IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 27, del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
quale, «Al fine di attuare interventi  e  operazioni  di  sostegno  e
rilancio del sistema  economico-produttivo  italiano  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», autorizza CDP  S.p.A.  «a
costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio  Rilancio",
a  cui  sono  apportati  beni  e  rapporti  giuridici  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze» e in particolare: 
    il comma 2 il quale dispone, tra l'altro, che  «Gli  apporti  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    il comma 4, il quale  dispone  che  «Le  risorse  del  Patrimonio
Destinato sono impiegate per il sostegno e il  rilancio  del  sistema
economico produttivo  italiano  secondo  le  priorita'  definite,  in
relazione ai settori, alle  filiere  e  agli  obiettivi  di  politica
industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui  all'articolo  10,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in  apposito  capitolo
dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera
nelle  forme  e  alle  condizioni  previste  dal   quadro   normativo
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato  adottato  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  "COVID-19"  ovvero  a  condizioni  di
mercato. Gli interventi del Patrimonio  Destinato  hanno  ad  oggetto
societa'  per  azioni,  anche   con   azioni   quotate   in   mercati
regolamentati, comprese quelle costituite in forma  cooperativa  che:
a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore  bancario,
finanziario  o  assicurativo;  c)  presentano  un   fatturato   annuo
superiore a euro cinquanta milioni»; 
    il comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che  «I  requisiti  di
accesso, le condizioni, criteri  e  modalita'  degli  interventi  del
Patrimonio  Destinato  sono  definiti  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico.  Lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso  al  Senato  della
Repubblica e alla Camera dei deputati per  l'espressione  del  parere
delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si  pronunciano  nel
termine di quattordici giorni,  decorso  il  quale  il  decreto  puo'
essere comunque adottato.  Qualora  necessario,  gli  interventi  del
Patrimonio  Destinato   sono   subordinati   all'approvazione   della
Commissione europea ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri  interventi  mediante  sottoscrizione  di
prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di
capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso
di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi,  il
decreto  tiene  in  considerazione   l'incidenza   dell'impresa   con
riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e
strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita'
ambientale e alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  alla  rete  logistica  e  dei
rifornimenti, ai livelli occupazionali  e  del  mercato  del  lavoro.
Possono  essere  effettuati  interventi  relativi  a  operazioni   di
ristrutturazione di societa'  che,  nonostante  temporanei  squilibri
patrimoniali  o  finanziari,   siano   caratterizzate   da   adeguate
prospettive di redditivita'»; 
    il comma 6, il quale dispone, tra l'altro, che «CDP S.p.A. adotta
il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei  criteri  di
cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto  di  cui  al
comma 5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente  condizionata
all'approvazione del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il
Regolamento  disciplina,  tra  l'altro,  le  procedure  e   attivita'
istruttorie  e  le  operazioni  funzionali   al   reperimento   della
provvista. La remunerazione di CDP S.p.A.  a  valere  sul  Patrimonio
Destinato e' pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A.  per  la  gestione
del Patrimonio Destinato»; 
    il comma 2, il quale  dispone,  tra  l'altro,  che  «Puo'  essere
restituita al Ministero dell'economia e delle finanze,  con  delibera
del consiglio di amministrazione di  CDP  S.p.A.,  su  richiesta  del
Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli  apporti  che
risulti  eventualmente  eccedente,  sulla   base   dei   criteri   di
valutazione della congruita' del patrimonio previsti dal  decreto  di
cui al comma 5, rispetto alle finalita' di realizzazione  dell'affare
per cui e' costituito il Patrimonio  Destinato  come  risultante  dal
piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo
aggiornato.  Le  modalita'  della  restituzione  sono  stabilite  nel
decreto di cui al comma 5. I beni e i  rapporti  giuridici  apportati
sono intestati a CDP  per  conto  del  Patrimonio  Destinato  e  sono
gestiti da CDP a  valere  su  di  esso  in  conformita'  al  presente
articolo, al  decreto  di  cui  al  comma  5  e  al  Regolamento  del
Patrimonio Destinato»; 
    il comma 18, il quale dispone che «E' autorizzata  l'apertura  di
apposito conto corrente  di  tesoreria  centrale  fruttifero  su  cui
confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio  destinato.  La
remunerazione del conto, da allineare al  costo  delle  emissioni  di
titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche  del
suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto  di  cui
al comma 5»; 
    il  comma  8,  il  quale  dispone  che  «Sulle  obbligazioni  del
Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio  medesimo,
e' concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui  al  comma  5  sono
stabiliti criteri,  condizioni  e  modalita'  di  operativita'  della
garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' allegata allo  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
    il comma 10, il quale dispone che «Il decreto di cui al  comma  5
puo' prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti
di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445.   Qualora   il   rilascio
dell'informativa antimafia, ove  richiesta,  non  sia  immediatamente
conseguente  alla  consultazione  della  banca  dati  unica  prevista
dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono  integrate  da  una
dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   ai   sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta,
sotto la propria responsabilita', di non  trovarsi  nelle  condizioni
ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di  quanto  previsto
dal presente articolo anche prima dei termini  previsti  dal  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della  informazione
antimafia interdittiva  comporta  la  risoluzione  del  contratto  di
finanziamento ovvero il recesso per tutte le  azioni  sottoscritte  o
acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli  articoli
2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5»; 
  Vista  la   Comunicazione   della   Commissione   europea   recante
orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati  a  promuovere   gli
investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)  del  22
gennaio 2014; 
  Vista  la   Comunicazione   della   Commissione   europea   recante
orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  per  il   salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese non finanziarie  in  difficolta'  (2014/C
249/01) del 31 luglio 2014; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea sulla  nozione  di
aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19 luglio 2016; 
  Vista la Comunicazione della  Commissione  europea  recante  quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91  I/01)  del  19  marzo
2020, modificata con le Comunicazioni della  Commissione  in  data  3
aprile 2020, C (2020)2215, in data 8  maggio  2020,  C(2020)3156,  in
data 29 giugno 2020, C(2020) 4509, e in data 13 ottobre 2020  C(2020)
7127; 
  Ritenuto,  ai  fini  di  assicurare  la  necessaria  tempestivita',
oggettivita' e  efficienza  degli  interventi  in  regime  di  Quadro
Temporaneo, di adottare un approccio c.d.  ex  ante,  che  declini  i
criteri di accesso delle imprese sulla base di indicatori oggettivi e
predeterminati, individuati anche mediante appositi studi di  settore
o indagini di mercato che tengano conto della platea  dei  potenziali
beneficiari alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Considerata, altresi', l'opportunita' di  declinare  l'operativita'
del Patrimonio Destinato in un ampio spettro di strumenti e prodotti; 
  Vista la decisione C(2020) 6459 final in data 17 settembre 2020 con
cui la Commissione europea ha considerato il regime di intervento del
Patrimonio Destinato ai sensi del Quadro Temporaneo  compatibile  con
il mercato interno; 
  Vista la decisione C(2020)9121 final in data 10 dicembre  2020  con
cui la Commissione europea ha, tra l'altro, esteso  i  termini  entro
cui il Patrimonio Destinato puo' effettuare interventi in  regime  di
Quadro Temporaneo; 
  Sentito il Ministro dello sviluppo economico; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  adottato  il  3  novembre
2020; 
  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia; 
  Vista la comunicazione, in data 14 gennaio  2021,  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
il presente decreto definisce: 
    a) i  requisiti  di  accesso,  le  condizioni,  i  criteri  e  le
modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato; 
    b)  i  contenuti  essenziali  del  Regolamento   del   Patrimonio
Destinato,  di  cui  all'articolo   27,   comma   6,   del   medesimo
decreto-legge; 
    c) i criteri  di  valutazione  della  congruita'  del  Patrimonio
Destinato; 
    d)  i  criteri  e  le  modalita'  di  restituzione  al  Ministero
dell'economia e delle finanze da parte  di  CDP  S.p.A.  della  quota
degli apporti  che  risulti  eventualmente  eccedente  rispetto  alle
finalita' per cui e' costituito il Patrimonio Destinato; 
    e) i criteri, le condizioni e le modalita' di operativita'  della
garanzia  di  ultima  istanza  dello  Stato  sulle  obbligazioni  del
Patrimonio Destinato; 
    f) la remunerazione e il  funzionamento  del  conto  corrente  di
tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono  le  disponibilita'
liquide del Patrimonio Destinato. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
                
              - Il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77
          recante "Misure urgenti in materia di salute,  Sostegno  al
          lavoro  e  all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali
          connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19"   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
          19 maggio 2020, n. 128_Supplemento Ordinario n. 21. 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 27 (Patrimonio destinato).  -  1.  Al  fine  di
          attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio  del
          sistema  economico-produttivo   italiano   in   conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.a.  e'
          autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
          "Patrimonio   Rilancio",   (di   seguito   il   "Patrimonio
          Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti  giuridici
          dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il  Patrimonio
          Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
          Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
          composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
          ad  essi  apportati,  nonche'  dai  beni  e  dai   rapporti
          giuridici di tempo in tempo generati o comunque  rivenienti
          dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
          mezzi  finanziari  e   le   passivita'   rivenienti   dalle
          operazioni di finanziamento.  Il  Patrimonio  Destinato,  o
          ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
          gli effetti, dal patrimonio di CDP  S.p.a.  e  dagli  altri
          patrimoni separati costituiti dalla stessa.  Il  Patrimonio
          Destinato  e  ciascuno   dei   suoi   comparti   rispondono
          esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
          limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
          ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
          Destinato non sono ammesse  azioni  dei  creditori  di  CDP
          S.p.a. o nell'interesse degli stessi e, allo  stesso  modo,
          sul patrimonio di CDP S.p.a. non sono  ammesse  azioni  dei
          creditori del Patrimonio Destinato o  nell'interesse  degli
          stessi.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   non
          attribuiscono alle imprese diritti  o  interessi  legittimi
          rispetto all'intervento del Patrimonio  Destinato  in  loro
          favore. 
                2. Gli apporti del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  sono   effettuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  Gli  apporti  sono  esenti
          dall'imposta di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle
          imposte ipotecaria e catastale  e  da  ogni  altra  imposta
          indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
          di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
          relativi  valori  di  apporto   e   di   iscrizione   nella
          contabilita'  del  Patrimonio  Destinato  sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale. A fronte di tali  apporti,  sono  emessi  da
          CDP, a valere sul Patrimonio  Destinato  e  in  favore  del
          Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   strumenti
          finanziari  di  partecipazione  prevedendo  che   la   loro
          remunerazione sia condizionata all'andamento economico  del
          Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, con delibera  del  consiglio
          di  amministrazione  di  CDP  S.p.a.,  su   richiesta   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  la  quota  degli
          apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
          criteri di  valutazione  della  congruita'  del  patrimonio
          previsti dal decreto di  cui  al  comma  5,  rispetto  alle
          finalita'  di  realizzazione   dell'affare   per   cui   e'
          costituito il  Patrimonio  Destinato  come  risultante  dal
          piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
          per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione  sono
          stabilite nel decreto di  cui  al  comma  5.  I  beni  e  i
          rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
          del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere  su
          di esso in conformita' al presente articolo, al decreto  di
          cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 
                3.  Il  Patrimonio  Destinato   e'   costituito   con
          deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.a. che, su proposta
          del consiglio  di  amministrazione,  identifica,  anche  in
          blocco,  i  beni  e  i  rapporti  giuridici  compresi   nel
          Patrimonio Destinato.  Con  la  medesima  deliberazione  il
          revisore legale di CDP S.p.a. e' incaricato della revisione
          dei conti del Patrimonio  Destinato.  La  deliberazione  e'
          depositata e  iscritta  ai  sensi  dell'articolo  2436  del
          codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
          2, del codice civile. Per ogni  successiva  determinazione,
          ivi  incluse  la  modifica  del  Patrimonio  Destinato,  la
          costituzione di comparti e la relativa allocazione di  beni
          e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti  l'apporto
          di  ulteriori  beni  e  rapporti  giuridici  da  parte  del
          Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
          pubblici si procede  con  deliberazione  del  consiglio  di
          amministrazione di CDP S.p.a. Per la gestione del  comparto
          riguardante i beni e i  rapporti  giuridici  relativi  agli
          interventi a favore delle societa' cooperative, CDP  S.p.a.
          adotta modalita' coerenti con  la  funzione  sociale  delle
          societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
          di  speculazione  privata.  Ai  fini  della  gestione   del
          Patrimonio Destinato, il consiglio  di  amministrazione  di
          CDP S.p.a. e' integrato dai membri  indicati  dall'articolo
          7, comma 1, lettere c), d) ed f),  della  legge  13  maggio
          1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.a.
          definisce un sistema organizzativo e gestionale  improntato
          alla massima  efficienza  e  rapidita'  di  intervento  del
          Patrimonio  Destinato,  anche  in   relazione   all'assetto
          operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. II
          valore  del  Patrimonio  Destinato,  o  di   ciascuno   dei
          comparti, puo' essere superiore  al  dieci  per  cento  del
          patrimonio netto di CDP S.p.a. Di esso non si  tiene  conto
          in caso di costituzione di  altri  patrimoni  destinati  da
          parte di CDP S.p.a. 
                4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate
          per  il  sostegno  e  il  rilancio  del  sistema  economico
          produttivo italiano,  secondo  le  priorita'  definite,  in
          relazione ai settori, alle  filiere  e  agli  obiettivi  di
          politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
          all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, in  apposito  capitolo  dedicato  alla  programmazione
          economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
          condizioni  previste  dal  quadro   normativo   dell'Unione
          Europea sugli aiuti  di  Stato  adottato  per  fronteggiare
          l'emergenza   epidemiologica   da   "Covid-19"   ovvero   a
          condizioni  di  mercato.  Gli  interventi  del   Patrimonio
          Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni,  anche  con
          azioni quotate in mercati  regolamentati,  comprese  quelle
          costituite in forma cooperativa, che: 
                  a) hanno sede legale in Italia; 
                  b) non operano nel settore bancario, finanziario  o
          assicurativo; 
                  c) presentano un fatturato annuo superiore  a  euro
          cinquanta milioni. 
                5. I requisiti di accesso, le condizioni,  criteri  e
          modalita' degli interventi del  Patrimonio  Destinato  sono
          definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo  Economico.  Lo
          schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
          alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
          termine di quattordici giorni, decorso il quale il  decreto
          puo' essere  comunque  adottato.  Qualora  necessario,  gli
          interventi  del  Patrimonio  Destinato   sono   subordinati
          all'approvazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea. In  via  preferenziale  il  Patrimonio
          Destinato   effettua   i   propri    interventi    mediante
          sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili,  la
          partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
          quotate  sul  mercato  secondario  in  caso  di  operazioni
          strategiche.  Nella  individuazione  degli  interventi,  il
          decreto tiene in  considerazione  l'incidenza  dell'impresa
          con   riferimento   allo   sviluppo    tecnologico,    alle
          infrastrutture  critiche  e   strategiche,   alle   filiere
          produttive strategiche, alla  sostenibilita'  ambientale  e
          alle altre finalita' di cui al  comma  86  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
          dei rifornimenti, ai livelli occupazionali  e  del  mercato
          del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
          operazioni di ristrutturazione di societa' che,  nonostante
          temporanei  squilibri  patrimoniali  o  finanziari,   siano
          caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'. 
                6. CDP S.p.a. adotta il  Regolamento  del  Patrimonio
          Destinato nel rispetto  dei  criteri  di  cui  al  presente
          articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5.
          L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente condizionata
          all'approvazione  del  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze.  Il  Regolamento  disciplina,  tra   l'altro,   le
          procedure  e  attivita'   istruttorie   e   le   operazioni
          funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
          di CDP S.p.a. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari  ai
          costi  sostenuti  da  CDP  S.p.a.  per  la   gestione   del
          Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che  non
          contribuisce  al  risultato  di  CDP  S.p.a.,  e'   redatto
          annualmente un rendiconto separato  predisposto  secondo  i
          principi  contabili  internazionali  IFRS  e  allegato   al
          bilancio di esercizio di CDP S.p.a. I  beni  e  i  rapporti
          giuridici  acquisiti  per  effetto   degli   impieghi   del
          Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.a. per  conto
          del Patrimonio Destinato e sono gestiti da  CDP  S.p.a.  in
          conformita' al  presente  articolo  e  al  Regolamento  del
          Patrimonio Destinato. 
                7.  Per  il   finanziamento   delle   attivita'   del
          Patrimonio Destinato o di singoli comparti  e'  consentita,
          anche  in  deroga  all'articolo  2412  del  codice  civile,
          l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli
          comparti,  di  titoli  obbligazionari  o  altri   strumenti
          finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli
          articoli da 2415 a 2420 del codice civile e,  per  ciascuna
          emissione, puo' essere nominato  un  rappresentante  comune
          dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e,
          in  loro  rappresentanza  esclusiva,  esercita   i   poteri
          stabiliti in sede di  nomina  e  approva  le  modificazioni
          delle  condizioni   dell'operazione.   Delle   obbligazioni
          derivanti  dalle  operazioni  di   finanziamento   risponde
          unicamente il Patrimonio Destinato.  Non  si  applicano  il
          divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico  previsto
          dall'articolo 11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e la relativa  regolamentazione  di
          attuazione,  ne'  i  limiti  quantitativi   alla   raccolta
          previsti dalla normativa vigente. 
                8. Sulle obbligazioni del  Patrimonio  Destinato,  in
          caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa  la
          garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  al  comma  5
          sono  stabiliti  criteri,   condizioni   e   modalita'   di
          operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia  dello
          Stato e' allegata allo stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Puo'  essere  altresi'
          concessa con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze che ne determina criteri, condizioni  e  modalita',
          la garanzia dello Stato a favore dei portatori  dei  titoli
          emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di  euro  20
          miliardi. 
                9.  Le  operazioni  di  impiego  e  di   investimento
          effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
          gli atti ad  esse  funzionalmente  collegati  non  attivano
          eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
          controllo   o   previsioni   equipollenti   che   dovessero
          altrimenti operare. 
                10. Il decreto di cui al comma 5  puo'  prevedere  ai
          fini della verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di
          accesso  la  presentazione  di  dichiarazioni   sostitutive
          dell'atto di  notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove
          richiesta,  non   sia   immediatamente   conseguente   alla
          consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
          96 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  le
          istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
          da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
          sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
          rappresentante attesta, sotto la  propria  responsabilita',
          di  non  trovarsi  nelle   condizioni   ostative   di   cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159.  CDP  puo'  procedere  alla  attuazione  di  quanto
          previsto dal presente  articolo  anche  prima  dei  termini
          previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
          Il  rilascio  della  informazione  antimafia   interdittiva
          comporta la  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento
          ovvero il  recesso  per  tutte  le  azioni  sottoscritte  o
          acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
          articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto  di
          cui al comma 5. 
                11. Al fine di assicurare l'efficacia e la  rapidita'
          d'intervento e di rafforzare i presidi  di  legalita',  CDP
          S.p.a. puo' stipulare protocolli  di  collaborazione  e  di
          scambio di informazioni con istituzioni  e  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  incluse   le   autorita'   di   controllo,
          regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria. 
                12.  In  relazione  alla  gestione   del   Patrimonio
          Destinato, CDP S.p.a. e i suoi esponenti aziendali  operano
          con la dovuta diligenza  professionale.  Le  operazioni  di
          impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli  atti
          e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
          mediante impiego delle risorse finanziarie  provenienti  da
          tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
          realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
          soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui  all'articolo
          166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
                13. I  redditi  e  il  valore  della  produzione  del
          Patrimonio Destinato e dei suoi  comparti  sono  esenti  da
          imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
          soggetti a ritenute e a imposte sostitutive  delle  imposte
          sui redditi sui  proventi  a  qualsiasi  titolo  percepiti.
          Tutti gli atti,  contratti,  trasferimenti,  prestazioni  e
          formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
          effettuate dal Patrimonio Destinato e  dai  suoi  comparti,
          alla loro esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle
          garanzie anche reali di qualunque tipo  da  chiunque  e  in
          qualsiasi momento prestate, sono escluse  dall'imposta  sul
          valore    aggiunto,    dall'imposta    sulle    transazioni
          finanziarie,  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
          bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
          imposta indiretta, nonche' ogni altro  tributo  o  diritto.
          Gli interessi e gli altri proventi dei  titoli  emessi  dal
          Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono  soggetti  al
          regime dell'imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi
          di cui al d.lgs.  1°  aprile  1996,  n.  239  e  d.lgs.  21
          novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile  ai  titoli
          di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
                14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni
          dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
          essere estesa o anticipata con delibera  del  consiglio  di
          amministrazione di CDP S.p.a., su richiesta  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   previo   parere   delle
          Commissioni   parlamentari    competenti    per    materia.
          L'eventuale  cessazione  anticipata,   in   tutto   o   con
          riferimento  a  singoli  comparti,  ha  luogo  sulla   base
          dell'ultimo rendiconto approvato  e  della  gestione  medio
          tempore intercorsa  fino  alla  data  di  cessazione.  Alla
          cessazione  del  Patrimonio  Destinato  ovvero  di  singoli
          comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione  di
          CDP S.p.a. un rendiconto finale che,  accompagnato  da  una
          relazione del Collegio Sindacale e del soggetto  incaricato
          della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio  del
          Registro delle  Imprese.  La  liquidazione  del  Patrimonio
          Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  degli  eventuali
          residui  della  gestione  avvengono  secondo  le  modalita'
          individuate nel Regolamento  del  Patrimonio  Destinato.  I
          trasferimenti  di  cui  al  presente  comma   sono   esenti
          dall'imposta di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle
          imposte ipotecaria e catastale  e  da  ogni  altra  imposta
          indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
                15. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere integrati  e  modificati  termini  e
          condizioni contenuti  nel  presente  articolo  al  fine  di
          tenere conto della disciplina europea in materia  di  aiuti
          di Stato tempo per tempo applicabile. 
                16.  Ai  fini   dell'espletamento   delle   attivita'
          connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e
          delle finanze puo' affidare, con apposito disciplinare,  un
          incarico di studio, consulenza,  valutazione  e  assistenza
          nel limite massimo complessivo di euro 100.000  per  l'anno
          2020. 
                17. Ai fini degli apporti  di  cui  al  comma  2,  e'
          autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di  titoli
          di Stato, nel  limite  massimo  di  44  miliardi  di  euro,
          appositamente  emessi  ovvero,  nell'ambito  del   predetto
          limite,  l'apporto  di   liquidita'.   Detti   titoli   non
          concorrono a formare il limite delle  emissioni  nette  per
          l'anno 2020 stabilito  dalla  legge  di  bilancio  e  dalle
          successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
          dell'operazione, a fronte del controvalore  dei  titoli  di
          Stato assegnati, il corrispondente importo e'  iscritto  su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
          pagamento  commutabile  in   quietanza   di   entrata   sul
          pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata
          relativo all'accensione di prestiti. Il  medesimo  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' utilizzato per gli apporti di  liquidita'.
          Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo  265.  I  titoli  di  Stato
          eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
          esserlo negli anni successivi e non  concorrono  al  limite
          delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi  di
          bilancio. 
                18.  E'  autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto
          corrente  di   tesoreria   centrale   fruttifero   su   cui
          confluiscono  le  disponibilita'  liquide  del   Patrimonio
          destinato. La remunerazione  del  conto,  da  allineare  al
          costo delle emissioni di titoli di  Stato  nel  periodo  di
          riferimento, e le  caratteristiche  del  suo  funzionamento
          sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al  comma
          5. 
                18-bis. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle  Camere
          una  relazione  sugli  effetti  prodotti  e  sui  risultati
          conseguiti   dall'applicazione   delle   disposizioni   del
          presente articolo e sul programma degli interventi e  delle
          operazioni  di  sostegno  e   di   rilancio   del   sistema
          economico-produttivo che si intende attuare. 
                18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18  possono
          affluire anche le disponibilita' liquide  dei  contribuenti
          che intendano investire i loro risparmi  a  sostegno  della
          crescita    dell'economia     reale,     rafforzando     la
          capitalizzazione popolare delle imprese. Le  disponibilita'
          liquide del  Patrimonio  Destinato  cosi'  costituite  sono
          gestite   dalla   CDP   S.p.a.   assicurando   il   massimo
          coinvolgimento  anche  delle  societa'  di   gestione   del
          risparmio italiane per evitare ogni  possibile  effetto  di
          spiazzamento del settore del private capital.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabiliti
          termini e modalita' di attuazione del presente comma. 
                18-quater. In ragione di  quanto  previsto  al  comma
          18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
          1994,  n.  43,  le  parole:  "diverse  dalle  banche"  sono
          soppresse.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.