IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.  1,
commi 16-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il verbale del 12 marzo 2021 della Cabina di regia di cui  al
richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile   2020,
unitamente  all'allegato  report  n.  43,  dal  quale,  oltre  ad  un
«peggioramento nel livello generale del rischio epidemico  in  Italia
con una ulteriore accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello
nazionale  ed  un  Rt  medio  in  aumento  rispetto  alla   settimana
precedente e sopra la soglia epidemica», si  evince  che  le  Regioni
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,  Lazio  e
Veneto presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50
casi ogni 100.000 abitanti; 
  Visto che dal medesimo verbale del 12 marzo 2021  della  Cabina  di
regia  si  evince,  altresi',  che  tutte  le  regioni  sopra  citate
presentano uno scenario «di tipo 3» ed un livello di rischio alto; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  12  marzo   2021   del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
commi 16-quater e 16-septies,  del  citato  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, ai fini dell'applicazione delle misure di cui al Capo  V
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021; 
  Sentiti i Presidenti delle Regioni  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure di contenimento del  contagio  nelle  Regioni  Emilia-Romagna,
  Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte  salve  le  eventuali
misure piu' restrittive gia' adottate nel  proprio  territorio,  alle
Regioni  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Lombardia,
Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le
misure di cui al  Capo  V  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 
  2. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non
festivo successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  ai
sensi dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 marzo 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 488