IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12  febbraio  2021
con la  quale  e'  stato  dichiarato,  per  12  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di  emergenza  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici  verificatisi  nei  giorni  2  e  3  ottobre  2020  nel
territorio   dei    comuni    di    Cogne,    di    Aymavilles,    di
Gressoney-La-Trinite', di Gressoney Saint-Jean, di Gaby,  di  Issime,
di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz,  di  Pont-Saint-Martin,  di
Bard, di Donnas, di  Hône,  di  Champorcher  e  di  Pontboset,  nella
Regione autonoma Valle d'Aosta; 
  Considerato che i  predetti  eventi  hanno  determinato  una  grave
situazione di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone  e  per  la
sicurezza dei beni pubblici e privati; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  della
popolazione, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle
strutture interessati dall'evento in questione; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione autonoma Valle d'Aosta; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
            Commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa,  l'ingegnere  Raffaele  Rocco,  coordinatore  del
Dipartimento   programmazione,   risorse   idriche    e    territorio
dell'assessorato regionale finanze,  innovazione  opere  pubbliche  e
territorio, e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il Commissario delegato di cui al comma  1,  che  opera  a
titolo gratuito,  puo'  avvalersi  delle  strutture  e  degli  uffici
regionali, comunali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, nonche' individuare  soggetti  attuatori,  ivi  comprese
societa'  «in  house»  e  partecipate  dagli  enti  territoriali  che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
disponibili  di  cui  all'art.   9,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  un  piano  degli  interventi
urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile.  Tale  piano  contiene  le  misure  e  gli
interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti: 
    a) al soccorso ed  all'assistenza  alla  popolazione  interessata
dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art.  2,  oltre  alla
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del  materiale  vegetale,  alluvionale  delle
terre e rocce da scavo e delle terre  prodotti  dagli  eventi,  anche
mediante interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna  misura  con  la  relativa  durata  e
l'indicazione  dell'oggetto  della  criticita',  l'indicazione  delle
singole stime di costo, nonche' il CUP, ove  previsto  dalle  vigenti
disposizioni  in  materia,  anche  in  relazione  a  quanto  disposto
dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 9,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ivi
comprese quelle che saranno rese disponibili per  gli  interventi  di
cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 decreto legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, e sottoposto  alla  preventiva  approvazione  del
Capo del Dipartimento della protezione civile. La  rimodulazione  del
Piano deve essere predisposta dal Commissario delegato  nel  medesimo
termine  di  cui  al  comma  3  a  far   data   dalla   pubblicazione
dell'eventuale delibera del Consiglio  dei  ministri  di  concessione
delle  ulteriori  risorse  economiche.  Analogamente,  in   caso   di
rimodulazioni per l'impiego  delle  ulteriori  risorse  eventualmente
messe a disposizione ai sensi dell'art. 9, comma 3, il medesimo piano
rimodulato   viene   sottoposto   all'approvazione   del   Capo   del
Dipartimento entro trenta giorni dalla  pubblicazione  dell'ordinanza
di trasferimento di dette risorse sulla contabilita' speciale. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in
argomento.  Su  richiesta  motivata  dei  soggetti  attuatori   degli
interventi, il Commissario delegato puo' erogare anticipazioni  volte
a consentire il pronto avvio degli interventi.  Tale  rendicontazione
deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai
rendiconti complessivi del Commissario delegato. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  ed,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla
presente ordinanza, il Commissario delegato,  anche  avvalendosi  dei
soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e  per  le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per  la  realizzazione
degli interventi, alla redazione dello stato  di  consistenza  e  del
verbale di immissione del  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.