IL DIRIGENTE GENERALE 
                            della ricerca 
 
  Vista la legge del 14 luglio  2008,  n.  121  di  conversione,  con
modificazioni del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85  recante:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  16
maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008,
n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008,
con la quale, tra l'altro, e' stato  previsto  che  le  funzioni  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, con le  inerenti  risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  753  del  26  settembre  2014
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'Amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il
26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il  quale  viene
disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 47 recante  «Regolamento  concernente  l'organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 48 recante «Regolamento concernente  l'organizzazione  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti  per
il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri»
nella  parte  relativa  agli   interventi   sull'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  140
del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2019)
recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1  recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca,   convertito   con
modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020); 
  Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il
quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le
risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con
decreto  interministeriale  dei  Ministri  dell'istruzione,   nonche'
dell'universita'  e  della  ricerca.  A  decorrere  dall'acquisizione
dell'efficacia del predetto  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma
17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse, e'  autorizzata  la  gestione  sulla
base  delle  assegnazioni  disposte  dal  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  nell'esercizio  2019,  anche  per
quanto  attiene  alla  gestione  unificata  relativa  alle  spese   a
carattere strumentale di cui all'art. 4  del  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279»; 
  Visto il decreto interministeriale n. 117  dell'8  settembre  2020,
adottato di concerto dal  Ministro  dell'istruzione  e  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca, con  il  quale,  si  e'  provveduto
all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020,
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e   della   ricerca   alle   competenti   strutture
dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
nonche' alla determinazione dei limiti di  spesa,  per  l'anno  2020,
delle  specifiche  voci  di  bilancio  interessate  dalle  norme   di
contenimento della spesa pubblica; 
  Visto in particolare l'art. 8 del predetto  decreto  con  il  quale
alla Direzione generale per  il  coordinamento  e  la  valorizzazione
della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le
risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta
salva  la  gestione  delle  spese  afferenti  ai  capitoli  e   piani
gestionali da affidare alle  strutture  di  servizio  individuate  al
successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale; 
  Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con  quale  il
direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati  ha  attribuito  ai
dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art.  30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   europei    o
internazionali, non e' prevista la  valutazione  tecnico  scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L187 del 26 giugno 2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1º luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli  articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017  con  cui
sono state approvate le linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23  agosto  2016,
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26  luglio  2016,  cosi'  come
aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni  normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«Procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Considerata la  peculiarita'  delle  procedure  di  partecipazione,
valutazione e selezione  dei  suddetti  progetti  internazionali  che
prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento  ovvero  anche  il  totale
finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse  a  valere
sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilita' speciale n.
5944; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio  2014  relativo  all'apertura  di  contabilita'  speciali   di
Tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per  la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione  europea  e  degli
interventi complementari alla programmazione comunitaria, di  cui  al
conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE,  in  particolare  il
conto di contabilita' speciale n.  5944,  che  costituisce  fonte  di
finanziamento, in quota parte, per i progetti di  cui  all'iniziativa
di cui trattasi; 
  Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale per i rapporti  finanziari  con  l'Unione  europea  (IGRUE),
prot. n.  44533  del  26  maggio  2015,  con  la  quale  si  comunica
l'avvenuta creazione della contabilita' speciale n.  5944  denominata
MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per  la  gestione  dei  finanziamenti
della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari
(ERANET, CSA, art. 185, etc.); 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n.  593  del
26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico  scientifico
per  la  verifica  della   congruita'   dei   costi   del   programma
d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n.  593/2016,  per  le
parti   non   effettuate   dalla   struttura   internazionale,    per
l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato  ove
necessario; 
  Visto l'art.  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593.» 
  Dato   atto   che   tutte   le   prescritte   istruttorie   saranno
contestualmente  attivate,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.
593/2016  (avviamento  delle  procedure  per  la  nomina  ETS  e  per
l'incarico  delle  valutazioni  economico-finanziarie   al   soggetto
convenzionato); 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art.  238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2020,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Visto il decreto n. 48, del 18 gennaio 2019, emanato  dal  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  registrato  dalla
Corte dei conti in data 8 marzo 2019,  registrazione  n.  1-310,  che
definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli
investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica  (FIRST)  per
l'anno 2018; 
  Visto l'impegno a valere  sulle  risorse  FIRST  2018,  cap.  7245,
finalizzato   al   finanziamento   dei   progetti   di   cooperazione
internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632  del  12
maggio 2020 reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020; 
  Visto il contratto (Grant Agreement) n. 817992 tra  la  Commissione
europea e gli enti finanziatori  partecipanti  all'Eranet  Cofund  on
Blue Bioeconomy - Unlocking the  potential  of  aquatic  bioresources
(BlueBio), che disciplina i diritti e i doveri delle parti; 
  Vista la nota prot. n. 739 del 17 gennaio 2018,  con  la  quale  il
MIUR si e' impegnato a finanziare il bando BlueBio con un  budget  di
euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa  successivamente
incrementato di euro 99.963,31 con nota  n.  22642  del  20  dicembre
2019; 
  Visto  il  bando  internazionale   «BlueBio»,   comprensivo   delle
National/Regional requirements, pubblicato dall'Eranet Cofund on Blue
Bioeconomy  che  descrive  i  criteri   ed   ulteriori   regole   che
disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale  dei  progetti  cui
partecipano proponenti italiani, e il relativo Annex nazionale; 
  Considerato che per il bando BlueBio,  di  cui  trattasi  e'  stato
emanato l'avviso integrativo in data 7 marzo 2019, prot. n. 420; 
  Vista la decisione finale dell'Evaluation Panel  Meeting,  svoltosi
nei giorni 29 e 30 ottobre 2019, con la quale e'  stata  formalizzata
la graduatoria  delle  proposte  presentate  e,  in  particolare,  la
valutazione positiva espressa nei confronti del progetto  dal  titolo
BESTBROOD «ha come obiettivo Identificazione di indicatori  biologici
per selezionare i migliori riproduttori di specie  ittiche  emergenti
nell'acquacoltura europea, nella prospettiva di chiuderne il ciclo in
cattivita' e favorire la diversificazione del settore»; 
  Preso  atto  della  graduatoria  delle  proposte   presentate,   in
particolare, della valutazione positiva espressa  nei  confronti  dei
progetti a partecipazione  italiana,  tra  i  quali  e'  presente  il
progetto dal titolo «BESTBROOD»; 
  Vista la nota MUR prot. n. 5636 del 9 aprile  2020,  con  la  quale
l'ufficio  VIII  ha  comunicato   ufficialmente   gli   esiti   della
valutazione  internazionale  delle  proposte  presentate  nell'ambito
della Call, indicando i  progetti  meritevoli  di  finanziamento,  le
fonti e gli importi del finanziamento nazionale a  valere  sul  FIRST
2018, cap. 7245; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale «BESTBROOD», di durata trentasei mesi salvo  proroghe,
il cui costo ammonta a euro 210.000,00 figura il proponente  italiano
Universita'   degli   studi   di   Bari   Aldo   Moro,   Dipartimento
dell'emergenza e dei trapianti di organi; 
  Visto il Consortium  Agreement  definito  tra  i  partecipanti  del
progetto «BESTBROOD» sottoscritto in data 27 marzo 2020 e  successivo
addendum del 14 aprile 2020; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 175  del  28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione RNA - COR n. 4721989 del 26 gennaio 2021; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche  ed  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale, n. 175 del 28 luglio 2017), e' stata  acquisita  la  visura
Deggendorf n. 9720820 del 16 dicembre 2020; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  progetto  di   cooperazione   internazionale   dal   titolo
«BESTBROOD» presentato dall'Universita' degli  studi  di  Bari  «Aldo
Moro», Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti  di  organi,  C.F.
80002170720  e'  ammesso  alle  agevolazioni  previste,  secondo   le
normative citate nelle premesse, nella  forma,  misura,  modalita'  e
condizioni  indicate  nella  scheda  allegata  al  presente   decreto
(allegato 1). 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1º settembre  2020  e  la  sua  durata  e'  di
trentasei mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (allegato 3)  ovvero  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti nel capitolato  tecnico  che  sara'  successivamente
approvato in via definitiva dall'esperto tecnico scientifico, ambedue
i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.