IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.  249,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo  per
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi», di  seguito  indicato  «decreto
legislativo n. 249/2012»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  4  luglio
2019 recante attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della  legge
n. 234/2012, della  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2018/1581  della
Commissione del 19 ottobre 2018,  recante  modifica  della  direttiva
2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  metodi  di  calcolo
degli obblighi di stoccaggio; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 249/2012 il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  contribuire  ed
assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la  salvaguardia
dell'approvvigionamento petrolifero, sono  attribuite  all'Acquirente
unico S.p.a. anche le funzioni e le attivita' di  Organismo  centrale
di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT; 
  Visto l'art. 7,  comma  4,  dello  stesso  decreto  legislativo  n.
249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione
e dall'espletamento di tutte le  funzioni  e  le  attivita'  connesse
dell'OCSIT, ad eccezione delle attivita' richieste e  finanziate  dai
soggetti obbligati di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera  a),  dello
stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso  in
consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo  3.4  del
regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147
del 13 febbraio 2013, e da ultimo con regolamento (UE)  n.  2017/2010
della Commissione del 9  novembre  2017,  e  che  l'OCSIT  svolge  le
funzioni ed attivita', senza fini di lucro con la sola copertura  dei
propri costi; 
  Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo  n.  249/2012,  il
quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente  comma  4
sono coperti mediante un contributo articolato in una quota  fissa  e
in  una  variabile,  in  funzione  delle   tonnellate   di   prodotti
petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare
del contributo nonche' le modalita' ed  i  termini  di  accertamento,
riscossione  e  versamento  dei  contributi   dovuti   dai   soggetti
obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT  ed
in  modo  da  assicurare  l'equilibrio  economico,   patrimoniale   e
finanziario dell'OCSIT, e che,  in  prima  applicazione  del  decreto
legislativo  n.  249/2012,  l'ammontare  del  citato  contributo   e'
determinato entro il 30 aprile 2013, anche  in  forma  provvisoria  e
salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano
immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate  di  prodotti
energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del  regolamento  (CE)
n. 1099/2008 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  24  aprile  2013
recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione  del  contributo
per l'anno 2013 e gli anni seguenti; 
  Considerato il piano  dell'OCSIT  comunicato  da  Acquirente  unico
S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del  18  luglio
2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e  il
piano finanziario in esso contenuto; 
  Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014  del  Ministro  dello
sviluppo economico comunicato ad  Acquirente  unico  S.p.a.  al  fine
dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT; 
  Considerate le informazioni rese da  Acquirente  unico  S.p.a.,  in
qualita' di OCSIT, con nota del 29 novembre  2018  e  successivamente
revisionate con nota del 29 marzo 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 5
del decreto legislativo n. 249/2012,  relativamente  alla  previsione
dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2019 (Budget OCSIT
2019); 
  Considerate le informazioni rese da  Acquirente  unico  S.p.a.,  in
qualita' di OCSIT, con nota del 1° giugno 2020, sulla base di  quanto
stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto del 13 novembre 2014  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'art.  7,  comma  5  del
decreto  legislativo  n.  249/2012,   relativamente   al   rendiconto
consuntivo dei costi per l'operativita' dell'OCSIT  per  l'anno  2019
(Consuntivo OCSIT 2019); 
  Considerate le informazioni rese da  Acquirente  unico  S.p.a.,  in
qualita' di OCSIT, con nota del 29 novembre 2019, ai sensi  dell'art.
7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012,  relativamente  alla
previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT  per  l'anno  2020
(Budget OCSIT 2020); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo
2020 di determinazione dei quantitativi complessivi delle  scorte  di
sicurezza  e  specifiche  di  petrolio  greggio   e/o   di   prodotti
petroliferi per l'anno scorta 2020 che, ai sensi dell'art.  9,  comma
6,  del  decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249,  assegna
all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero
diciassette giorni; 
  Considerata la necessita' di definire, con il decreto  ministeriale
di cui al  citato  art.  7,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
249/2012, l'ammontare del  contributo  in  forma  provvisoria,  salvo
conguaglio, anche sulla base delle  informazioni  fornite  dall'OCSIT
per l'anno 2020 e che tale contributo e'  di  titolarita'  dell'OCSIT
stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  20  agosto  2019
recante la determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2018
e provvisorio per l'anno 2019 all'Organismo  centrale  di  stoccaggio
italiano   (OCSIT)   e   relative   modalita'   di   versamento   per
l'effettuazione delle funzioni in materia di  scorte  petrolifere  ai
sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249; 
  Ritenuto  opportuno  dover   stabilire   con   un   unico   decreto
interministeriale sia le modalita' di pagamento e/o restituzione  del
contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il  2019,  sia  le
modalita' di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo
2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2019 
 
  1. Il costo per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2019, ai sensi
dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.
249, e' determinato a consuntivo nella misura di 44.108.395 euro.  Al
fine di garantire il principio di equilibrio economico,  patrimoniale
e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo e' a
diretta copertura di tutte le tipologie  di  oneri  e  costi  di  cui
all'art. 7, comma 4,  del  citato  decreto  legislativo,  cosi'  come
identificate per natura a bilancio. 
  2. Per l'anno 2019 il contributo corrisposto in via provvisoria  ad
OCSIT, che e' ammontato a 44.431.000 euro, risulta  essere  superiore
al contributo complessivo dovuto per un valore di 322.605 euro, somma
che sara' pertanto  oggetto  di  conguaglio  a  favore  dei  soggetti
obbligati. 
  3. Il contributo complessivo, compreso il  conguaglio,  per  l'anno
2019 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati: 
    a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato; 
    b) quota variabile pari a 0,977213 euro per  ogni  tonnellata  di
prodotti petroliferi immessa in consumo  nell'anno  2018  da  ciascun
soggetto obbligato. 
  4.  L'OCSIT,  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  7  del   decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a
consuntivo dell'anno 2019 tra tutti i soggetti, che hanno immesso  in
consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4,  del
regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni. 
  5 L'OCSIT, nell'effettuare la  ripartizione  di  cui  al  comma  3,
provvede alla richiesta di  pagamento  della  rata  a  saldo  e  alla
restituzione della eventuale  differenza  tra  contributo  versato  a
titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo  di  consuntivo,  per
l'anno  2019,  in  una  unica  rata,  entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.