IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il regio decreto n. 2440 del 18  novembre  1923,  concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e in particolare l'art. 71; 
  Visto  l'art.  548  del  «Regolamento  per  l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato», approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio  1924,  cosi'  come  modificato
dall'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  21  aprile
1961, n. 470; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il  quale
e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in  materia  di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge n. 52 del 6 febbraio  1996»  (di  seguito  «testo  unico  della
finanza»), e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre  2009,  ed  in
particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in  titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398 e successive modifiche, con il quale  e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in attuazione dell'art. 3  del  «testo  unico»,  (di  seguito
«decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che,  in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o
impedimento di entrambi, siano disposte da altro  dirigente  generale
delegato a firmare gli atti in sostituzione  del  direttore  generale
del Tesoro; 
  Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e  successive
modifiche ed integrazioni, recante  disposizioni  di  riordino  della
disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 
  Visti gli articoli  4  e  11  del  «testo  unico»,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui
e' stato adottato il  regolamento  concernente  la  disciplina  della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto l'art. 17 del «testo unico», relativo all'ammissibilita'  del
servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste
dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015,  recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei  titoli
di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro  con  richieste  degli  operatori  espresse  in   termini   di
rendimento, anziche' di prezzo,  secondo  la  prassi  prevalente  sui
mercati monetari dell'area euro; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  5
marzo 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, ad euro 47.994 milioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548  del  regolamento  di
contabilita' generale dello Stato, e' disposta per il 12  marzo  2021
l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a
367 giorni con scadenza 14 marzo 2022,  fino  al  limite  massimo  in
valore nominale di 6.000 milioni di euro. 
  Per la presente emissione e'  possibile  effettuare  riaperture  in
tranche. 
  Al termine della procedura di assegnazione,  e'  altresi'  disposta
l'emissione di un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di  cui  al
presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in  titoli
di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale
n. 216 del  22  dicembre  2009  citato  nelle  premesse,  secondo  le
modalita' specificate ai successivi articoli 15  e  16  del  presente
decreto.