IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»,  e  successive   modificazioni,   e,   in
particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni
del Comitato interministeriale per la  programmazione  economica,  di
seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative
alla composizione dello stesso Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici», di seguito MIP, con  il  compito  di  fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti  e  della  logistica»,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 e
sul quale questo  Comitato  si  e'  definitivamente  pronunciato  con
delibera 1° febbraio 2001, n. 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni»; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n.  121  con  la  quale  questo
Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge  21  dicembre  2001,  n.
443, recante «Delega al  Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed
insediamenti  produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per   il
rilancio delle attivita' produttive», ha approvato  il  1°  Programma
delle  infrastrutture  strategiche,  che  include  nell'allegato   1,
nell'ambito  del  «Corridoio  plurimodale  padano»,  l'infrastruttura
«Asse ferroviario sull'itinerario del  Corridoio  5  Lione-Kiev»  ora
denominato           «Mediterraneo»            che            collega
Tarragona-Barcellona-Perpignan-Marsiglia/Lione-Torino-Novara-Milano-V
erona-Padova-Venezia-Trieste/Capodistria-Lubiana-Budapest; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e, in particolare: 
    1. la delibera 27 dicembre 2002,  n.  143,  come  successivamente
integrata e modificata dalla delibera 29 settembre 2004, n.  24,  con
la quale questo Comitato ha definito il  sistema  per  l'attribuzione
del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato  su  tutti  i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei   e   informatici,
relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque  interessati
ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto  d'investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP e, in particolare, prevede l'istituto della nullita'
per gli «atti amministrativi adottati da parte delle  Amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  che  dispongono  il  finanziamento  pubblico  o  autorizzazione
l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico»  in  assenza  dei
corrispondenti  codici  che  costituiscono,   dunque,   un   elemento
essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e  successive  modificazioni,
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
    4.  il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  (c.d.  «decreto
semplificazioni»), recante «Misure urgenti per la  semplificazione  e
l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1; 
  Vista la delibera 25 luglio  2003,  n.  63,  con  la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito
PIS; 
  Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con  la  quale  la
Corte costituzionale, nell'esaminare la legge n. 443  del  2001  e  i
decreti legislativi  attuativi,  si  richiama  all'imprescindibilita'
dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del
PIS interessante il  territorio  di  competenza,  sottolineando  come
l'intesa possa anche essere successiva a un'individuazione effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera sono da considerare  inefficaci  finche'  l'intesa  non  si
perfezioni; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni e, in particolare, gli articoli 165,  183,  comma  6  e
185, comma 2; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, commi 232 e seguenti,
concernenti la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali  di
«specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei  TEN-T
e inseriti nel programma  delle  infrastrutture  strategiche,  aventi
costi e  tempi  di  realizzazione  superiori,  rispettivamente,  a  2
miliardi di euro e a  quattro  anni  dall'approvazione  del  progetto
definitivo  e  non  suddivisibili  in  lotti  funzionali  di  importo
inferiore a 1 miliardo di euro»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni; 
  Visto regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione  per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n.  913/2010  e
che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)», che all'art. 1, comma 76, stabilisce che: 
    1. la tratta Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria  AV/AC
Milano-Venezia,  la  tratta   Apice-Orsara   e   la   tratta   Frasso
Telesino-Vitulano della  linea  ferroviaria  AV/AC  Napoli-Bari  sono
realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del  comma
232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della citata legge n.  191  del
2013; 
    2. questo Comitato puo' approvare i  progetti  preliminari  delle
opere indicate al primo periodo anche nelle  more  del  finanziamento
della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione
che  sussistano  disponibilita'  finanziarie   sufficienti   per   il
finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore  non  inferiore
al 10 per cento del costo complessivo delle opere; 
    3. a tal fine e' autorizzata la spesa mediante erogazione diretta
di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029; 
    4.  a  valere  sui  predetti  contributi  non   sono   consentite
operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del codice dei contratti pubblici; 
    2. la delibera di questo Comitato 28  gennaio  2015,  n.  15  che
aggiorna - ai sensi dell'art. 36, comma 3, del  decreto-legge  n.  90
del 2014 - le modalita' di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45; 
  Vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26,  con  la  quale  questo
Comitato   ha   espresso   parere   favorevole   sull'11°    Allegato
infrastrutture al Documento di economia e finanza 2013, che  include,
nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche  -
nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», nella  infrastruttura
«Asse ferroviario Corridoio 5 Lione-Kiev», l'intervento «Tratta AV/AC
Verona-Padova»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli
3 e 4 del medesimo decreto alle  competenti  direzioni  generali  del
Ministero, alle  quali  e'  stata  demandata  la  responsabilita'  di
assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria  e
la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 6  agosto  2015,  n.  62,  con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito
con decreto 14 marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e   in
particolare: 
    1. l'art. 59, comma 1-bis, che prevede che le stazioni appaltanti
possano «ricorrere all'affidamento della  progettazione  esecutiva  e
dell'esecuzione  di  lavori  sulla  base  del   progetto   definitivo
dell'amministrazione  aggiudicatrice  nei  casi  in  cui   l'elemento
tecnologico  o  innovativo  delle  opere  oggetto  dell'appalto   sia
nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori»; 
    2.  l'art.  200,  comma  3,  prevede  che,  in  sede   di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione degli investimenti,  di  seguito  DPP,  di  cui  al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i
predetti strumenti; 
    3. l'art. 201, comma 9, prevede che,  fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    4. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari, di seguito CCASIIP, ha  assorbito  e  ampliato  tutte  le
competenze del previgente CCASGO; 
    5. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il  MIT
provvede  alle  attivita'  di  supporto  a  questo  Comitato  per  la
vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da  parte  dei  soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del Paese, proponendo  allo  stesso  le  eventuali  prescrizioni  per
l'approvazione del progetto; 
    6.  l'art.  214,  comma  11,  prevede  che  in  sede   di   prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    7. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono,
rispettivamente, che: 
      7.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      7.2. per gli interventi ricompresi tra  le  grandi  opere  gia'
inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per  i  quali
la procedura di valutazione di  impatto  ambientale  sia  gia'  stata
avviata  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto   decreto
legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina
previgente; 
      7.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
infrastrutture strategiche, avviate alla data di  entrata  in  vigore
del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato   che   al   progetto    «linea    ferroviaria    AV/AC
Verona-Padova»,   della   piu'   ampia   linea   ferroviaria    AV/AC
Torino-Milano-Venezia, alla luce delle sopracitate disposizioni e, in
particolare, di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-bis  e
27, del predetto  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  risultano
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Considerato che con la convenzione  15  ottobre  1991  la  societa'
Treno alta velocita' S.p.a., di seguito TAV  -  successivamente  fusa
per incorporazione in Rete ferroviaria italiana  S.p.a.,  di  seguito
RFI, ha affidato al  Consorzio  Iricav  Due  la  progettazione  e  la
realizzazione  della  linea  AV/AC  Verona-Venezia,   successivamente
ridotta alla tratta Verona-Padova; 
  Considerato  che  il  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
all'art. 12, ha abrogato la revoca delle  convenzioni  tra  TAV  e  i
contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,
trasferendone la titolarita', originariamente prevista in capo a TAV,
a RFI; 
  Viste le delibere 29 marzo 2006, n. 94, 10 novembre 2014, n. 45, 22
dicembre  2017,  n.  84  e  1°  agosto  2019,  n.   61,   concernenti
l'infrastruttura «Tratta AV/AC Verona-Padova», il  cui  contenuto  si
intende qui interamente richiamato; 
  Considerato che con la  delibera  7  agosto  2017,  n.  66,  questo
Comitato ha espresso  parere  sul  Contratto  di  programma  -  parte
investimenti 2017-2021 tra MIT, e RFI; 
  Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la  quale  e'  stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012,  n.
62; 
  Considerato che con la delibera  24  luglio  2019,  n.  37,  questo
Comitato ha espresso parere favorevole  sull'Aggiornamento  2018-2019
del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra  MIT  e
RFI, che,  nella  tabella  B  -  Investimenti  realizzati  per  lotti
costruttivi,  include  l'intervento   «Linea   AV/AC   Verona-Padova:
Attraversamento di Vicenza (2° lotto funzionale)» contrassegnato  dal
codice 0362B e articolato in due  lotti  costruttivi,  con  un  costo
complessivo di 805 milioni di euro; 
  Considerato che il costo del primo dei due lotti costruttivi e'  di
150 milioni di euro, tutti attualmente disponibili, e che tale valore
supera  il  10  per  cento  del   costo   complessivo   delle   opere
dell'«Attraversamento di Vicenza»; 
  Vista la nota prot. n. 42112 del 28 ottobre 2020, con la  quale  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Gabinetto  del
Ministro ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno  della  prima
seduta utile dell'argomento «Linea  ferroviaria  alta  velocita'/alta
capacita' (AV/AC) Verona-Padova. Progetto preliminare  del  2°  lotto
funzionale Attraversamento di Vicenza (CUP J41E91000000009)»; 
  Visto  il  messaggio  di  posta  elettronica  del  Ministero  delle
infrastrutture  -  Direzione  generale  per   il   trasporto   e   le
infrastrutture ferroviarie, acquisito con protocollo n. 5888  del  29
ottobre  2020  del  Dipartimento   per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di seguito DIPE, con il quale si fornivano  chiarimenti
in merito al CUP dell'opera e alla  rappresentazione  della  medesima
nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito BDAP; 
  Considerato che il CUP  J41E91000000009  attualmente  comprende  il
primo ed il secondo lotto funzionale della  linea  ferroviaria  AV/AC
Verona-Padova, rispettivamente Verona-Bivio Vicenza e attraversamento
di Vicenza, ma non il terzo lotto funzionale (Vicenza-Padova), di cui
pure e' composta la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova; 
  Vista la nota prot. n. 42889 del 2 novembre 2020, con la  quale  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Gabinetto  del
Ministro ha trasmesso la documentazione istruttoria predisposta dalla
competente Direzione generale per il trasporto  e  le  infrastrutture
ferroviarie e relativa all'opera in esame, 
  Vista la nota prot. n. 488075 del 16 novembre 2020, con la quale la
Regione del Veneto - Giunta regionale, nel trasmettere la delibera n.
1198 del 18 agosto 2020, richiede che la somma destinata alle opere e
misure compensative dell'impatto territoriale e sociale  strettamente
correlate alla funzionalita' dell'opera sia  garantita  nella  misura
massima prevista dalla specifica normativa di settore; 
  Visto il messaggio di posta elettronica del Ministero per i beni  e
le attivita' culturali e per il turismo, di seguito MIBACT, Direzione
generale archeologia, belle arti e  paesaggio,  servizio  tutela  del
paesaggio, acquisito con protocollo n. 6414 del 23 novembre 2020  del
DIPE, con il quale, si fornivano chiarimenti in merito al processo di
modifica e condivisione con il  MIT  delle  prescrizioni  di  cui  al
parere dello stesso Ministero n. 15142 del 18 giugno 2020; 
  Vista la nota prot. n. 8466 del 25 novembre 2020, con la  quale  il
MIT -  Direzione  generale  per  il  trasporto  e  le  infrastrutture
ferroviarie,  ha  fornito  chiarimenti  in  merito   alle   richieste
istruttorie formulate dal DIPE con nota prot. n. 6426 del 23 novembre
2020; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal  MIT  e  in
particolare che: 
    sotto l'aspetto tecnico: 
      1. la tratta ferroviaria AV/AC Verona-Padova costituisce  parte
della  linea  ferroviaria  AV/AC  Torino-Venezia,   nell'ambito   dei
progetti individuati per il Corridoio «Mediterraneo» delle Reti TEN-T
(ex                 Corridoio                  n.                  5)
Tarragona-Barcellona-Perpignan-Marsiglia/Lione-Torino-Novara-Milano-V
erona-Padova-Venezia-Ravenna/Trieste/Capodistria-Lubiana-Budapest; 
      2. il Corridoio  «Mediterraneo»,  in  territorio  italiano,  si
connette con il Corridoio «Reno Alpi», mediante i nodi  di  Milano  e
Novara, con il Corridoio «Scandinavo-Mediterraneo», mediante il  nodo
di Verona, e con il Corridoio «Baltico-Adriatico», mediante i nodi di
Padova e Cervignano del Friuli, e pertanto rappresenta il  principale
collegamento per l'interconnessione dei quattro  Corridoi  TEN-T  che
interessano l'Italia; 
      3. con la delibera n. 94 del 2006 questo Comitato ha  approvato
il  progetto  preliminare   del   «collegamento   ferroviario   AV/AC
Verona-Padova», limitatamente alle tratte di 1a  fase  tra  Verona  e
Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova; 
      4. la stessa delibera n. 94 del 2006  prevedeva,  nell'Allegato
«prescrizioni  e  raccomandazioni»,  che  in  generale   l'intervento
dovesse essere realizzato in due fasi funzionali,  di  cui  la  prima
consistente nella realizzazione del tracciato della nuova linea AV/AC
tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova,
come previsto nel progetto preliminare approvato; 
      5. le medesime  prescrizioni  disponevano  che  la  prima  fase
funzionale prevedesse, tra  l'altro,  anche  la  realizzazione  della
tratta AV/AC tra Montebello Vicentino e Vicenza, variante sostitutiva
della cosi' detta «interconnessione di Vicenza ovest»,  prevista  nel
progetto preliminare presentato dal soggetto aggiudicatore e  che  il
tracciato di detta  tratta  AV/AC  dovesse  correre,  per  una  prima
porzione, in affiancamento all'Autostrada A4  Milano-Venezia  e,  nel
prosieguo,  dovesse   affiancarsi   all'attuale   linea   ferroviaria
esistente Verona-Padova, ottenendo un quadruplicamento  della  stessa
fino all'esistente impianto della stazione di Vicenza; 
      6. per quanto concerne la seconda fase  funzionale  dell'opera,
all'epoca e' stato solo indicato il corridoio nell'ambito  del  quale
collocare il tracciato della nuova tratta AV/AC, senza procedere alla
formale  localizzazione  urbanistica  ed   alla   valutazione   della
compatibilita' ambientale e alla conseguente approvazione da parte di
questo Comitato, che fu rimandata ad un momento successivo; 
      7. nell'ambito del corridoio individuato la soluzione preferita
consisteva  nella   realizzazione   di   un   nuovo   tracciato   che
sotto-attraversasse  in  galleria  la  stazione  di  Vicenza  fino  a
Setteca',  in  prossimita'  dell'attuale   fermata   di   Lerino,   e
proseguisse in affiancamento alla ferrovia  esistente  per  Lerino  e
Grisignano di Zocco e che detta soluzione e' stata  tradotta  in  una
prescrizione della citata delibera n. 94 del 2006; 
      8. in esito ai lavori di un tavolo tecnico istituito  nel  2012
dal MIT, anche a seguito della  sottoscrizione  dell'Intesa  generale
quadro del 16 giugno 2011, e' stato  sottoscritto  il  Protocollo  di
intesa del 29 luglio 2014 tra il MIT, la Regione del Veneto, RFI,  il
Comune di Vicenza e la  Camera  di  commercio  industria  artigianato
agricoltura di Vicenza, di seguito CCIAA di Vicenza, con il quale  le
parti hanno convenuto, al fine di ridurre i  costi  di  realizzazione
dell'opera, di adottare una diversa soluzione di tracciato rispetto a
quanto previsto, su richiesta  del  MIT,  dalla  delibera  di  questo
comitato n. 94 del 2006 per la tratta  Montebello  Vicentino-Vicenza,
che prevedesse: 
        8.1.   l'attraversamento   del   territorio   vicentino    in
affiancamento all'esistente linea storica Milano-Venezia; 
        8.2. l'eliminazione della galleria  Altavilla  Vicentina  (ad
ovest di  Vicenza)  e  della  galleria  di  sotto-attraversamento  di
Vicenza; 
        8.3. la realizzazione delle nuove stazioni «Vicenza Fiera»  e
«Vicenza Tribunale»; 
        8.4. l'interramento della linea storica e della  linea  AV/AC
in «zona Ferrovieri», quale intervento di ricucitura urbana; 
        8.5. la realizzazione di una nuova linea urbana di  trasporto
rapido di massa a  trazione  elettrica  e  di  una  nuova  viabilita'
denominata «gronda sud»; 
      9. successivamente, con  l'Addendum  del  30  ottobre  2015  al
suddetto Protocollo di intesa del 2014, la linea AV/AC  Verona-Padova
e'  stata  articolata  nei  seguenti  tre   lotti   funzionali,   con
limitazione del 1° lotto funzionale a monte  dell'attraversamento  di
Vicenza (bivio a raso a 4,4 km ad ovest della stazione di Vicenza): 
        9.1.  1°  lotto  funzionale  «Verona-bivio  Vicenza»,   dalla
stazione Porta Vescovo (progressiva chilometrica,  di  seguito  «pk»,
0+000) al bivio Vicenza (pk 44+250); 
        9.2. 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza»  (dalla
pk 44+250 alla pk 50+457); 
        9.3. 3° lotto funzionale  «Vicenza-Padova»  da  Vicenza  alla
stazione di Padova; 
      10. RFI, con nota  prot.  n.  2905  del  30  ottobre  2015,  ha
trasmesso al MIT il progetto definitivo del 1° lotto funzionale,  nel
rispetto dei termini previsti dall'art. 3, comma 2, lettera  b),  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  accompagnato  dall'analisi
comparativa dei seguenti tracciati: 
        10.1. «soluzione 1»: interramento della linea AV/AC  e  della
linea storica presso la stazione di Vicenza, dismissione della stessa
stazione di viale Roma e realizzazione delle stazioni «Vicenza Fiera»
e «Vicenza Tribunale»; 
        10.2.  «soluzione  2»:  tracciato  AV/AC  in  superficie   in
affiancamento alla linea esistente con unica stazione in via Roma; 
        10.3.  «soluzione  3»:  tracciato  AV/AC  in  superficie   in
affiancamento alla linea esistente con stazione in via Roma e fermata
«Vicenza Fiera»; 
      11. il Comune di Vicenza, con delibera  n.  30  del  30  giugno
2016, ha individuato nella «soluzione 3» la soluzione progettuale  da
sviluppare   per   la   realizzazione   del   2°   lotto   funzionale
«Attraversamento di Vicenza»; 
      12. con successivo secondo Addendum al Protocollo di intesa del
29 luglio  2014,  sottoscritto  il  30  giugno  del  2016,  e'  stata
confermata la «soluzione 3» come progetto da sviluppare; 
      13. il centro storico di Vicenza e la relativa zona di rispetto
sono inseriti  nella  Lista  mondiale  dei  beni  culturali  protetti
dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la  scienza
e la cultura, di seguito UNESCO, riconosciuta nella  Sessione  n.  18
del 15 dicembre 1994; 
      14. il progetto  e'  stato  interessato  dalla  Valutazione  di
impatto sul  patrimonio,  essendo  il  sito  iscritto  al  patrimonio
mondiale UNESCO con la denominazione «Citta' di Vicenza e  Ville  del
Palladio nel Veneto» e dalla Missione  consultiva  dell'International
council on monuments and sites, di seguito ICOMOS/UNESCO; 
      15.  in  particolare,  la  relazione  del  marzo   2017   sulla
Valutazione  di  impatto  sul  patrimonio  (HIA  -  Heritage   impact
assessment),  di  seguito  Relazione  HIA,  redatta  dagli  ispettori
ICOMOS, ha raccomandato che: 
        15.1. «la progettazione  della  nuova  Linea  ferroviaria  di
collegamento  AV/AC  Milano-Venezia  dovrebbe   continuare   con   la
soluzione basata sull'allineamento della linea  AV/AC  con  la  linea
storica esistente, sulla stessa altitudine dei  binari  e  la  stessa
misura dello scartamento cosi' come sulla conservazione  dell'attuale
stazione ferroviaria di Vicenza. Per non interrompere la  continuita'
del paesaggio e per ridurre al minimo l'impatto, si dovrebbe prestare
una particolare attenzione a tutte le costruzioni ingegneristiche, in
particolare ai cavalcavia e agli elementi di protezione del  rumore.»
(Raccomandazione n. 7); 
        15.2. «dovrebbero essere sviluppate soluzioni alternative per
evitare il ponte alto e lungo sopra i binari a ovest  della  stazione
ferroviaria e il cavalcavia pedonale vicino alla stazione ferroviaria
e presentare i progetti al centro per il Patrimonio dell'Umanita' per
avere una consulenza.» (Raccomandazione n. 8); 
      16. con la delibera n. 45 del 2014 questo Comitato ha  disposto
la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la
delibera  n.  94  del  2006,   sugli   immobili   interessati   dalla
realizzazione   dell'intervento   «Collegamento   ferroviario   AV/AC
Verona-Padova», limitatamente alle tratte di prima fase, tra Verona e
Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova; 
      17. con la delibera n. 84 del 2017 questo Comitato 
        17.1. ha  approvato  il  progetto  definitivo  del  1°  lotto
funzionale «Verona-bivio Vicenza» della tratta AV/AC Verona-Padova; 
        17.2. ha autorizzato l'avvio della  realizzazione  per  lotti
costruttivi non funzionali delle opere di competenza  del  Contraente
generale del 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza»  della  Linea
ferroviaria AV/AC Verona-Padova, il cui costo a vita intera e' pari a
2.713 milioni di euro; 
        17.3.  ha  autorizzato  la  realizzazione  delle   opere   di
competenza del Contraente  generale  del  1°  lotto  costruttivo  del
suddetto 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza (escluso  il  nodo
di Verona est)», entro un limite di spesa di 984 milioni di euro, con
l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera, entro il  limite
di spesa cui sopra; 
      18. nell'aggiornamento 2018-2019  del  Contratto  di  programma
2017-2021 - parte investimenti tra MIT e RFI - la  linea  ferroviaria
AV/AC Verona-Padova e' confermata  nella  sua  articolazione  in  tre
distinti lotti funzionali: 
        18.1. 1° lotto funzionale: «Verona-bivio Vicenza», di cui con
la delibera n. 84 del 2017 e' stato approvato il progetto  definitivo
ed e' stata autorizzata la realizzazione del 1° lotto costruttivo; 
        18.2. 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza»; 
        18.3. 3° lotto funzionale:  Vicenza-Padova,  di  cui  con  la
delibera n. 94 del 2006 e' stato approvato, limitatamente alla tratta
Grisignano di Zocco-Padova, il progetto preliminare; 
      19. e' ora sottoposto all'approvazione di  questo  Comitato  il
progetto preliminare del  2°  lotto  funzionale  «Attraversamento  di
Vicenza»; 
      20. il progetto  costituisce  il  proseguimento  del  1°  lotto
funzionale «Verona-bivio Vicenza» verso est ed  e'  stato  sviluppato
con riferimento alla «soluzione 3» dell'analisi comparativa trasmessa
da RFI, al Comune di Vicenza; 
      21. gli interventi  principali  inclusi  nel  progetto  sono  i
seguenti: 
        21.1. realizzazione della nuova linea AV/AC in superficie  ed
in affiancamento a sud della linea storica per 6,2 km; 
        21.2. adeguamento della stazione di Vicenza via  Roma  (piano
regolatore  generale  relativo  alla   stazione   di   Vicenza)   con
inserimento dei binari AV/AC e separazione delle funzioni dedicate al
trasporto viaggiatori  regionale  metropolitano  da  quelle  relative
all'alta velocita' e alta capacita' merci; 
        21.3. realizzazione della nuova fermata in zona Fiera  (sulla
linea storica per servizio  metropolitano  regionale  e  sulla  linea
AV/AC per eventi fieristici); 
        21.4.  risoluzione  delle  interferenze  con  la   viabilita'
esistente e realizzazione di viabilita' connesse; 
        21.5.  interventi  idraulici  funzionali  alla  realizzazione
della linea ferroviaria nell'area della nuova fermata in zona Fiera; 
        21.6. realizzazione della nuova  linea  urbana  di  trasporto
rapido di massa a trazione elettrica, di seguito nuova linea TPL, che
attraversa il territorio cittadino da ovest a est con capolinea ovest
in corrispondenza della fermata in zona  Fiera  e  capolinea  est  in
viale della Serenissima; 
        21.7. altri interventi a sostegno dell'intermodalita', tra  i
quali il ridisegno complessivo dell'area della  stazione  di  Vicenza
con   ampliamento   del   fabbricato   viaggiatori   esistente,    la
realizzazione di nuovi  sottopassi,  la  realizzazione  di  un  nuovo
parcheggio  auto  interrato  a  servizio  esclusivo  della  clientela
ferroviaria; 
        21.8. realizzazione della sottostazione elettrica di Lerino; 
      22. il progetto, procedendo da ovest verso est, ha  inizio  dal
lato ovest alla  pk  43+780  della  Linea  AV/AC  Verona-Padova,  nel
territorio di Altavilla Vicentina, e  termina  alla  pk  49+827,  per
quanto riguarda le opere civili e alla pk 50+457 della  stessa  Linea
AV/AC Verona-Padova per i soli lavori di tipo tecnologico (armamento,
luce, forza motrice e  segnalamento),  rimanendo  invariata  la  sede
ferroviaria, in quel tratto gia' a quattro binari; 
      23. con riferimento alle opere ferroviarie  della  stazione  di
Vicenza di via  Roma,  il  progetto  ne  modifica  l'assetto  con  la
realizzazione di diverse stazioni connesse tra loro divise in base al
tipo di servizio ferroviario interessato (AV oppure regionale o lunga
percorrenza su linea storica); 
      24. con riferimento alle opere civili il  progetto  preliminare
prevede la realizzazione  delle  seguenti  opere  d'arte  principali:
ponti sul Retrone e sulla Dioma, cavalcavia del Sole, cavalcaferrovia
degli Scaligeri, ponte stradale sulla roggia  Dioma,  cavalcaferrovia
Maganza, cavalcaferrovia Camisano, cavalcaferrovia Serenissima; 
      25. con riferimento alla salvaguardia  dell'eccezionale  valore
universale tutelato dall'UNESCO e, in particolare, nell'ambito  degli
interventi da effettuare nell'area della stazione di viale  Roma,  il
progetto,  coniugando  la  visione  trasportistica   e   la   visione
urbanistica, propone interventi orientati sia a favorire  continuita'
tra gli spazi  della  stazione  e  il  tessuto  urbano,  strutturando
percorsi capaci di ricucire le zone della citta' con gli spazi  della
stazione, sia a limitare gli impatti visivi; 
      26. in riferimento ai principali interventi di ricucitura della
viabilita' interferita dalla nuova linea  ferroviaria  AV/AC,  questi
ultimi  riguardano  il  nodo  di  via  dell'Olmo,   il   nodo   degli
Scaligeri/viale dell'Oreficeria, il  nodo  via  Arsenale/stazione  di
Vicenza  centrale,  il  nodo  viale  Camisano/viale   Serenissima/via
Martiri delle Foibe, inoltre si segnala anche l'intervento  ulteriore
relativo ad una nuova linea di trasporto pubblico locale, di  seguito
TPL; 
      27. in riferimento alle opere idrauliche, la  realizzazione  in
zona Fiera di una fermata dedicata al  servizio  viaggiatori  con  le
relative aree connesse,  ha  portato  alla  necessita'  di  prevedere
interventi atti a mitigare il rischio delle  aree  interessate  dalle
suddette opere, senza per altro aumentare la pericolosita'  idraulica
in altre porzioni del territorio; 
      28. gli interventi previsti, a valle di uno  «studio  idraulico
bidimensionale» dell'area, sono i seguenti: 
        28.1. realizzazione dell'innalzamento dell'argine in sinistra
idraulica del fiume Retrone (circa 1 m), immediatamente a  monte  del
ponte ferroviario; 
        28.2. realizzazione di una cassa di espansione  sul  torrente
Onte nel territorio del Comune  di  Sovizzo,  quale  quota  parte  di
quella gia' prevista dalla  Regione  del  Veneto  nell'ambito  di  un
sistema di tre casse di espansione; 
      29.  a  seguito  dell'approvazione  del   progetto   definitivo
dell'«Attraversamento di Vicenza», in coerenza con i futuri  sviluppi
tecnologici dei sistemi  di  trasporto  pubblico  locale  a  trazione
elettrica,  si  procedera'  alla  sottoscrizione  di  uno   specifico
accordo/protocollo d'intesa tra RFI, Comune di Vicenza,  Regione  del
Veneto ed Iricav Due, volto a disciplinare gli impegni e gli obblighi
tra le parti in merito al finanziamento e  alla  realizzazione  della
nuova  linea  TPL,  nei  limiti  di  spesa  individuati  nel   Quadro
economico; 
      30. la realizzazione delle opere del  progetto  preliminare  e'
basata su un'organizzazione dei lavori che prevede  l'impiego  di  un
cantiere  base,  cinque  cantieri  operativi  insieme  alle  aree  di
stoccaggio dei materiali, tre aree tecniche, due aree  di  stoccaggio
per le terre da scavo da caratterizzare e/o  reimpiegare  nell'ambito
dei lavori, un cantiere di armamento ed attrezzaggio tecnologico; 
      31. il progetto include lo studio della gestione dei  materiali
(produzione,  fabbisogni,  riutilizzo  interno,   approvvigionamenti,
esuberi); 
      32. con riferimento alla componente rumore e vibrazioni, dove i
livelli  sonori  post-operam  a  seguito  di  simulazioni   acustiche
appaiono  superiori  rispetto  ai  limiti  acustici  di  norma,  sono
previsti  interventi  di  mitigazione  sull'infrastruttura  (barriere
antirumore di altezza variabile da 4,5 m. a  7,5  m.  sul  piano  del
ferro) per una lunghezza complessiva di circa 9.500 m.; 
      33. il progetto preliminare include il  piano  degli  espropri,
delle occupazioni temporanee e degli asservimenti; 
      34. il progetto preliminare include,  altresi',  lo  studio  di
impatto ambientale e uno specifico  studio  archeologico  redatto  in
coerenza con quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo  n.
50  del  2016,  contenente  gli  esiti  dei  dati   di   archivio   e
bibliografici, l'esito delle ricognizioni volte all'osservazione  dei
terreni e gli esiti della lettura geomorfologica del territorio; 
      35. il progetto preliminare interessa i territori del Comune di
Altavilla Vicentina, del Comune di Vicenza, del Comune  di  Torri  di
Quartesolo (sede di una nuova sottostazione elettrica a Lerino) e del
Comune di Sovizzo (dove e'  prevista  una  cassa  di  espansione  sul
torrente Onte); 
    sotto l'aspetto procedurale: 
      1. il  soggetto  aggiudicatore,  ai  sensi  dell'art.  165  del
decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  in  ragione  del   periodo
transitorio previsto dall'art. 216 del decreto legislativo n. 50  del
2016, con nota 11 ottobre 2017, n.  1684,  ha  trasmesso  al  MIT  il
progetto preliminare del  2°  lotto  funzionale  «Attraversamento  di
Vicenza» della Linea AV/AC Verona-Padova ed  il  relativo  studio  di
impatto ambientale; 
      2. con successive note prot. n. 824 e n.  822  del  13  ottobre
2017, RFI ha trasmesso il progetto preliminare, rispettivamente, alle
amministrazioni interessate ed ai gestori delle opere interferenti; 
      3. con nota prot. n. 823  del  13  ottobre  2017,  RFI  ha  poi
trasmesso la documentazione relativa alla  progettazione  preliminare
ai  soggetti  competenti,  ai  fini  dell'avvio  della  procedura  di
valutazione di impatto  ambientale,  di  seguito  VIA,  di  cui  agli
articoli 165 e 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
      4. il progetto preliminare e lo Studio di  impatto  ambientale,
sono  stati  pubblicati  il  26  ottobre  2017  sul   Portale   delle
valutazioni ambientali VAS-VIA, a cura del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di seguito MATTM; 
      5. con nota prot. n. 858 del 3 novembre 2017, RFI ha  trasmesso
al MIT la relazione prevista dall'art.  168,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  completa  delle  note  d'inoltro  del
progetto preliminare a tutte le  amministrazioni,  enti  o  societa',
tenute a pronunciarsi sul progetto dell'opera ferroviaria; 
      6.  il  MIT  -  Direzione  generale  per  il  trasporto  e   le
infrastrutture ferroviarie, con nota prot. n. 7130  del  27  novembre
2017, ha convocato la conferenza di servizi istruttoria per il giorno
13 dicembre 2017, ai sensi degli  articoli  165  e  168  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006; 
      7. la Regione del Veneto, con  nota  prot.  n.  519455  del  12
dicembre 2017, ha espresso  parere  favorevole  all'approvazione  del
progetto preliminare dell'intervento, con esclusione del giudizio  di
compatibilita' ambientale, da rilasciare nell'ambito del procedimento
statale di VIA, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni e delle
osservazioni di cui alle note della Direzione  regionale  difesa  del
suolo (nota prot. n. 509424 del 5  dicembre  2017),  della  Direzione
regionale pianificazione territoriale (nota n. 513744 del 7  dicembre
2017) e della Direzione regionale  operativa  U.O.  Genio  civile  di
Vicenza (nota prot. n. 518682 del 12 dicembre 2017); 
      8. con riferimento alla procedura di VIA,  con  nota  prot.  n.
490838 del 3 dicembre 2018, la Regione del Veneto ha comunicato  che,
nella seduta del 12 settembre 2018, il Comitato tecnico VIA regionale
ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilita' ambientale
sul progetto preliminare  a  condizione  che  fossero  rispettate  le
«condizioni ambientali» citate nella medesima nota; 
      9. il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito CSLP,
nella seduta del 25 gennaio 2019, con  parere  n.  71  del  2017,  ha
formulato  varie  prescrizioni,  osservazioni  e  raccomandazioni  in
merito  agli  aspetti  economici  e   amministrativi,   geologici   e
geotecnici, idrologici  e  idraulici,  impiantistici,  strutturali  e
viari  relativi  al  progetto,  concludendo  che  per   il   progetto
preliminare  in  esame  si  potesse  proseguire  «con   la   puntuale
osservanza delle prescrizioni, tenuto conto delle  raccomandazioni  e
indicazioni di cui ai considerato del parere stesso, e comunque prima
della  sottoscrizione  dell'impegno  con   il   contraente   generale
dell'importo per la realizzazione delle opere»; 
      10. in particolare, con riferimento agli aspetti  economici  ed
amministrativi  il  CSLP  ha  osservato  che   «Il   costo   presunto
dell'intervento risulta pari a 805  milioni  di  euro,  suddivisi  in
682,6 milioni euro per lavori (di cui 12,4 milioni di euro per  oneri
di sicurezza) e 122,4 milioni di euro per somme a disposizione  della
Stazione appaltante [...]» rilevando inoltre che  «[...]  l'incidenza
delle opere accessorie di compensazione e' pari ad oltre il 23% della
spesa per lavori e che l'importo per espropri  e'  pari  a  circa  il
19%[...]»  e  che  «[...]  questi  importi  appaiono  particolarmente
elevati»; 
      11.  il  MIT,  con  riferimento   all'incidenza   delle   opere
accessorie, ha rappresentato che quelle a cui il CSLP fa  riferimento
in  realta'  sono  parte  integrante   della   c.d.   «Soluzione   3»
dell'analisi   comparativa   tra   le   soluzioni   progettuali   per
l'«Attraversamento di Vicenza» che il MIT, la Regione del Veneto,  il
Comune di Vicenza, la CCIAA di Vicenza e RFI, con  la  sottoscrizione
del  citato  secondo   Addendum   al   Protocollo   di   Intesa   per
l'attraversamento di Vicenza del 2014, hanno  convenuto  di  adottare
quale soluzione  da  prendere  a  riferimento  per  lo  sviluppo  del
progetto  preliminare  dell'Attraversamento  di  Vicenza  e  che  gli
interventi di viabilita', il parcheggio  a  servizio  della  stazione
ferroviaria di Vicenza e la nuova linea TPL  (per  i  quali  il  CSLP
osserva un'incidenza del 23% della spesa per  lavori),  costituiscono
input progettuali e parte integrante del progetto in quanto risultano
funzionali a garantire una migliore  accessibilita'  con  le  diverse
modalita' di trasporto alla stazione di Vicenza, sia dalla parte  est
che dalla parte ovest della citta', nonche'  a  favorire  lo  scambio
modale verso la modalita' ferroviaria; 
      12. la Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale
- VIA e VAS (di seguito CTVIA) del MATTM,  in  data  1°  marzo  2019,
relativamente  alla  compatibilita'  ambientale  dell'intervento   in
esame, con parere n. 2964 si e' espressa positivamente, «fatte  salve
tutte le  autorizzazioni  e  gli  adempimenti  previsti  dalla  norma
vigente, anche in sede europea, all'atto  della  presentazione  della
nuova   fase   progettuale,   condizionato   all'ottemperanza   delle
prescrizioni (...), con la precisazione che, qualora gli esiti  degli
approfondimenti  prescritti   dovessero   evidenziare   significative
modifiche del quadro conoscitivo posto a  base  di  tale  parere,  si
dovra'  procedere  alla  ripubblicazione  delle  parti  del  progetto
interessate dalle suddette variazioni»; 
      13. in particolare, la CTVIA nel suddetto parere ha preso  atto
che il  progetto  preliminare  esaminato  «costituisce  il  2°  lotto
funzionale della tratta AV/AC Verona-Padova e si configura  come  una
variante al progetto preliminare della tratta stessa, gia' oggetto di
specifica procedura di VIA», approvato  da  questo  Comitato  con  la
delibera n. 94 del 2006, nonche' «naturale prosecuzione» del 1° lotto
funzionale; 
      14. con riferimento al Piano di utilizzo, la CTVIA ha  ritenuto
allo stato soddisfatta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120; 
      15. il MIBACT, con nota prot. n. 15142 del 18 giugno  2020,  ha
espresso, relativamente alla compatibilita' ambientale  del  progetto
preliminare in esame,  parere  favorevole,  a  condizione  che  siano
ottemperate  le  prescrizioni  riportate  nella  suddetta  nota,  nei
termini  di  cui  al  parere  tecnico-istruttorio,  della   Direzione
generale archeologia, belle arti e paesaggio, n. 16547 del 29  maggio
2020; 
      16. il suddetto parere prevede, inoltre, la facolta'  da  parte
dello stesso MIBACT di  intervenire  con  ulteriori  prescrizioni  ed
indicazioni, nelle successive fasi progettuali, sulla scorta dei dati
che emergeranno dagli esiti  delle  indagini  archeologiche  e  delle
altre  verifiche  richieste,  con   riguardo   anche   ad   eventuali
comunicazioni  del  Centro  del  Patrimonio  dell'Umanita'  circa  le
soluzioni progettuali  dei  ponti  e  dei  cavalcavia,  di  cui  alla
raccomandazione n. 7 e raccomandazione n. 8 della Relazione del marzo
2017 redatta dagli  ispettori  ICOMOS  ed  a  seguito  dei  quali  il
progetto potra' subire modificazioni a  salvaguardia  del  patrimonio
culturale; 
      17. il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare ha trasmesso il sopra citato parere della CTVIA n.  2964  al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 13515
del 24 luglio 2020; 
      18. la Regione del Veneto, con delibera  di  Giunta  18  agosto
2020, n. 1198, ha espresso parere  favorevole,  con  prescrizioni  ai
fini  dell'intesa  Stato-Regione  sulla  localizzazione   dell'opera,
sentiti i comuni interessati nonche' fatto proprio il parere espresso
dal Comitato  tecnico  regionale  VIA  nella  citata  seduta  del  12
settembre 2018; 
      19.  il  MIT-Direzione  generale   per   la   vigilanza   sulle
concessionarie  autostradali,  ha  espresso  parere  favorevole   con
prescrizioni con nota prot. n. 24825 dell'8 ottobre 2020, per  quanto
di competenza; 
      20. hanno, inoltre, espresso parere nell'ambito della procedura
di approvazione e limitatamente alle loro competenze la Provincia  di
Vicenza, il Comune di Vicenza, il Comune di Altavilla  Vicentina,  il
Comune di Creazzo, il Comune  di  Sovizzo,  il  Comune  di  Torri  di
Quartesolo, il Ministero della  difesa,  il  Consorzio  Alta  Pianura
Veneta, Acque Vicentine S.p.a., Snam Rete Gas S.p.a., Acegas  S.p.a.,
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a.,  Terna  Rete  Italia
S.p.a., Servizi a Rete S.r.l.; 
      21. il MIT ha  esposto  le  proprie  valutazioni,  in  apposito
allegato alla relazione  istruttoria,  in  merito  alle  prescrizioni
richieste dagli Enti istituzionali e proposto le  prescrizioni  e  le
raccomandazioni da formulare in sede  di  approvazione  del  progetto
preliminare e da allegare alla delibera, esponendo i motivi  in  caso
di mancato recepimento o di recepimento parziale  delle  prescrizioni
come sopra avanzate; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      1. il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi  del  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  e'  individuato  nella  societa'  Rete
ferroviaria italiana S.p.a.; 
      2. la progettazione e realizzazione del  2°  lotto  funzionale,
«Attraversamento di Vicenza» della Linea  AV/AC  Verona-Padova,  sono
state affidate al General  Contractor  Iricav  Due,  con  Convenzione
sottoscritta il 15 ottobre 1991 dalla societa' Treno  alta  velocita'
S.p.a. (oggi RFI); 
      3. il CUP indicato per l'intervento e' J41E91000000009; 
      4. il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento  allegato
alla  documentazione  istruttoria  e'  limitato  alla  sola  fase  di
esecuzione (dalla  consegna  dei  lavori  all'attivazione  dei  nuovi
binari AV e linea merci) e riporta  anche  la  durata  delle  singole
sotto-fasi; 
      5. in  particolare,  nel  cronoprogramma  sono  previsti  2.340
giorni naturali e consecutivi (pari a circa sei anni e sei mesi)  per
la durata dei lavori, di cui 120 giorni naturali e consecutivi per le
attivita' propedeutiche e 2.220 giorni naturali e consecutivi per  le
attivita' di costruzione; 
    sotto l'aspetto finanziario: 
      1. il costo del progetto preliminare, presentato in  conferenza
di servizi, era pari a 804,99 milioni di euro, di cui 682,57  milioni
di euro per la valutazione tecnica dei lavori  e  122,42  milioni  di
euro per oneri per le somme a disposizione; 
      2.  in   particolare,   l'importo   complessivo   stimato   per
l'acquisizione  delle  aree,  espropri,  occupazioni   temporanee   e
asservimenti, compreso nella voce «opere civili», e'  pari  a  124,75
milioni di euro; 
      3. detto importo risulta particolarmente elevato  (pari  al  15
per cento circa del costo complessivo) in quanto la nuova linea AV/AC
si inserisce in affiancamento alla linea  ferroviaria  esistente  con
attraversamento di  un  contesto  fortemente  urbanizzato  e  con  la
presenza di diverse attivita' industriali e commerciali; 
      4.  la   valorizzazione   delle   prescrizioni   dell'elaborato
«disamina dei pareri» restituisce un valore di 46,45 milioni di  euro
con un incremento del costo complessivo dell'intervento rispetto alla
fase precedente la conferenza dei servizi di 44,16 milioni  di  euro,
determinato come segue: 
        4.1. il costo stimato dal MIT e da  RFI  per  il  recepimento
delle prescrizioni presentate a valle della conferenza di servizi  e'
pari a 38,95 milioni di euro; 
        4.2.   l'importo    destinato    a    «opere    di    ristoro
socio-ambientale», nel quadro economico precedente la  conferenza  di
servizi, e' pari a 2,20 milioni di euro (pari allo 0,27 per cento del
costo complessivo); 
        4.3. la valorizzazione delle  richieste  di  opere  e  misure
compensative ritenute accoglibili, a valle della medesima  conferenza
di servizi, e' aumentata di  5,21  milioni  di  euro  per  un  totale
portato a 7,41 milioni di euro, importo superiore a  quello  indicato
nel quadro economico precedente  la  conferenza  di  servizi  di  2,2
milioni di euro ma,  essendo  di  circa  0,87  per  cento  del  costo
dell'opera,   risulta   comunque   inferiore   all'importo    massimo
attribuibile per legge alle opere e misure compensative  dell'impatto
territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita'
dell'opera, che e' pari al 2 per cento ai sensi dell'art. 165,  comma
3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
        4.4. il Ministero istruttore, ritenendo che il limite  del  2
per cento del costo dell'opera debba intendersi come  limite  massimo
fissato dal legislatore ma non  da  raggiungere  necessariamente,  ha
ritenuto accoglibile l'innalzamento dell'importo per opere  e  misure
compensative a 7,41 milioni di euro; 
        4.5. la definizione  compiuta  e  definitiva  delle  opere  e
misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, strettamente
correlate alla funzionalita' dell'opera, e' stata  comunque  rinviata
alla fase della progettazione definitiva, fermo restando il limite di
spesa individuato in 7,41 milioni di euro; 
      5.  il  costo  complessivo  dell'intervento,  a  seguito  della
valorizzazione delle prescrizioni e delle ulteriori  opere  e  misure
compensative, risulta quindi incrementato di 44,16  milioni  di  euro
rispetto alla fase precedente la conferenza di servizi, ed  e'  cosi'
articolato: 
 
                              Tabella 1 
                    (importi in milioni di euro) 
 
 
=====================================================================
|                    |  Importo ante  |  Importo post  |            |
|                    |      iter      |      iter      | Differenza |
|        Voce        | autorizzativo  | autorizzativo  | su totali  |
+====================+================+================+============+
|Opere civili        |                |                |            |
|(inclusa            |                |                |            |
|acquisizione aree)  |      542,13 (1)|          391,83|            |
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Sovrastruttura      |                |                |            |
|ferroviaria         |           31,13|           31,13|            |
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Acquisizione aree e |                |                |            |
|asservimenti        |                |          124,75|            |
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Nuova linea TPL     |                |           25,55|            |
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Impianti tecnologici|           89,31|           89,31|            |
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Adeguamento         |                |                |            |
|monetario e garanzie|                |                |            |
|a rimborso          |           20,00|           20,00|            |
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Sub-totale          |                |                |            |
|valutazione tecnica |                |                |            |
|dei lavori (2)      |          682,57|          682,57|        0,00|
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Imprevisti          |           59,10|           59,10|            |
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Ingegneria          |           36,70|           36,70|            |
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Costi interni di RFI|                |                |            |
|ed altri oneri      |                |                |            |
|(collaudi, VIA,     |                |                |            |
|Inarcassa) (3)      |           24,42|           24,42|            |
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Opere ristoro socio |                |                |            |
|ambientali          |            2,20|            7,41|            |
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Sub-totale somme a  |                |                |            |
|disposizione        |          122,42|          127,63|       +5,21|
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Prescrizioni di Enti|                |                |            |
|e Amministrazioni in|                |                |            |
|Conferenza di       |                |                |            |
|servizi             |                |           38,95|      +38,95|
+--------------------+----------------+----------------+------------+
|Totale: Limite di   |                |                |            |
|spesa tratta AV/AC  |                |                |            |
|«Attraversamento di |                |                |            |
|Vicenza»            |          804,99|          849,15|      +44,16|
+--------------------+----------------+----------------+------------+
 
Note: 
  (1) di cui acquisizione aree  ed  asservimenti  124,75  milioni  di
euro; 
  (2) di cui oneri per la sicurezza 12,40 milioni di euro; 
  (3) di cui per Inarcassa 1,47 milioni di euro. 
      6. la  copertura  finanziaria  dell'intervento  e'  prevista  a
carico delle risorse del Contratto di programma - parte  investimenti
2017-2021 tra MIT e RFI, dove, nel progetto  di  investimento  «Linea
AV/AC  Verona-Padova»  e'  riportato  il  sotto-progetto  «2°   lotto
funzionale Attraversamento di Vicenza», con il costo  arrotondato  di
805 milioni di euro,  di  cui  150  milioni  di  euro  quali  risorse
disponibili; 
      7.  con  riferimento  all'intera  Linea  AV/AC   Verona-Padova,
l'Aggiornamento  2018-2019  del  suddetto  Contratto   di   programma
2017-2021, sul quale questo Comitato si  e'  espresso  con  la  sopra
richiamata delibera n. 37 del  2019,  nella  tabella  B  Investimenti
realizzati per lotti costruttivi - Direttrice trasversale, riporta  i
seguenti dati: 
 
                              Tabella 2 
                          (milioni di euro) 
 
 
=====================================================================
|     Linea AV/AC     |            |                  |             |
|    Verona-Padova    |   Costo    |  Disponibilita'  | Fabbisogno  |
+=====================+============+==================+=============+
|1° lotto funzionale  |            |                  |             |
|Verona, bivio        |            |                  |             |
|Vicenza, di cui:     |    3.093,00|          1.364,00|     1.729,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|  1° lotto           |            |                  |             |
|costruttivo          |      984,00|            984,00|         0,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|  2° lotto           |            |                  |             |
|costruttivo          |    1.729,00|              0,00|     1.729,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|  Nodo AV/AC di      |            |                  |             |
|Verona Est           |      380,00|            380,00|         0,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|2° lotto funzionale  |            |                  |             |
|Attraversamento      |            |                  |             |
|Vicenza, di cui:     |      805,00|            150,00|       655,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|  1° lotto           |            |                  |             |
|costruttivo          |      150,00|            150,00|         0,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|  2° lotto           |            |                  |             |
|costruttivo          |      655,00|              0,00|       655,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|3° lotto funzionale  |            |                  |             |
|Vicenza-Padova       |    1.316,00|              0,00|     1.316,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|Totale dei 3 lotti   |            |                  |             |
|funzionali           |    5.214,00|          1.514,00|     3.700,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
 
  Considerato che la relazione istruttoria del  MIT,  il  parere  del
CSLP e il parere della CTVIA, hanno considerato che  l'intervento  si
configuri come una variante  al  progetto  preliminare  della  tratta
AV/AC  Verona-Padova,  gia'  oggetto  di   specifica   procedura   di
valutazione di impatto ambientale nella fase approvativa del progetto
preliminare, approvato dal CIPE con delibera n. 94 del  2006,  e  che
poiche' la relativa procedura di valutazione  di  impatto  ambientale
era stata gia' avviata  prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, si  continui  ad  applicare  al  progetto
preliminare in esame la disciplina prevista dal  decreto  legislativo
n. 163 del 2006, ai sensi del comma 27  dell'art.  216  del  medesimo
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato, altresi', che l'attuale progetto  preliminare  e'  uno
«sviluppo progettuale», a seguito di una prescrizione della  delibera
n. 94 del 2006, di un  progetto  preliminare  poi  non  condiviso  e,
quindi, variato sul quale comunque e' stata attivata in modo corretto
la procedura VIA precedentemente  l'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato che la Regione del Veneto, con la  citata  delibera  di
Giunta 18 agosto 2020, n. 1198, ha richiesto tra l'altro che la somma
destinata  alle  «opere  compensative»,  ovvero  le  opere  e  misure
compensative  dell'impatto  territoriale   e   sociale   strettamente
correlate alla funzionalita' dell'opera, venga garantita nella misura
massima prevista dalla specifica normativa di settore, ovvero pari al
2 per cento del costo complessivo dell'intervento; 
  Tenuto conto che, come osservato dalla Corte dei conti in  sede  di
registrazione della delibera n. 69 del 2019, le  opere  e  le  misure
compensative  dell'impatto  territoriale   e   sociale   strettamente
correlate alla funzionalita' dell'opera, di seguito  opere  e  misure
compensative,   incidendo   sul   costo    complessivo    dell'opera,
rappresentano un onere a carico della  collettivita'  e,  dunque,  la
percentuale del 2 per cento del costo dell'intervento deve intendersi
quale limite massimo fissato dal legislatore e non un limite al quale
tendere obbligatoriamente per cui, conseguentemente,  l'ammontare  di
tale percentuale deve essere determinata in modo ragionevole, in base
all'entita'     dell'incidenza,      concretamente      dimostrabile,
dell'infrastruttura in costruzione, sull'economia e sul territorio; 
  Tenuto conto anche dell'elevata incidenza delle opere accessorie  e
degli espropri sul progetto,  che  rendono  inopportuno  incrementare
ulteriormente il  costo  delle  opere  e  misure  compensative,  gia'
innalzato da 2,2 milioni a 7,41 milioni di euro; 
  Ritenuto, pertanto, che in  sede  di  progettazione  definitiva  le
eventuali opere e misure  compensative  debbano  essere  definite  ed
eventualmente aggiornate avendo come riferimento l'elenco di opere  e
misure compensative richieste dagli  Enti  locali  in  conferenza  di
servizi e ritenute accoglibili dal MIT e che ogni  variazione  dovra'
essere posta in accordo con quanto indicato nella prescrizione n.  38
dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni»; 
  Considerato che il MIBACT, con riferimento  al  proprio  parere  n.
15142 del 18 giugno 2020, nella seduta preparatoria del  17  novembre
2020, ha formulato le seguenti richieste: 
    1. Prescrizione n. 2 MIBACT [Prescrizione n. 44 Allegato 1  della
presente delibera]: 
      aggiungere dopo le parole «in prossimita' di beni culturali  di
cui alla parte II del Codice» e prima  della  parentesi  il  seguente
testo: «cosi' come individuati nel parere MIBACT». 
    2. Prescrizione n.  3  [45]:  modificare  il  terzo  punto  della
prescrizione come segue (integrazioni in corsivo;): 
      «la razionalizzazione  dello  sviluppo  plano  altimetrico  del
prolungamento di via Martiri delle Foibe,  da  strada  dei  Pizzolati
verso  est,  studiando  una  soluzione   ulteriormente   migliorativa
rispetto all'elaborato C.11.2,  al  fine  di  allontanarlo  da  Villa
Trissino-Muttoni detta Ca' Impenta (ambito tutelato) e avvicinarlo il
piu' possibile in parallelo al tratto SE  di  Strada  degli  Alidosi,
alla ferrovia e al Viale Camisano (con opportune sistemazioni a verde
dello spazio residuale intercluso, da ridurre al  minimo  possibile),
eventualmente intervenendo anche mediante realizzazione di un  tratto
in trincea o con cortine arboree e arginature in  terra,  e  comunque
concordando le soluzioni progettuali con la competente Soprintendenza
prima dell'avvio della progettazione definitiva.» 
    3. Prescrizione n. 5 [47]: reinserire la parte iniziale: 
      «All'esito dei risultati concernenti la prima fase di  indagini
preliminari, da eseguirsi cosi' come piu' specificamente  individuate
dalla competente Soprintendenza nella nota  prot.  n.  23709  del  1°
ottobre 2019 riportata nelle premesse del presente  provvedimento,  e
...». 
    4. Prescrizione  n.  7  [49]:  la  prescrizione  viene  integrata
aggiungendo dopo «fino al», la frase: 
      «completamento  sistematico  delle  indagini  ivi  compreso  il
trattamento dei materiali (lavaggio, siglatura e corretto  stoccaggio
in contenitori a norma)». 
    5.  Si  aggiunge,  inoltre,  la   seguente   raccomandazione   in
conseguenza  del  fatto  che  Vicenza  e'  iscritta   al   Patrimonio
dell'Umanita' dall'UNESCO: 
      «Si tenga conto, nelle successive fasi di progettazione,  delle
eventuali comunicazioni del Centro del Patrimonio dell'Umanita',  con
particolare riguardo alle  soluzioni  progettuali  dei  ponti  e  dei
cavalcavia di cui alle Raccomandazioni n. 7 e n.  8  della  Relazione
HIA del marzo 2017 redatta dagli ispettori ICOMOS». 
  Considerato  che  l'infrastruttura  di  cui  sopra  e'   ricompresa
nell'Intesa  generale  quadro  tra  Governo  e  Regione  del  Veneto,
sottoscritta il 24 ottobre 2003; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della citata  delibera  n.  82
del 2018); 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal DIPE e  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta  del
Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da  riportare
nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta  e,  in  particolare,  le
precisazioni  effettuate  sulle  prescrizioni  MIBACT  riportate  nel
considerato; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo  n.  163  del  2006,  da  cui   deriva   la   sostanziale
applicabilita'  della  previgente  disciplina,  di  cui  al   decreto
legislativo  in  ultimo  citato,  a   tutte   le   procedure,   anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
  1. Approvazione del Progetto preliminare 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183,  comma  6,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, e  successive  modificazioni
nonche' ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 76,  della
legge n. 147 del 2013 e dell'art. 2,  commi  232  e  seguenti,  della
legge n. 191 del 2009 ed  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327   del   2001,   e   successive
modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni
riportate nell'Allegato 1 meglio descritto al successivo  punto  1.8,
anche ai  fini  dell'attestazione  della  compatibilita'  ambientale,
della  localizzazione  urbanistica  e  dell'apposizione  del  vincolo
preordinato  all'esproprio,  il  progetto  preliminare  della   Linea
ferroviaria alta velocita'/alta capacita' (AV/AC)  Verona-Padova:  2°
lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza». 
  1.2 E' conseguentemente perfezionata, ad ogni  fine  urbanistico  e
edilizio,  l'intesa  sulla  localizzazione  dell'opera,   comportando
l'automatica  variazione  degli  strumenti  urbanistici  vigenti   ed
adottati. 
  1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163
del 2006, e successive modificazioni, l'importo di 849,15 milioni  di
euro (al netto  di  IVA),  come  riportato  nella  precedente  «presa
d'atto», costituisce il limite di spesa dell'opera di  cui  al  punto
1.1, comprensivo  dell'importo  delle  opere  e  misure  compensative
dell'impatto territoriale e sociale, pari a 7,41 milioni di euro. 
  1.4 La copertura finanziaria del progetto  preliminare  di  cui  al
punto 1.1, suddiviso in due lotti costruttivi, e' attualmente pari  a
150 milioni di euro ed e' assicurata dalle risorse del  Contratto  di
programma  -  parte  Investimenti  2017-2021,  sottoscritto  tra   il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  Rete  ferroviaria
italiana  S.p.a.,  dove  e'  riportato  il  progetto   «Linea   AV/AC
Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (2° lotto funzionale)». 
  1.5 L'attuale copertura permette di finanziare ed approvare  il  1°
lotto costruttivo del progetto preliminare di cui al  punto  1.1,  ai
sensi dell'art. 1, comma 76, della legge n. 147 del 2013,  citata  in
premessa; 
  1.6 Il prossimo aggiornamento del Contratto di  programma  -  parte
investimenti tra Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
Rete ferroviaria italiana  S.p.a.,  dovra'  riportare  gli  eventuali
nuovi finanziamenti e gli importi adeguati, con particolare  riguardo
al limite di spesa del progetto  preliminare  che  andra'  aggiornato
dagli attuali 805 milioni di euro, riportati per  l'intervento  0362B
«Linea AV/AC Verona-Padova:  Attraversamento  di  Vicenza  (2°  lotto
funzionale)», agli 849,15 milioni di euro di cui al precedente  punto
1.3; 
  1.7 La copertura finanziaria del fabbisogno residuo  dovra'  essere
reperita con nuovi  finanziamenti  da  introdurre  nel  Contratto  di
programma - parte investimenti tra Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti e Rete ferroviaria  italiana  S.p.a.,  anche  ai  sensi
della legge n. 191 del 2009, art. 2, commi da 232 a 234. 
  1.8 Le prescrizioni citate  al  precedente  punto  1.1,  cui  resta
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate  nella  prima
parte dell'Allegato 1, che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera, mentre le raccomandazioni sempre citate al precedente punto
1.1, sono riportate nella seconda parte del medesimo Allegato 1. 
  1.9 Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di  non  poter  dare
seguito a qualcuna delle prescrizioni e delle raccomandazioni di  cui
al punto precedente, fornira' al  riguardo  puntuale  motivazione  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da consentire
a quest'ultimo di esprimere le proprie valutazioni e  di  proporre  a
questo Comitato, se del caso, misure alternative. 
  2. Altre disposizioni 
  2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  sottoporra',
tempestivamente, a questo Comitato  il  progetto  definitivo  del  2°
lotto funzionale  «Attraversamento  di  Vicenza»  della  Linea  AV/AC
Verona-Padova,  aggiornando  contestualmente  il  cronoprogramma  dei
lavori della linea AV/AC Verona-Padova ed avendo cura di  coordinarsi
preventivamente, per gli aspetti di  rispettiva  competenza,  con  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e  con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2.2 In sede di  redazione  del  progetto  definitivo,  il  soggetto
attuatore   trasmette   un'accurata    informativa    al    Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  ed  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per attestare di  aver
tenuto debito  conto  del  potenziale  impatto  sulle  falde  idriche
inquinate da sostanze perfluoro-alchiliche  (PFAS),  interessate  dai
lavori di realizzazione dell'opera tra  Montecchio  Maggiore  (VI)  e
Vicenza (per  la  parte  di  competenza).  In  fase  di  verifica  di
ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, la progettazione definitiva,  conseguentemente
redatta,   individuera'   le   eventuali   necessarie   misure    per
l'eliminazione  dell'impatto   ulteriore,   rispetto   all'esistente,
eventualmente  dovuto  ai  lavori   per   l'intervento   ferroviario,
coerentemente  con  quanto  previsto  con  la  prescrizione   n.   28
dell'Allegato 1, come riprese dalla prescrizione n. 29 del parere VIA
del 1° marzo 2019,  ferme  restando  le  competenze  del  Commissario
delegato per le emergenze PFAS  delle  falde  idriche  nei  territori
delle province di Vicenza, Verona e Padova. 
  2.3 In sede di progettazione definitiva dovranno essere definite le
opere e  misure  compensative  dell'impatto  territoriale  e  sociale
strettamente  correlate  alla   funzionalita'   dell'opera   ritenute
accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un
importo stimato di 7,41  milioni  di  euro.  Ogni  variazione  dovra'
essere definita in accordo con quanto indicato nella prescrizione  n.
38 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni». 
  2.4  In  sede  di  progettazione  definitiva,  il  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  dovra'  trasmettere  una  relazione
concernente  i  criteri  per  la   determinazione   del   costo   per
l'acquisizione  delle   aree   con   riferimento,   in   particolare,
all'individuazione dell'importo relativo agli «oneri per la  gestione
delle attivita' espropriative», posto che questi ultimi risultano ora
calcolati nella misura forfettaria del 17,3 per cento delle  relative
stime per  l'acquisizione  dei  terreni  e  dei  fabbricati,  per  la
mitigazione diretta dei ricettori e per le indennita' ex art. 44  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. 
  2.5 Con riferimento alle prescrizioni del parere n.  15142  del  18
giugno 2020 del Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per
il turismo, su richiesta dello  stesso  Ministero  d'intesa,  con  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   l'Allegato   1
«Prescrizioni e raccomandazioni», di cui al precedente punto 1.8,  e'
cosi' integrato: 
  2.5.1  prescrizione  n.  44   dell'Allegato   1   «Prescrizioni   e
raccomandazioni» (corrispondente alla prescrizione n. 2 del parere n.
15142): e' aggiunta dopo le parole «in prossimita' di beni  culturali
di cui alla parte II del Codice» e prima della parentesi,  la  frase:
«cosi' come individuati nel parere MIBACT», nel quale ci si riferisce
ai seguenti beni culturali: «Chiesa di Santa Caterina, Ex Convento di
Ognissanti, Oratorio delle Zitelle, Area di rispetto  dell'  Oratorio
delle Zitelle,  Arco  delle  Scalette,  Convento  e  Chiesta  di  San
Silvestro, Villa Bonollo Anti, Villa Tornieri  Mosconi,  Villa  Bonin
Longare, Chiesa di San Giorgio, Seminario Vescovile,  Chiesa  di  San
Felice e Fortunato, Resti della chiesetta  dell'ex  ospedale  di  San
Felice con sedime, Manicomio  provinciale  di  San  Felice,  Edificio
neoclassico a due piani del XIX secolo, Edifici in corso SS. Felice e
Fortunato 140, 144, 148, 152,  Ex  chiesetta  di  San  Valentino,  Ex
Caserma della Guardia di Finanzia, Ex Chiesa di San  Bovo,  Accademia
cinematografo Palladio,  Villa  Volpe,  Casa  Mater  Amabilis,  Villa
Trissino Muttoni detta Ca' Impenta»; 
  2.5.2  prescrizione  n.  45   dell'Allegato   1   «Prescrizioni   e
raccomandazioni (corrispondente alla prescrizione n. 3 del parere  n.
15142): e' modificato il terzo punto della prescrizione come segue: 
    la  razionalizzazione  dello  sviluppo  plano   altimetrico   del
prolungamento di via Martiri delle Foibe,  da  strada  dei  Pizzolati
verso est, studiando una soluzione da concordare preventivamente  con
la competente Soprintendenza, finalizzata ad  allontanarla  da  Villa
Trissino-Muttoni detta Ca' Impenta (ambito  tutelato)  a  ridurre  il
consumo di suolo e a rispettare le  trame  agrarie  avvicinandole  il
piu'  possibile  agli  ambiti  urbanizzati  e   alle   infrastrutture
esistenti, anche mediante l'eventuale realizzazione di un  tratto  in
trincea o con cortine arboree e arginature in terra. 
  2.5.3  prescrizione  n.  47   dell'Allegato   1   «Prescrizioni   e
raccomandazioni (corrispondente alla prescrizione n. 5 del parere  n.
15142): e' reinserita la parte iniziale: 
    «All'esito dei risultati concernenti la prima  fase  di  indagini
preliminari, da eseguirsi cosi' come piu' specificamente  individuate
dalla competente Soprintendenza nella nota  prot.  n.  23709  del  1°
ottobre 2019 riportata nelle premesse del presente  provvedimento,  e
...»; 
  2.5.4  prescrizione  n.  49   dell'Allegato   1   «Prescrizioni   e
raccomandazioni» (corrispondente alla prescrizione n. 7 del parere n.
15142): la prescrizione viene integrata aggiungendo dopo «fino al» la
frase: 
    «completamento  sistematico  delle  indagini  ivi   compreso   il
trattamento dei materiali (lavaggio, siglatura e corretto  stoccaggio
in contenitori a norma)»; 
  2.5.5 si aggiunge, inoltre, la seguente raccomandazione  in  quanto
Vicenza e' iscritta tra i siti Patrimonio dell'Umanita' dall'UNESCO: 
    «Si tenga conto, nelle successive fasi  di  progettazione,  delle
eventuali comunicazioni del Centro del Patrimonio dell'Umanita',  con
particolare riguardo alle  soluzioni  progettuali  dei  ponti  e  dei
cavalcavia di cui alle Raccomandazioni n. 7 e n.  8  della  Relazione
HIA del marzo 2017 redatta dagli ispettori ICOMOS». 
  2.6  Nell'ambito  delle  disposizioni  contrattuali   vigenti,   il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  chiedera'  a  Rete
ferroviaria italiana S.p.a. di valutare l'applicazione  di  eventuali
penali relative ai ritardi maturati  nel  corso  della  procedura  di
realizzazione e costruzione dell'opera. 
  2.7 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione  del  progetto
in esame, dovra' essere stipulato apposito  Protocollo  di  legalita'
tra   la   Prefettura   territorialmente   competente   e   l'impresa
appaltatrice, ai sensi della normativa vigente. 
  2.8  Rete  ferroviaria  italiana  S.p.a.   dovra'   aggiornare   le
informazioni presenti sul MOP e nel CUP, al fine di fornire un quadro
coerente dell'opera. 
  3. Disposizioni finali 
  3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti  componenti  il  progetto  preliminare  approvato  con   la
presente delibera. 
  3.2  Il  suddetto  Ministero,  in  sede   di   approvazione   della
progettazione definitiva, provvedera' alla verifica  di  ottemperanza
alle prescrizioni che debbono essere recepite  in  tale  fase,  ferme
restando le verifiche di  competenza  della  Commissione  tecnica  di
verifica dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare e del Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo. 
  3.3 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera', altresi', a svolgere le attivita' di supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa. 
    Roma, 26 novembre 2020 
 
                                 Il Ministro dello sviluppo economico 
                                      con funzioni di presidente      
                                              Patuanelli              
Il Segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 158