IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione
e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il
periodo di sospensione dell'attivita' didattica in presenza, della
durata dell'infezione da SARS Covid-19, nonche' alla durata della
quarantena, del figlio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, per le pari
opportunita' e la famiglia, per la pubblica amministrazione e del
lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui
territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma
16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si
applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona
arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del
decreto-legge n. 33 del 2020.
2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai
provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020
per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera
c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con
ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma
16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo
monitoraggio disponibile.
3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre
l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai
provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,
nonche' ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle
previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.
4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle
quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e'
consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola
abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone
ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di
anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita'
genitoriale e alle persone con disabilita' o non autosufficienti
conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito
nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona
rossa.
5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio
nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure
stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e' consentito,
in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del
decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero
della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruita' dal punto di vista
quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in
sede locale.
7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del
2020.