IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera g);
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(Regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del
10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito,
trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica
i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009,
(UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012
della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della
Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della
Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di
certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati
ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e
destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della
NATO o degli Stati Uniti;
Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile
2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a
controlli presso i posti di ispezione frontaliera a norma delle
direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;
Visto il regolamento (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18
novembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale
germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati,
fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo
frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del
23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento
sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e
merci fino alla loro destinazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della
Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo
dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano
l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni
Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i
regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE)
2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del
10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e
merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali
controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai
controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
(Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25
febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli
non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della
Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il
funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i
controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento
IMSOC»);
Visto il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e
che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la
direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97;
Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni
ingredienti alimentari con proprieta' aromatizzanti destinati a
essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il
regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n.
2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante
attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti
surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente
all'articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti
da Paesi non appartenenti alla CEE;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante
disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante
attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le
modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni
stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione
degli animali, e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante
disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.
178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza
alimentare;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e
91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il
regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in
materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n.
282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti;
Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice
del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice
della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.
719, recante regolamento per la disciplina igienica della produzione
e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche
gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, la parte IV:
articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a
256, che prevede un sistema nazionale di identificazione e
registrazione degli operatori, inclusi i trasportatori, degli
stabilimenti, degli animali e dei loro movimenti, sostituendo, a
partire dal 21 aprile 2021, ogni altra modalita' di identificazione e
registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi;
Visto l'articolo 109, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429 che
prevede una Banca Dati per la registrazione delle informazioni per la
registrazione e identificazione degli animali;
Visto che il Ministero della salute gestiste la BDN, gia' istituita
con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 per
la tenuta del registro nazionale previsto all'articolo 101 del
regolamento (UE) 2016/429;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991,
recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al
Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991;
Visto il regolamento (UE) 2017/625, Titolo II, Capo VI, relativo al
finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali
e, in particolare, l'articolo 80 che prevede che, per coprire i
relativi costi, gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti
diversi da quelle obbligatorie armonizzate di cui all'articolo 79 del
regolamento stesso;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nella riunione del 3 dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021,
recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa
Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad
interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei
ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei
controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e
sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a
contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti
di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali,
immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione
del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625, di seguito
«regolamento». Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali di cui al presente comma anche quelli effettuati
con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato
elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto
degli articoli 8 e 11 del regolamento. Il presente decreto determina
altresi' la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di
animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali
selvatici oggetto di attivita' venatoria per autoconsumo o per
cessione diretta.
2. Le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, applicano e riscuotono
le tariffe previste dal presente decreto.
3. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati
e sono destinate e vincolate alle Autorita' competenti e agli altri
enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle
risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il
sistema dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali,
nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.
4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, per i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel
presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto
del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve le esclusioni
di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite dall'articolo 8 del
presente decreto.
5. In attuazione dell'articolo 78 del regolamento, per assicurare
risorse finanziarie adeguate alle Autorita' competenti per i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, il presente
decreto prevede l'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui
all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai sensi
dell'articolo 80 del regolamento.
6. Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano:
a) agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117;
b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni
associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e
d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:
a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;
b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6,
comma 13;
c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali su richiesta di
cui all'articolo 9;
d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente
decreto, ove previste.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto
per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo
e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi
dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei
trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i
testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve
essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici. (12)
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3, lett.
g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245:
«Art. 12. (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari,
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.
396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e
2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)
n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e
la decisione 92/438/CEE del Consiglio). - (Omissis).
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1. Il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
(Omissis).
g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo
19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalita' di
finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste
all'articolo 7 e in conformita' alle norme contenute nel
capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al
fine di attribuire alle autorita' competenti di cui alla
lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie
necessarie per organizzare ed effettuare i controlli
ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali, al fine di
migliorare il sistema dei controlli e di garantire il
rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia.
(Omissis).».
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce
i principi ed i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE,
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'igiene dei prodotti alimentari, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile 2004,
n. L 139.
- Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004/CE,
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE,
regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 aprile
2017, n. L 95.
- Il regolamento (CE) 9 marzo 2016 n. 2016/429,
regolamento del Parlamento europeo relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale») (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della
Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli
ufficiali delle partite di animali e merci in transito,
trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che
modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008,
(CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE)
n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il
regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e
la decisione 2007/777/CE della Commissione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12
dicembre 2019, n. L 321.
- Il regolamento (CE) 12 novembre 2019, n.
2019/2128/UE, regolamento di esecuzione della Commissione
che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le
norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci
consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate
all'approvvigionamento o al consumo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare
della NATO o degli Stati Uniti (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 12 dicembre 2019, n. L 321.
- La decisione 17 aprile 2007 n. 2007/275/CE della
Commissione relativa agli elenchi di prodotti composti da
sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri, a
norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 4 maggio 2007, n. L 116.
- Il regolamento (UE) 2019/2007 della Commissione, del
18 novembre 2019, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali,
prodotti di origine animale, materiale germinale,
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno
e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di
controllo frontalieri e recante modifica della decisione
2007/275/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 3 dicembre 2019, n. L 312.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della
Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento
(UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata
che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro
destinazione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 settembre
2019, n. L 250.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della
Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento
temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di
emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di
determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che
attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti
(CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE)
2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 ottobre
2019, n. L 277.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della
Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli
ufficiali specifici per alcune categorie di animali e
merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di
tali controlli e alcune categorie di animali e di merci
esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo
frontalieri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 12 dicembre 2019, n. L 321.
- Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante
disposizioni per la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea del 31 maggio 2001, n. L 147.
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 13 novembre 2004, n. L 338.
- Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che
stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
8 febbraio 2005, n. L 35.
- Il regolamento (CE) n 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui
sottoprodotti di origine animale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 novembre
2009, n. L 300.
- Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione,
del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del
Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli
non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
26 febbraio 2011, n. L 54.
- Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga
la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della
Commissione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 22 novembre 2011, n. L 304.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della
Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme
per il funzionamento del sistema per il trattamento delle
informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi
di sistema («il regolamento IMSOC»), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 ottobre 2019,
n. L 261.
- Il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo
agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva
83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999
del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva
2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 31 dicembre 2008, n. L 354.
- Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo
agli additivi alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 31 dicembre 2008, n. L
354.
- Il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo
agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con
proprieta' aromatizzanti destinati a essere utilizzati
negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE)
n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e
(CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31
dicembre 2008, n. L 354.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110,
recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana,
limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti
surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
39.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194,
recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
dicembre 2008, n. 289.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge
25 giugno 1999, n. 205, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante
«Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1999, n. 105:
«Art. 4. (Procedura per il riconoscimento degli
stabilimenti e degli intermediari). - (Omissis).
3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di
cui all'articolo 3 deve essere presentata alla regione o
alla provincia autonoma competente per territorio.».
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante
disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel settore della sicurezza alimentare, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
europei nel medesimo settore, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261:
«Art. 2. (Autorita' competenti). - 1. Ai fini
dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le
materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui
all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
salute, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai
contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni
internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero
della difesa, che si avvale delle strutture
tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza
militare, al cui personale, nello svolgimento della
specifica attivita', sono conferite le relative
attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della
legge 30 aprile 1962, n. 283.».
- Il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del
regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE)
n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia
di etichettatura dei prodotti fitosanitari, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29,
recante disciplina sanzionatoria per la violazione di
disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n.
1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n.
10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65.
- Il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27,
recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017.
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante
Codice della protezione civile, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1958, n. 719, recante regolamento per la disciplina
igienica della produzione e del commercio delle acque
gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate
confezionate in recipienti chiusi, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1958, n. 178.
- Il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, la
parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244
a 248 e da 252 a 256, che prevede un sistema nazionale di
identificazione e registrazione degli operatori, inclusi i
trasportatori, degli stabilimenti, degli animali e dei loro
movimenti, sostituendo, a partire dal 21 aprile 2021, ogni
altra modalita' di identificazione e registrazione, ivi
compresa quella prescritta per gli scambi, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016,
n. L 84.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante Attuazione
della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999, S.O.:
«Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti
della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende
unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
alle province autonome e al Ministero della sanita'; il
Ministero perle politiche agricole e' interconnesso,
attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria
competenza.
2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina
sono indicati:
a) il codice o i codici di identificazione unici per
i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo
4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo
4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e
successive modificazioni;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel
caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice
unico di identificazione del mezzo di identificazione
individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di
destinazione a norma del citato regolamento (CE) n.
1760/2000;
f) il numero di identificazione dell'azienda di
nascita;
g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in
cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun
cambiamento di azienda;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica,
se applicato all'animale.
3. In relazione agli animali della specie suina sono
indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine
o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del
certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o
dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da
Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere,
oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un
codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della
persona fisica o giuridica responsabile.
4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere
dal 31 dicembre 2000.
5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in
modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti
informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della
specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
della specie suina, le informazioni di cui al comma 3,
lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della
specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli
animali importati da paesi terzi, dall'azienda di
importazione; per gli animali della specie suina le
informazioni di cui al comma 3, lettera b).
5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b),
limitatamente agli animali della specie suina, sono
fornite:
a) per gli animali in partenza dall'azienda di
nascita, entro il 31 dicembre 2001;
b) per gli animali in partenza da tutte le altre
aziende, entro il 31 dicembre 2002.
6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate
nella banca dati per almeno i tre anni successivi al
decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi
all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
di animali della specie suina.
6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali
della specie suina, la registrazione nella banca dati di
cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini
spostati, il numero di identificazione dell'azienda o
dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione
dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di
partenza o la data di arrivo.».
- Il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio
1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti
spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a
richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo
1991.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse.
- L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193 recante «Attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 2007, n. 261, cosi' recita:
«Art. 2. (Autorita' competenti). - 1. Ai fini
dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le
materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui
all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
salute, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai
contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni
internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero
della difesa, che si avvale delle strutture
tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza
militare, al cui personale, nello svolgimento della
specifica attivita', sono conferite le relative
attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della
legge 30 aprile 1962, n. 283.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, vedi nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, vedi nelle note alle premesse.