IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
DEI TRASPORTI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in
particolare, l'art. 158 concernente il rendiconto dei contributi
straordinari;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in
particolare, l'art. 1, commi 128 e 129;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 42, della citata legge 27
dicembre 2019, n. 160, che dispone che «Per ciascuno degli anni dal
2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel
limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250
milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2034»;
Visto il successivo comma 43 del medesimo art. 1 della legge n. 160
del 2019 che dispone che «Ai fini dell'attuazione del comma 42, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31
marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero
dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni
2033-2034, sono individuati i criteri e le modalita' di
ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'
di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non
utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono
presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di
riferimento, secondo modalita' di trasmissione individuate con
decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al
triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al primo periodo e' adottato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al primo periodo e' adottato entro il 30 settembre
2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri»;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione ai predetti
commi 42 e 43 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 310, della citata
legge n. 160 del 2019, che prevede: «Al fine di ridurre i divari
territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in
conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere
disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli
interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume
complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno
proporzionale alla popolazione residente.».
Ritenuto necessario, in coerenza con quanto previsto dal citato
comma 43 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, prevedere
l'assegnazione dei contributi su base triennale;
Ritenuto necessario individuare criteri per assegnare le risorse
prioritariamente ai Comuni che abbiano nel proprio territorio una
densita' maggiore di popolazione caratterizzata da condizioni di
vulnerabilita' sociale e materiale, con conseguenti fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale;
Ritenuto necessario limitare i contributi a favore dei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia
ed ai comuni capoluogo di provincia o sede di citta' metropolitana,
in considerazione della prioritaria necessita' di interventi di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
Visto l'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM)
calcolato dall'ISTAT con il seguente algoritmo: media aritmetica
corretta dei valori normalizzati dei seguenti sette indicatori:
1) incidenza percentuale della popolazione di 25- 64 anni
analfabeta e alfabeta senza titolo di studio;
2) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio
economico;
3) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio
assistenziale;
4) incidenza percentuale della popolazione in affollamento grave;
5) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e piu' componenti;
6) incidenza percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e
adulte;
7) incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e
non studenti;
Valutata l'opportunita' di dare priorita' agli interventi
presentati dai comuni che presentano un valore piu' elevato
dell'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) sopra
richiamato;
Vista la legge del 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge
Urbanistica» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densita' edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della legge n. 765 del 1967»;
Visto l'art. 117 della Costituzione che, al terzo comma, tra
l'altro, prevede che la materia di governo del territorio e' di
legislazione concorrente per cui la potesta' legislativa spetta alle
Regioni mentre i principi fondamentali sono disposti con normativa
nazionale;
Considerato che le legislazioni regionali prevedono per il governo
del territorio che i Comuni siano provvisti di strumento urbanistico
comunale comunque denominato approvato con le procedure in esse
riportate unitamente agli atti di programmazione degli interventi da
realizzare in conformita' allo strumento urbanistico;
Valutata l'opportunita' di tener conto nelle valutazioni ex post
degli interventi oggetto di finanziamento del miglioramento degli
indicatori materiali ed immateriali, necessari a caratterizzare e a
valutare la sostenibilita' degli interventi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modifiche e integrazioni, recante il codice dei contratti pubblici;
Considerata l'esigenza di chiarire che in caso di risorse non
assegnate, non utilizzate o revocate si procede allo scorrimento
delle graduatorie valide pro tempore e che tale principio e'
applicabile a tutte le procedure previste nelle varie annualita' dal
comma 42 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2
agosto 2013 concernente «lo scambio automatizzato delle informazioni
contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle
opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonche' il
relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229
del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni
pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale
informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della
spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12
maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 122 del 26 maggio 2016, recante «Modalita' di
trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali
e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle
pubbliche amministrazioni»;
Considerato che, ai sensi del comma 43 dell'art. 1 della citata
legge 27 dicembre 2019, n. 160, il monitoraggio delle opere
pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori ai
sensi del predetto comma 43, e' effettuato dai Comuni beneficiari
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Rigenerazione
urbana - LB 2020 - comma 42»;
Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili
mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni
assegnatari del contributo di cui al presente decreto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali nella seduta del 26 novembre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Riccardo Fraccaro, e'
stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione e in via
sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalita' di
ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche'
al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto
sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, nonche' le modalita' di utilizzo dei ribassi
d'asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle
risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonche' le
modalita' di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non
utilizzate.
2. Per i trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio
2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il
31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, sono
applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati
piu' recenti disponibili per quanto attiene l'indicatore di cui
all'art. 5, comma 2. Le istanze per la concessione dei contributi
sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il periodo di
riferimento secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 43,
della legge n. 160 del 2019.