IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Rilevato che il potere di ordinanza ministeriale finalizzato
all'applicazione di ulteriori misure di contenimento del contagio su
alcune aree del territorio nazionale, disciplinato dall'art. 1, commi
16-bis e seguenti del decreto-legge n. 16 maggio 2020, n. 33,
rappresenta un potere tipico disciplinato dal legislatore e,
attualmente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021, al fine di assicurare in modo uniforme sui territori
regionali la tutela del diritto alla salute della popolazione e da
esercitarsi in modo vincolato al ricorrere dei presupposti di fatto e
diritto indicati dalla legge;
Considerato che l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
prevede che «Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni»,
allorquando sussista un pericolo grave ed incombente per la tutela
della salute della popolazione;
Vista la nota prot. 2027 dell'11 marzo 2021, con la quale la
Regione Puglia ha rappresentato, sulla base dell'evoluzione della
situazione epidemiologica nel relativo territorio, che «l'analisi dei
dati consolidati piu' aggiornati sulla situazione epidemiologica
evidenzia che alcuni territori provinciali stanno sperimentando un
incremento particolarmente sostenuto della circolazione virale» e che
«gli Rt provinciali sono tutti superiore all'unita' in modo
statisticamente significativo, con i valori piu' elevati a Bari e
Taranto»;
Visto il verbale del 12 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al
richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,
unitamente all'allegato report n. 43, nella quale, con riferimento
alla Regione Puglia, si prende atto di «una situazione epidemiologica
caratterizzata da una trasmissione diffusa, non gestibile in modo
efficace con misure locali ("zone rosse")»;
Considerato che nel medesimo verbale del 12 marzo 2021 della Cabina
di regia si evidenzia «un generale peggioramento dell'epidemia con
una incidenza molto elevata che si avvicina o supera il valore soglia
di 250 casi per 100.000 abitanti in tutte le province, la Cabina di
Regia esprime parere favorevole ad applicare nella Regione Puglia il
massimo livello di mitigazione. Infatti, l'analisi complessiva della
situazione delinea un quadro di allarme che e' compatibile e
giustifica l'adozione delle ulteriori misure di mitigazione»;
Vista, altresi', la nota del 12 marzo 2021 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Ritenuto, necessario e urgente, in coerenza con il principio di
massima cautela e proporzionalita', applicare alla Regione Puglia le
misure di cui al capo V del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
Sentito il Presidente delle Regione Puglia;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza sanitaria nella Regione Puglia
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali
misure piu' restrittive gia' adottate nei rispettivi territori, alla
Regione Puglia, si applicano, per un periodo di quindici giorni, le
misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.