate nella medesima nota; 9. il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito CSLP, nella seduta del 25 gennaio 2019, con parere n. 71 del 2017, ha formulato varie prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni in merito agli aspetti economici e amministrativi, geologici e geotecnici, idrologici e idraulici, impiantistici, strutturali e viari relativi al progetto, concludendo che per il progetto preliminare in esame si potesse proseguire «con la puntuale osservanza delle prescrizioni, tenuto conto delle raccomandazioni e indicazioni di cui ai considerato del parere stesso, e comunque prima della sottoscrizione dell'impegno con il contraente generale dell'importo per la realizzazione delle opere»; 10. in particolare, con riferimento agli aspetti economici ed amministrativi il CSLP ha osservato che «Il costo presunto dell'intervento risulta pari a 805 milioni di euro, suddivisi in 682,6 milioni euro per lavori (di cui 12,4 milioni di euro per oneri di sicurezza) e 122,4 milioni di euro per somme a disposizione della Stazione appaltante [...]» rilevando inoltre che «[...] l'incidenza delle opere accessorie di compensazione e' pari ad oltre il 23% della spesa per lavori e che l'importo per espropri e' pari a circa il 19%[...]» e che «[...] questi importi appaiono particolarmente elevati»; 11. il MIT, con riferimento all'incidenza delle opere accessorie, ha rappresentato che quelle a cui il CSLP fa riferimento in realta' sono parte integrante della c.d. «Soluzione 3» dell'analisi comparativa tra le soluzioni progettuali per l'«Attraversamento di Vicenza» che il MIT, la Regione del Veneto, il Comune di Vicenza, la CCIAA di Vicenza e RFI, con la sottoscrizione del citato secondo Addendum al Protocollo di Intesa per l'attraversamento di Vicenza del 2014, hanno convenuto di adottare quale soluzione da prendere a riferimento per lo sviluppo del progetto preliminare dell'Attraversamento di Vicenza e che gli interventi di viabilita', il parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Vicenza e la nuova linea TPL (per i quali il CSLP osserva un'incidenza del 23% della spesa per lavori), costituiscono input progettuali e parte integrante del progetto in quanto risultano funzionali a garantire una migliore accessibilita' con le diverse modalita' di trasporto alla stazione di Vicenza, sia dalla parte est che dalla parte ovest della citta', nonche' a favorire lo scambio modale verso la modalita' ferroviaria; 12. la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (di seguito CTVIA) del MATTM, in data 1° marzo 2019, relativamente alla compatibilita' ambientale dell'intervento in esame, con parere n. 2964 si e' espressa positivamente, «fatte salve tutte le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla norma vigente, anche in sede europea, all'atto della presentazione della nuova fase progettuale, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni (...), con la precisazione che, qualora gli esiti degli approfondimenti prescritti dovessero evidenziare significative modifiche del quadro conoscitivo posto a base di tale parere, si dovra' procedere alla ripubblicazione delle parti del progetto interessate dalle suddette variazioni»; 13. in particolare, la CTVIA nel suddetto parere ha preso atto che il progetto preliminare esaminato «costituisce il 2° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Padova e si configura come una variante al progetto preliminare della tratta stessa, gia' oggetto di specifica procedura di VIA», approvato da questo Comitato con la delibera n. 94 del 2006, nonche' «naturale prosecuzione» del 1° lotto funzionale; 14. con riferimento al Piano di utilizzo, la CTVIA ha ritenuto allo stato soddisfatta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120; 15. il MIBACT, con nota prot. n. 15142 del 18 giugno 2020, ha espresso, relativamente alla compatibilita' ambientale del progetto preliminare in esame, parere favorevole, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni riportate nella suddetta nota, nei termini di cui al parere tecnico-istruttorio, della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, n. 16547 del 29 maggio 2020; 16. il suddetto parere prevede, inoltre, la facolta' da parte dello stesso MIBACT di intervenire con ulteriori prescrizioni ed indicazioni, nelle successive fasi progettuali, sulla scorta dei dati che emergeranno dagli esiti delle indagini archeologiche e delle altre verifiche richieste, con riguardo anche ad eventuali comunicazioni del Centro del Patrimonio dell'Umanita' circa le soluzioni progettuali dei ponti e dei cavalcavia, di cui alla raccomandazione n. 7 e raccomandazione n. 8 della Relazione del marzo 2017 redatta dagli ispettori ICOMOS ed a seguito dei quali il progetto potra' subire modificazioni a salvaguardia del patrimonio culturale; 17. il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il sopra citato parere della CTVIA n. 2964 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 13515 del 24 luglio 2020; 18. la Regione del Veneto, con delibera di Giunta 18 agosto 2020, n. 1198, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni ai fini dell'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera, sentiti i comuni interessati nonche' fatto proprio il parere espresso dal Comitato tecnico regionale VIA nella citata seduta del 12 settembre 2018; 19. il MIT-Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 24825 dell'8 ottobre 2020, per quanto di competenza; 20. hanno, inoltre, espresso parere nell'ambito della procedura di approvazione e limitatamente alle loro competenze la Provincia di Vicenza, il Comune di Vicenza, il Comune di Altavilla Vicentina, il Comune di Creazzo, il Comune di Sovizzo, il Comune di Torri di Quartesolo, il Ministero della difesa, il Consorzio Alta Pianura Veneta, Acque Vicentine S.p.a., Snam Rete Gas S.p.a., Acegas S.p.a., Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a., Terna Rete Italia S.p.a., Servizi a Rete S.r.l.; 21. il MIT ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare e da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale delle prescrizioni come sopra avanzate; sotto l'aspetto attuativo: 1. il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, e' individuato nella societa' Rete ferroviaria italiana S.p.a.; 2. la progettazione e realizzazione del 2° lotto funzionale, «Attraversamento di Vicenza» della Linea AV/AC Verona-Padova, sono state affidate al General Contractor Iricav Due, con Convenzione sottoscritta il 15 ottobre 1991 dalla societa' Treno alta velocita' S.p.a. (oggi RFI); 3. il CUP indicato per l'intervento e' J41E91000000009; 4. il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento allegato alla documentazione istruttoria e' limitato alla sola fase di esecuzione (dalla consegna dei lavori all'attivazione dei nuovi binari AV e linea merci) e riporta anche la durata delle singole sotto-fasi; 5. in particolare, nel cronoprogramma sono previsti 2.340 giorni naturali e consecutivi (pari a circa sei anni e sei mesi) per la durata dei lavori, di cui 120 giorni naturali e consecutivi per le attivita' propedeutiche e 2.220 giorni naturali e consecutivi per le attivita' di costruzione; sotto l'aspetto finanziario: 1. il costo del progetto preliminare, presentato in conferenza di servizi, era pari a 804,99 milioni di euro, di cui 682,57 milioni di euro per la valutazione tecnica dei lavori e 122,42 milioni di euro per oneri per le somme a disposizione; 2. in particolare, l'importo complessivo stimato per l'acquisizione delle aree, espropri, occupazioni temporanee e asservimenti, compreso nella voce «opere civili», e' pari a 124,75 milioni di euro; 3. detto importo risulta particolarmente elevato (pari al 15 per cento circa del costo complessivo) in quanto la nuova linea AV/AC si inserisce in affiancamento alla linea ferroviaria esistente con attraversamento di un contesto fortemente urbanizzato e con la presenza di diverse attivita' industriali e commerciali; 4. la valorizzazione delle prescrizioni dell'elaborato «disamina dei pareri» restituisce un valore di 46,45 milioni di euro con un incremento del costo complessivo dell'intervento rispetto alla fase precedente la conferenza dei servizi di 44,16 milioni di euro, determinato come segue: 4.1. il costo stimato dal MIT e da RFI per il recepimento delle prescrizioni presentate a valle della conferenza di servizi e' pari a 38,95 milioni di euro; 4.2. l'importo destinato a «opere di ristoro socio-ambientale», nel quadro economico precedente la conferenza di servizi, e' pari a 2,20 milioni di euro (pari allo 0,27 per cento del costo complessivo); 4.3. la valorizzazione delle richieste di opere e misure compensative ritenute accoglibili, a valle della medesima conferenza di servizi, e' aumentata di 5,21 milioni di euro per un totale portato a 7,41 milioni di euro, importo superiore a quello indicato nel quadro economico precedente la conferenza di servizi di 2,2 milioni di euro ma, essendo di circa 0,87 per cento del costo dell'opera, risulta comunque inferiore all'importo massimo attribuibile per legge alle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera, che e' pari al 2 per cento ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 4.4. il Ministero istruttore, ritenendo che il limite del 2 per cento del costo dell'opera debba intendersi come limite massimo fissato dal legislatore ma non da raggiungere necessariamente, ha ritenuto accoglibile l'innalzamento dell'importo per opere e misure compensative a 7,41 milioni di euro; 4.5. la definizione compiuta e definitiva delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera, e' stata comunque rinviata alla fase della progettazione definitiva, fermo restando il limite di spesa individuato in 7,41 milioni di euro; 5. il costo complessivo dell'intervento, a seguito della valorizzazione delle prescrizioni e delle ulteriori opere e misure compensative, risulta quindi incrementato di 44,16 milioni di euro rispetto alla fase precedente la conferenza di servizi, ed e' cosi' articolato: Tabella 1 (importi in milioni di euro) ===================================================================== | | Importo ante | Importo post | | | | iter | iter | Differenza | | Voce | autorizzativo | autorizzativo | su totali | +====================+================+================+============+ |Opere civili | | | | |(inclusa | | | | |acquisizione aree) | 542,13 (1)| 391,83| | +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Sovrastruttura | | | | |ferroviaria | 31,13| 31,13| | +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Acquisizione aree e | | | | |asservimenti | | 124,75| | +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Nuova linea TPL | | 25,55| | +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Impianti tecnologici| 89,31| 89,31| | +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Adeguamento | | | | |monetario e garanzie| | | | |a rimborso | 20,00| 20,00| | +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Sub-totale | | | | |valutazione tecnica | | | | |dei lavori (2) | 682,57| 682,57| 0,00| +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Imprevisti | 59,10| 59,10| | +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Ingegneria | 36,70| 36,70| | +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Costi interni di RFI| | | | |ed altri oneri | | | | |(collaudi, VIA, | | | | |Inarcassa) (3) | 24,42| 24,42| | +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Opere ristoro socio | | | | |ambientali | 2,20| 7,41| | +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Sub-totale somme a | | | | |disposizione | 122,42| 127,63| +5,21| +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Prescrizioni di Enti| | | | |e Amministrazioni in| | | | |Conferenza di | | | | |servizi | | 38,95| +38,95| +--------------------+----------------+----------------+------------+ |Totale: Limite di | | | | |spesa tratta AV/AC | | | | |«Attraversamento di | | | | |Vicenza» | 804,99| 849,15| +44,16| +--------------------+----------------+----------------+------------+ Note: (1) di cui acquisizione aree ed asservimenti 124,75 milioni di euro; (2) di cui oneri per la sicurezza 12,40 milioni di euro; (3) di cui per Inarcassa 1,47 milioni di euro. 6. la copertura finanziaria dell'intervento e' prevista a carico delle risorse del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra MIT e RFI, dove, nel progetto di investimento «Linea AV/AC Verona-Padova» e' riportato il sotto-progetto «2° lotto funzionale Attraversamento di Vicenza», con il costo arrotondato di 805 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro quali risorse disponibili; 7. con riferimento all'intera Linea AV/AC Verona-Padova, l'Aggiornamento 2018-2019 del suddetto Contratto di programma 2017-2021, sul quale questo Comitato si e' espresso con la sopra richiamata delibera n. 37 del 2019, nella tabella B Investimenti realizzati per lotti costruttivi - Direttrice trasversale, riporta i seguenti dati: Tabella 2 (milioni di euro) ===================================================================== | Linea AV/AC | | | | | Verona-Padova | Costo | Disponibilita' | Fabbisogno | +=====================+============+==================+=============+ |1° lotto funzionale | | | | |Verona, bivio | | | | |Vicenza, di cui: | 3.093,00| 1.364,00| 1.729,00| +---------------------+------------+------------------+-------------+ | 1° lotto | | | | |costruttivo | 984,00| 984,00| 0,00| +---------------------+------------+------------------+-------------+ | 2° lotto | | | | |costruttivo | 1.729,00| 0,00| 1.729,00| +---------------------+------------+------------------+-------------+ | Nodo AV/AC di | | | | |Verona Est | 380,00| 380,00| 0,00| +---------------------+------------+------------------+-------------+ |2° lotto funzionale | | | | |Attraversamento | | | | |Vicenza, di cui: | 805,00| 150,00| 655,00| +---------------------+------------+------------------+-------------+ | 1° lotto | | | | |costruttivo | 150,00| 150,00| 0,00| +---------------------+------------+------------------+-------------+ | 2° lotto | | | | |costruttivo | 655,00| 0,00| 655,00| +---------------------+------------+------------------+-------------+ |3° lotto funzionale | | | | |Vicenza-Padova | 1.316,00| 0,00| 1.316,00| +---------------------+------------+------------------+-------------+ |Totale dei 3 lotti | | | | |funzionali | 5.214,00| 1.514,00| 3.700,00| +---------------------+------------+------------------+-------------+ Considerato che la relazione istruttoria del MIT, il parere del CSLP e il parere della CTVIA, hanno considerato che l'intervento si configuri come una variante al progetto preliminare della tratta AV/AC Verona-Padova, gia' oggetto di specifica procedura di valutazione di impatto ambientale nella fase approvativa del progetto preliminare, approvato dal CIPE con delibera n. 94 del 2006, e che poiche' la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale era stata gia' avviata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, si continui ad applicare al progetto preliminare in esame la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi del comma 27 dell'art. 216 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato, altresi', che l'attuale progetto preliminare e' uno «sviluppo progettuale», a seguito di una prescrizione della delibera n. 94 del 2006, di un progetto preliminare poi non condiviso e, quindi, variato sul quale comunque e' stata attivata in modo corretto la procedura VIA precedentemente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che la Regione del Veneto, con la citata delibera di Giunta 18 agosto 2020, n. 1198, ha richiesto tra l'altro che la somma destinata alle «opere compensative», ovvero le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera, venga garantita nella misura massima prevista dalla specifica normativa di settore, ovvero pari al 2 per cento del costo complessivo dell'intervento; Tenuto conto che, come osservato dalla Corte dei conti in sede di registrazione della delibera n. 69 del 2019, le opere e le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera, di seguito opere e misure compensative, incidendo sul costo complessivo dell'opera, rappresentano un onere a carico della collettivita' e, dunque, la percentuale del 2 per cento del costo dell'intervento deve intendersi quale limite massimo fissato dal legislatore e non un limite al quale tendere obbligatoriamente per cui, conseguentemente, l'ammontare di tale percentuale deve essere determinata in modo ragionevole, in base all'entita' dell'incidenza, concretamente dimostrabile, dell'infrastruttura in costruzione, sull'economia e sul territorio; Tenuto conto anche dell'elevata incidenza delle opere accessorie e degli espropri sul progetto, che rendono inopportuno incrementare ulteriormente il costo delle opere e misure compensative, gia' innalzato da 2,2 milioni a 7,41 milioni di euro; Ritenuto, pertanto, che in sede di progettazione definitiva le eventuali opere e misure compensative debbano essere definite ed eventualmente aggiornate avendo come riferimento l'elenco di opere e misure compensative richieste dagli Enti locali in conferenza di servizi e ritenute accoglibili dal MIT e che ogni variazione dovra' essere posta in accordo con quanto indicato nella prescrizione n. 38 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni»; Considerato che il MIBACT, con riferimento al proprio parere n. 15142 del 18 giugno 2020, nella seduta preparatoria del 17 novembre 2020, ha formulato le seguenti richieste: 1. Prescrizione n. 2 MIBACT [Prescrizione n. 44 Allegato 1 della presente delibera]: aggiungere dopo le parole «in prossimita' di beni culturali di cui alla parte II del Codice» e prima della parentesi il seguente testo: «cosi' come individuati nel parere MIBACT». 2. Prescrizione n. 3 [45]: modificare il terzo punto della prescrizione come segue (integrazioni in corsivo;): «la razionalizzazione dello sviluppo plano altimetrico del prolungamento di via Martiri delle Foibe, da strada dei Pizzolati verso est, studiando una soluzione ulteriormente migliorativa rispetto all'elaborato C.11.2, al fine di allontanarlo da Villa Trissino-Muttoni detta Ca' Impenta (ambito tutelato) e avvicinarlo il piu' possibile in parallelo al tratto SE di Strada degli Alidosi, alla ferrovia e al Viale Camisano (con opportune sistemazioni a verde dello spazio residuale intercluso, da ridurre al minimo possibile), eventualmente intervenendo anche mediante realizzazione di un tratto in trincea o con cortine arboree e arginature in terra, e comunque concordando le soluzioni progettuali con la competente Soprintendenza prima dell'avvio della progettazione definitiva.» 3. Prescrizione n. 5 [47]: reinserire la parte iniziale: «All'esito dei risultati concernenti la prima fase di indagini preliminari, da eseguirsi cosi' come piu' specificamente individuate dalla competente Soprintendenza nella nota prot. n. 23709 del 1° ottobre 2019 riportata nelle premesse del presente provvedimento, e ...». 4. Prescrizione n. 7 [49]: la prescrizione viene integrata aggiungendo dopo «fino al», la frase: «completamento sistematico delle indagini ivi compreso il trattamento dei materiali (lavaggio, siglatura e corretto stoccaggio in contenitori a norma)». 5. Si aggiunge, inoltre, la seguente raccomandazione in conseguenza del fatto che Vicenza e' iscritta al Patrimonio dell'Umanita' dall'UNESCO: «Si tenga conto, nelle successive fasi di progettazione, delle eventuali comunicazioni del Centro del Patrimonio dell'Umanita', con particolare riguardo alle soluzioni progettuali dei ponti e dei cavalcavia di cui alle Raccomandazioni n. 7 e n. 8 della Relazione HIA del marzo 2017 redatta dagli ispettori ICOMOS». Considerato che l'infrastruttura di cui sopra e' ricompresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione del Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della citata delibera n. 82 del 2018); Vista la nota predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato il dibattito svolto in seduta e, in particolare, le precisazioni effettuate sulle prescrizioni MIBACT riportate nel considerato; Delibera: Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 1. Approvazione del Progetto preliminare 1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni nonche' ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 76, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge n. 191 del 2009 ed ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni riportate nell'Allegato 1 meglio descritto al successivo punto 1.8, anche ai fini dell'attestazione della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare della Linea ferroviaria alta velocita'/alta capacita' (AV/AC) Verona-Padova: 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza». 1.2 E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa sulla localizzazione dell'opera, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati. 1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, l'importo di 849,15 milioni di euro (al netto di IVA), come riportato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'opera di cui al punto 1.1, comprensivo dell'importo delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, pari a 7,41 milioni di euro. 1.4 La copertura finanziaria del progetto preliminare di cui al punto 1.1, suddiviso in due lotti costruttivi, e' attualmente pari a 150 milioni di euro ed e' assicurata dalle risorse del Contratto di programma - parte Investimenti 2017-2021, sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a., dove e' riportato il progetto «Linea AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (2° lotto funzionale)». 1.5 L'attuale copertura permette di finanziare ed approvare il 1° lotto costruttivo del progetto preliminare di cui al punto 1.1, ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge n. 147 del 2013, citata in premessa; 1.6 Il prossimo aggiornamento del Contratto di programma - parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a., dovra' riportare gli eventuali nuovi finanziamenti e gli importi adeguati, con particolare riguardo al limite di spesa del progetto preliminare che andra' aggiornato dagli attuali 805 milioni di euro, riportati per l'intervento 0362B «Linea AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (2° lotto funzionale)», agli 849,15 milioni di euro di cui al precedente punto 1.3; 1.7 La copertura finanziaria del fabbisogno residuo dovra' essere reperita con nuovi finanziamenti da introdurre nel Contratto di programma - parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a., anche ai sensi della legge n. 191 del 2009, art. 2, commi da 232 a 234. 1.8 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sempre citate al precedente punto 1.1, sono riportate nella seconda parte del medesimo Allegato 1. 1.9 Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna delle prescrizioni e delle raccomandazioni di cui al punto precedente, fornira' al riguardo puntuale motivazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da consentire a quest'ultimo di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 2. Altre disposizioni 2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporra', tempestivamente, a questo Comitato il progetto definitivo del 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» della Linea AV/AC Verona-Padova, aggiornando contestualmente il cronoprogramma dei lavori della linea AV/AC Verona-Padova ed avendo cura di coordinarsi preventivamente, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2.2 In sede di redazione del progetto definitivo, il soggetto attuatore trasmette un'accurata informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per attestare di aver tenuto debito conto del potenziale impatto sulle falde idriche inquinate da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), interessate dai lavori di realizzazione dell'opera tra Montecchio Maggiore (VI) e Vicenza (per la parte di competenza). In fase di verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la progettazione definitiva, conseguentemente redatta, individuera' le eventuali necessarie misure per l'eliminazione dell'impatto ulteriore, rispetto all'esistente, eventualmente dovuto ai lavori per l'intervento ferroviario, coerentemente con quanto previsto con la prescrizione n. 28 dell'Allegato 1, come riprese dalla prescrizione n. 29 del parere VIA del 1° marzo 2019, ferme restando le competenze del Commissario delegato per le emergenze PFAS delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova. 2.3 In sede di progettazione definitiva dovranno essere definite le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera ritenute accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un importo stimato di 7,41 milioni di euro. Ogni variazione dovra' essere definita in accordo con quanto indicato nella prescrizione n. 38 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni». 2.4 In sede di progettazione definitiva, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' trasmettere una relazione concernente i criteri per la determinazione del costo per l'acquisizione delle aree con riferimento, in particolare, all'individuazione dell'importo relativo agli «oneri per la gestione delle attivita' espropriative», posto che questi ultimi risultano ora calcolati nella misura forfettaria del 17,3 per cento delle relative stime per l'acquisizione dei terreni e dei fabbricati, per la mitigazione diretta dei ricettori e per le indennita' ex art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. 2.5 Con riferimento alle prescrizioni del parere n. 15142 del 18 giugno 2020 del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, su richiesta dello stesso Ministero d'intesa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni», di cui al precedente punto 1.8, e' cosi' integrato: 2.5.1 prescrizione n. 44 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni» (corrispondente alla prescrizione n. 2 del parere n. 15142): e' aggiunta dopo le parole «in prossimita' di beni culturali di cui alla parte II del Codice» e prima della parentesi, la frase: «cosi' come individuati nel parere MIBACT», nel quale ci si riferisce ai seguenti beni culturali: «Chiesa di Santa Caterina, Ex Convento di Ognissanti, Oratorio delle Zitelle, Area di rispetto dell' Oratorio delle Zitelle, Arco delle Scalette, Convento e Chiesta di San Silvestro, Villa Bonollo Anti, Villa Tornieri Mosconi, Villa Bonin Longare, Chiesa di San Giorgio, Seminario Vescovile, Chiesa di San Felice e Fortunato, Resti della chiesetta dell'ex ospedale di San Felice con sedime, Manicomio provinciale di San Felice, Edificio neoclassico a due piani del XIX secolo, Edifici in corso SS. Felice e Fortunato 140, 144, 148, 152, Ex chiesetta di San Valentino, Ex Caserma della Guardia di Finanzia, Ex Chiesa di San Bovo, Accademia cinematografo Palladio, Villa Volpe, Casa Mater Amabilis, Villa Trissino Muttoni detta Ca' Impenta»; 2.5.2 prescrizione n. 45 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni (corrispondente alla prescrizione n. 3 del parere n. 15142): e' modificato il terzo punto della prescrizione come segue: la razionalizzazione dello sviluppo plano altimetrico del prolungamento di via Martiri delle Foibe, da strada dei Pizzolati verso est, studiando una soluzione da concordare preventivamente con la competente Soprintendenza, finalizzata ad allontanarla da Villa Trissino-Muttoni detta Ca' Impenta (ambito tutelato) a ridurre il consumo di suolo e a rispettare le trame agrarie avvicinandole il piu' possibile agli ambiti urbanizzati e alle infrastrutture esistenti, anche mediante l'eventuale realizzazione di un tratto in trincea o con cortine arboree e arginature in terra. 2.5.3 prescrizione n. 47 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni (corrispondente alla prescrizione n. 5 del parere n. 15142): e' reinserita la parte iniziale: «All'esito dei risultati concernenti la prima fase di indagini preliminari, da eseguirsi cosi' come piu' specificamente individuate dalla competente Soprintendenza nella nota prot. n. 23709 del 1° ottobre 2019 riportata nelle premesse del presente provvedimento, e ...»; 2.5.4 prescrizione n. 49 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni» (corrispondente alla prescrizione n. 7 del parere n. 15142): la prescrizione viene integrata aggiungendo dopo «fino al» la frase: «completamento sistematico delle indagini ivi compreso il trattamento dei materiali (lavaggio, siglatura e corretto stoccaggio in contenitori a norma)»; 2.5.5 si aggiunge, inoltre, la seguente raccomandazione in quanto Vicenza e' iscritta tra i siti Patrimonio dell'Umanita' dall'UNESCO: «Si tenga conto, nelle successive fasi di progettazione, delle eventuali comunicazioni del Centro del Patrimonio dell'Umanita', con particolare riguardo alle soluzioni progettuali dei ponti e dei cavalcavia di cui alle Raccomandazioni n. 7 e n. 8 della Relazione HIA del marzo 2017 redatta dagli ispettori ICOMOS». 2.6 Nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiedera' a Rete ferroviaria italiana S.p.a. di valutare l'applicazione di eventuali penali relative ai ritardi maturati nel corso della procedura di realizzazione e costruzione dell'opera. 2.7 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto in esame, dovra' essere stipulato apposito Protocollo di legalita' tra la Prefettura territorialmente competente e l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa vigente. 2.8 Rete ferroviaria italiana S.p.a. dovra' aggiornare le informazioni presenti sul MOP e nel CUP, al fine di fornire un quadro coerente dell'opera. 3. Disposizioni finali 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera. 3.2 Il suddetto Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 3.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera', altresi', a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa. Roma, 26 novembre 2020 Il Ministro dello sviluppo economico con funzioni di presidente Patuanelli Il Segretario: Fraccaro Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 158