IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19»",   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Rilevato  che  il  potere  di  ordinanza  ministeriale  finalizzato
all'applicazione di ulteriori misure di contenimento del contagio  su
alcune aree del territorio nazionale, disciplinato dall'art. 1, commi
16-bis e seguenti  del  decreto-legge  n.  16  maggio  2020,  n.  33,
rappresenta  un  potere  tipico  disciplinato  dal   legislatore   e,
attualmente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2
marzo 2021, al fine di assicurare  in  modo  uniforme  sui  territori
regionali la tutela del diritto alla salute della  popolazione  e  da
esercitarsi in modo vincolato al ricorrere dei presupposti di fatto e
diritto indicati dalla legge; 
  Considerato che l'art. 32 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,
prevede che «Il Ministro della sanita'  puo'  emettere  ordinanze  di
carattere contingibile e urgente, in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero
territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'  regioni»,
allorquando sussista un pericolo grave ed incombente  per  la  tutela
della salute della popolazione; 
  Vista la nota prot. Covid-19-1U del 5 marzo 2021, con la  quale  la
Regione Campania ha rappresentato, sulla base  dell'evoluzione  della
situazione epidemiologica, la necessita' di adottare  «un  regime  di
massimo rigore, attraverso le misure che afferiscono alla  cd.  "zona
rossa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2
marzo 2021, calibrate sulla  effettiva  situazione,  in  costante  ed
esponenziale  aggravamento  anche  rispetto  all'ultima   rilevazione
riportata nel report della Cabina di regia»; 
  Vista, altresi', la nota prot. Covid-19/SA n. 5 del 5 marzo 2021/U,
con la  quale  la  Regione  Campania,  a  fronte  dei  dati  relativi
all'andamento  della   situazione   epidemiologica   nel   territorio
regionale  ha  evidenziato  «la  chiara  insufficienza  delle  misure
attualmente in essere a contrastare il preoccupante trend in  aumento
dei contagi»; 
  Visto il verbale del 5 marzo 2021, nel quale la Cabina di regia  di
cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29  maggio  2020,
ai sensi dell'art. 1,  comma  16-bis,  del  citato  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, ha preso  atto  e  valutato  «i  dati  aggiuntivi
forniti dalla Regione Campania e confermati da dati piu' recenti  non
inclusi in questa analisi», sulla base dei quali «ha identificato  un
peggioramento dell'epidemia e una  elevata  prevalenza  di  infezioni
causate dalla variante VOC 202012/01 del virus SARS-CoV-2» nonche' la
sussistenza di un'incidenza che supera il valore soglia di  250  casi
per 100.000 abitanti; 
  Considerato che, nel  medesimo  verbale,  la  Cabina  di  regia  ha
espresso «parere favorevole ad applicare nella  Regione  Campania  il
massimo livello di mitigazione. Infatti l'analisi  complessiva  della
situazione epidemiologica  e  della  capacita'  di  risposta  risulta
equiparabile ad un contesto epidemiologico compatibile con l'adozione
di misure maggiormente restrittive»; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  5   marzo   2021   del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Ritenuto, necessario e urgente, in coerenza  con  il  principio  di
massima cautela e proporzionalita', applicare alla  Regione  Campania
le misure di cui al Capo V del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 
  Sentito il Presidente della Regione Campania; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                 Misure di contenimento del contagio 
                       nella Regione Campania 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte  salve  le  eventuali
misure piu' restrittive gia' adottate nel  proprio  territorio,  alla
Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni,  le
misure di cui al  Capo  V  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 
  2. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non
festivo successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  ai
sensi dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 marzo 2021 
 
                                   Il Ministro della salute: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 423