IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visti i regolamenti (UE) della Commissione dell'8 dicembre 2013 n.
1407/2013 e n. 1408/2013, relativi, rispettivamente, all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» ed agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro,
gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e
l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi
assicurativi;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto,
degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i
fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni
finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da
avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi'
un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il
pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di
un drastico calo di reddito;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la
gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2020
(CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria
C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo dalla
decisione C(2020)8978 dell'8 dicembre 2020 ed in particolare la
misura 17 «Gestione del rischio»;
Considerate le misure di sostegno alla gestione del rischio
attivate nell'ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali
2014-2020 ed in particolare la misura 5 «Ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato da calamita' naturali ed eventi
catastrofici», prevista dall'art. 18 del regolamento (UE) n.
1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi
catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici», previste
dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
Considerato il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta
in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 dicembre 2000, n. 302, ed in particolare
l'art. 127, comma 3, laddove e' stabilito che i valori delle
produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 dicembre 2014, n. 30151 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, attuabili
alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al
settore agricolo e forestale;
Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015 n. 15757, con il quale
sono state impartite le opportune disposizioni applicative
coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a partire
dal 1° gennaio 2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di
aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite
dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al
settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 13 ottobre 2005 n. 239, recante «Codice
delle assicurazioni private»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59 e
successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed, in
particolare, il capo III riguardante la gestione del rischio;
Considerati il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI), il
Piano di mutualizzazione individuale (di seguito PMI) ed il Piano di
stabilizzazione del reddito aziendale (di seguito PiSRA) di cui
all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto 12 gennaio 2015
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 maggio 2016 n. 10158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 18 giugno 2016, n. 141, recante
disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei
fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui
all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n.
1305/2013, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 31 gennaio
2019, n. 1104;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo 7 febbraio 2019 n. 1411, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2019, n.
74, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei
soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55, cosi' come modificato da
ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, pubblicato della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 17 giugno 2020, n. 152;
Considerate le richieste pervenute da parte delle Regioni Calabria,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Sardegna, Veneto e della Provincia autonoma di Trento;
Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico
dalla Confederazione italiana agricoltori - CIA, da Confagricoltura,
da Coldiretti, dal Consorzio nazionale per la gestione del rischio in
agricoltura - CoorDifesa, dall'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici - ANIA, dall'Associazione nazionale dei consorzi di
difesa - ASNACODI, dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni -
IVASS e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -
ISMEA;
Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di
indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo
rurale nazionale e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di
copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle
imprese assicurate anche mediante una migliore distribuzione
territoriale e settoriale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 17 dicembre 2020;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno
pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex
ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n.
1305/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393,
dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.