IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n.  52  e,
in  particolare,  l'art.  57,  comma  2,  ai  sensi  del  quale   «Le
disposizioni di cui  alle  ordinanze  del  Ministro  della  salute  9
gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla
data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche»; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  23  novembre  2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre  2020,  n.  294,  con  la  quale   e'   stata   avviata   la
sperimentazione del progetto relativo ai voli «Covid-tested»; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  15
febbraio 2021, n. 38, con la quale, tra l'altro, e'  stata  rinnovata
fino al 5 marzo 2021 la richiamata ordinanza ministeriale 23 novembre
2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19; 
  Visto il verbale n. 151 della seduta del 4 febbraio 2021 nel  quale
il Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile 3  febbraio  2020,  n.  630,  ha
espresso  un  parere  tecnico  non  ostativo  al  progetto   proposto
dall'Ente gestore dell'aeroporto internazionale di  Milano  Malpensa,
concernente la  gestione  di  voli  «Covid-tested»,  demandando  alla
Direzione generale della prevenzione sanitaria una piu'  approfondita
analisi  relativa  alla  «filiera  di  negativita'  certificata»   al
SARS-CoV-2 dei passeggeri e del  possibile  controllo  epidemiologico
e/o analisi della riduzione dei tempi di  isolamento  fiduciario  sul
territorio nazionale; 
  Vista la nota prot. n. 8846 dell'8 marzo  2021,  con  la  quale  la
Direzione generale della prevenzione sanitaria, ha rappresentato che,
in considerazione della diffusione delle nuove varianti SARS-CoV-2  a
livello globale, «diventa  prioritaria  la  ricerca  e  gestione  dei
contatti - ad alto e basso rischio di esposizione - di casi  COVID-19
sospetti/confermati da variante» e, a tal fine, ha proposto «di voler
introdurre la compilazione obbligatoria dei moduli di  localizzazione
dei passeggeri (Passenger Locator Form - PLF) digitali  per  tutti  i
passeggeri in arrivo in Italia da un Paese estero»; 
  Vista la nota prot. n. 8868 dell'8 marzo  2021,  con  la  quale  la
Direzione generale della prevenzione sanitaria ha ritenuto  opportuno
«in  ragione  dell'aggravarsi  della  situazione  epidemiologica  con
particolare riferimento  al  carattere  particolarmente  diffusivo  e
delle   nuove   varianti   del   SARS-CoV-2,   (...)   prevedere   la
sperimentazione di suddetti voli esclusivamente  da/per  New  York  e
Atlanta essendo  queste  mete  ad  oggi  gia'  previste  nell'analogo
programma  di  voli  Covid-19  tested  previsti   sull'Aeroporto   di
Fiumicino»; 
  Ritenuta l'iniziativa coerente con  le  misure  di  contenimento  e
gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di  limitazione
degli spostamenti da e per l'estero; 
  Ritenuto, pertanto, di circoscrivere l'operativita' del progetto ai
voli  provenienti  dagli  aeroporti  di  Atlanta  e  New   York   con
destinazione  l'aeroporto  internazionale  di  Milano  Malpensa,   in
ragione della rilevanza  dello  scalo  in  questione  in  termini  di
traffico aereo e solo ove ricorrano uno o  piu'  dei  motivi  di  cui
all'art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  2
marzo 2021, comprovati mediante la dichiarazione di cui  all'art.  50
del medesimo decreto; 
  Sentiti il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Sperimentazione voli «Covid-tested»  -  Aeroporto  internazionale  di
                           Milano Malpensa 
 
  1.  Alle  persone  che  intendono  fare  ingresso  nel   territorio
nazionale con voli «Covid-tested» come individuati dall'art. 1, comma
1,  dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute  23  novembre  2020,
operativi dagli aeroporti di Atlanta e  New  York,  con  destinazione
l'aeroporto  internazionale  di  Milano   Malpensa,   e'   consentito
l'ingresso e il transito nel territorio nazionale  senza  necessita',
laddove  previsto,  di  rispettare  gli  obblighi   di   sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dall'art. 51, commi  da
1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021.