L'AUTORITA' 
                 per le garanzie nelle comunicazioni 
 
  Nella riunione di Consiglio del 19 novembre 2020; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in  particolare,  il  suo  art.  1,  comma  65,
secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese  di  funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  [...]  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da
finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'
previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita'   di   contribuzione
determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente
alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo  cui
l'Autorita' ha il potere di adottare le  variazioni  della  misura  e
delle modalita' della contribuzione «nel limite  massimo  del  2  per
mille dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  precedentemente
alla adozione della delibera»; 
  Vista la direttiva n.  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  normativo
comune per le reti ed i servizi di  comunicazione  elettronica,  come
modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito Codice); 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice, ai sensi del  quale
«per "autorizzazione generale" si intende  il  regime  giuridico  che
disciplina la  fornitura  di  reti  o  di  servizi  di  comunicazione
elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi  obblighi  specifici
per il settore applicabili a tutti i  tipi  o  a  tipi  specifici  di
servizi e di reti  di  comunicazione  elettronica,  conformemente  al
Codice»; 
  Viste le disposizioni di cui all'art. 34, commi 2-bis e  2-ter  del
Codice, introdotte con la  legge  29  luglio  2015,  n.  115  recante
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2014», secondo cui: 
    «per  la  copertura  dei  costi  amministrativi  complessivamente
sostenuti  per  l'esercizio  delle  funzioni   di   regolazione,   di
vigilanza,  di  composizione  delle  controversie   e   sanzionatorie
attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1,
la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1  e'
determinata ai sensi dell'art. 1, commi  65  e  66,  della  legge  23
dicembre 2005, n.  266,  in  proporzione  ai  ricavi  maturati  dalle
imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o  della
concessione di diritti d'uso» (comma 2-bis), e 
    «Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi  amministrativi
sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo  complessivo
dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e  2-bis.
In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti  e
i  costi  amministrativi,  vengono  apportate  opportune  rettifiche»
(comma 2-ter); 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»  (di  seguito
TUSMAR); 
  Considerato che il citato comma 2-bis dell'art. 34  del  Codice  ha
riallineato,  con  una  norma  di  interpretazione  autentica  avente
efficacia retroattiva, il quadro normativo nazionale a quello europeo
superando le problematiche insorte per effetto  della  giurisprudenza
amministrativa  pregressa  che,  sulla  base  di  una  non   corretta
interpretazione  dall'art.  12  della  direttiva  2002/20/CE,   aveva
ancorato l'ambito soggettivo e oggettivo della contribuzione, nonche'
la stessa base imponibile, «all'autorizzazione generale per i singoli
mercati oggetto di  regolamentazione  ex  ante»,  cosi'  restringendo
oltremodo il perimetro della fattispecie impositiva; 
  Considerato che la Corte di giustizia europea (CGUE), con ordinanza
del 29 aprile 2020, resa sul secondo  rinvio  pregiudiziale  disposto
dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha  chiarito  che
possono  essere  coperti,  ai  sensi  dell'art.  12  della  direttiva
2002/20/CE, «i costi amministrativi  complessivi  relativi  alle  tre
categorie di attivita' di cui a detta disposizione, vale a dire: 
    in  primo  luogo,  le  attivita'   di   gestione,   controllo   e
applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art.
3 della direttiva autorizzazioni, il quale  comprende  le  condizioni
che   possono   corredare    l'autorizzazione    generale    elencate
all'allegato, parte A, di tale direttiva; 
    in  secondo  luogo,  le  attivita'  di  gestione,   controllo   e
applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri  di  cui
all'art. 5 della direttiva  autorizzazioni  e  delle  condizioni  che
possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B  e  C,
di tale direttiva, e 
    in  terzo  luogo,  le  attivita'   di   gestione,   controllo   e
applicazione degli obblighi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2,
della direttiva autorizzazioni,  che  comprendono  gli  obblighi  che
possono  essere  imposti  ai  fornitori  di  reti  e  di  servizi  di
comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1  e  2,  e
degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'art.  17
della direttiva servizio universale, nonche' gli obblighi che possono
essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio
universale conformemente a quest'ultima direttiva. 
  Possono  essere  inclusi  nei  costi   amministrativi   complessivi
relativi a tali tre categorie di attivita' i  costi  di  cooperazione
internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di  analisi
di mercato, di sorveglianza del  rispetto  delle  disposizioni  e  di
altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione
del diritto derivato  e  delle  decisioni  amministrative,  quali  le
decisioni in materia di accesso e interconnessione» (cfr. par.  39  e
40); 
  Rilevato che la CGUE ha ritenuto di pronunciarsi con ordinanza,  ai
sensi dell'art. 99 del regolamento di procedura della Corte stessa, a
mente del quale «Quando una questione pregiudiziale e' identica a una
questione sulla quale la Corte ha gia' statuito, quando la risposta a
tale questione puo' essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o
quando la risposta alla  questione  pregiudiziale  non  da'  adito  a
nessun  ragionevole  dubbio,  la  Corte,  su  proposta  del   giudice
relatore, sentito l'avvocato generale,  puo'  statuire  in  qualsiasi
momento con ordinanza motivata»; 
  Ritenuto, dunque, che,  con  l'ordinanza  in  parola,  la  CGUE  ha
pienamente confermato la correttezza dell'operato dell'Autorita'  sia
con  riferimento   all'individuazione   del   perimetro   dei   costi
finanziabili sia alle modalita' di rendicontazione  e  rettifica  dei
costi; 
  Tenuto conto, con specifico riferimento alla  base  imponibile,  di
quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo  nel  considerato
31 della direttiva 2002/20/CE, a  mente  del  quale:  «I  sistemi  di
diritti amministrativi non dovrebbero  distorcere  la  concorrenza  o
creare ostacoli  per  l'ingresso  sul  mercato.  Con  un  sistema  di
autorizzazioni generali non sara' piu' possibile attribuire  costi  e
quindi  diritti  amministrativi  a  singole  imprese   fuorche'   per
concedere i diritti d'uso dei numeri, delle  frequenze  radio  e  dei
diritti di installare  strutture.  Qualsiasi  diritto  amministrativo
applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema  di
autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice  e
trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti  potrebbe
essere una ripartizione collegata al fatturato»; 
  Considerato che la Corte di giustizia, nella sentenza del 21 luglio
2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito  che  un  criterio  di
contribuzione  basato   sui   «ricavi   lordi»   appare   «obiettivo,
trasparente e non  discriminatorio»  e,  oltretutto,  «non  privo  di
relazione con i costi sostenuti dall'autorita' nazionale competente»; 
  Rilevato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005  e  l'art.
34, comma 2-bis, del Codice, in  stretta  aderenza  con  il  predetto
considerato  31  della  direttiva  2002/20/CE,  individuano  la  base
imponibile nei ricavi (e non  negli  utili)  maturati  nell'attivita'
oggetto  di   autorizzazione   generale,   escludendo,   dunque,   la
deducibilita' dalla suddetta base imponibile di  qualunque  tipologia
di costo sostenuto dagli operatori; 
  Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65  e  66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005,  e'  chiamata  a  definire,  con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare  e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di  ampliare
o restringere la base imponibile, quale  elemento  della  fattispecie
impositiva definita dalla norma di rango primario; 
  Rilevato che, con riferimento alla  non  deducibilita'  dalla  base
imponibile dei ricavi che gli operatori riversano ad altri  operatori
per servizi intermedi, il Consiglio di Stato, nelle sentenze  del  13
ottobre 2020 rese in  materia  di  contributo  per  il  funzionamento
dovuto dagli operatori di comunicazioni  elettroniche,  ha  annullato
alcune delibere annuali per  difetto  di  motivazione  in  ordine  al
rispetto del divieto della doppia imposizione; 
  Visto l'art. 67 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi», il  quale  prevede  che  «La
stessa imposta non puo' essere applicata  piu'  volte  in  dipendenza
dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»; 
  Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando
si assoggetti «a  tassazione  il  medesimo  presupposto,  non  quando
l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a
due soggetti diversi» (cosi' Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018, n.
27625) e che la violazione di tale divieto «non si verifica  in  caso
di duplicita' meramente economica di prelievo sullo  stesso  reddito»
(cosi' Cassazione, sentenza 29 maggio 2018, n. 13503); 
  Ritenuto, conseguentemente,  che  la  tassazione  del  cespite  dei
ricavi da  vendita  all'ingrosso,  c.d.  ricavi  riversati  o  ricavi
wholesale, non coincide con la tassazione del cespite dei  ricavi  da
vendita al  dettaglio,  e  che,  altresi',  i  soggetti  tenuti  alla
contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi  da  vendita  non
coincidono; 
  Rilevato che, per quanto  concerne  la  determinazione  della  base
imponibile di cui alla legge n. 266/2005, il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, nella sentenza del 10 gennaio 2020,  n.  252  ha
gia' chiaramente affermato che «La  scelta  di  determinare  la  base
imponibile del contributo da versarsi  all'ANR  del  settore  postale
facendo riferimento alla voce A1 del conto economico degli  operatori
economici e' prevista dalla  normativa  di  riferimento  e  risponde,
altresi', all'esigenza di assicurare  una  base  impositiva  certa  e
uguale per tutte le societa' contribuenti. Inoltre,  i  ricavi  della
societa' infragruppo per l'erogazione di  un  servizio  intermedio  a
favore  di  altra  societa'  del  gruppo  (nell'ambito  del  servizio
complessivamente gestito in comune da piu' societa'), si  convertono,
ovviamente, in costi per la seconda, che del servizio  intermedio  si
avvale. Ne consegue che il meccanismo contabile interno al gruppo  di
compensazione  costi/ricavi   impedisce,   di   regola,   la   doppia
imposizione»; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce
A1 del conto economico vengono  inseriti  tutti  i  ricavi  derivanti
dall'attivita' caratteristica dell'impresa che, nel caso dei  bilanci
degli  operatori  di  comunicazione   elettronica,   corrisponde   al
complesso delle attivita' svolte dall'operatore  in  quanto  soggetto
autorizzato; 
  Tenuto  conto  che,  con  successivo   provvedimento,   l'Autorita'
approvera' il modello e le istruzioni per il calcolo  del  contributo
dovuto ai sensi della presente delibera; 
  Tenuto conto, altresi', che l'Autorita' svolge competenze  riferite
anche ai mercati dei media (radio-televisione, editoria, pubblicita',
etc.) e dei servizi postali,  finanziati,  ai  sensi  del  comma  65,
dell'art. 1, della legge n. 266/2005, dai soggetti ivi operanti; 
  Rilevato che alla copertura dei costi derivanti  dallo  svolgimento
delle competenze attribuite  all'Autorita'  nel  settore  postale  si
provvede con un apposito provvedimento; 
  Visto  il  «Rendiconto  ex  art.  34,  comma  2-ter,  del   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 2003 -  Anno  2019»  (di  seguito,  il
Rendiconto 2019), adottato con delibera n. 572/20/CONS del 29 ottobre
2020; 
  Considerato che i costi amministrativi complessivi che l'Autorita',
per  l'anno  2021,  dovra'  finanziare  per  sostenere  le  attivita'
relative ai mercati di competenza (ad esclusione di  quello  postale)
in 72,4 milioni di euro, di cui 44,1 milioni di euro per le attivita'
di cui all'art. 34 del Codice e 28,3 milioni di euro per le attivita'
relative al mercato dei servizi media; 
  Tenuto conto che, con riferimento al settore dei servizi media, 0,5
milioni di euro trovano copertura  con  il  gettito  derivante  dalle
attivita' svolte nell'ambito della  commercializzazione  dei  diritti
audiovisivi sportivi ex legge n. 9/2008 e 0,1 milioni di euro  con  i
contributi  derivanti  dal   rilascio   delle   autorizzazioni   alla
diffusione via satellite dei  programmi  televisivi  ex  delibera  n.
405/02/CONS, portando il fabbisogno da finanziare a 27,7  milioni  di
euro; 
  Considerato che  il  citato  art.  34,  comma  2-ter,  del  Codice,
stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale
dei diritti riscossi e i costi amministrativi  sostenuti,  risultanti
dai Rendiconti annuali previsti nel citato articolo,  sono  apportate
le opportune rettifiche; 
  Rilevato, con riferimento al rendiconto analitico e alle rettifiche
di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE,  che  la  CGUE,  nella
richiamata ordinanza del 29 aprile 2020 (causa C-399/19), ha statuito
che «l'art. 12, paragrafo  2,  della  direttiva  autorizzazioni  deve
essere interpretato nel senso che esso non osta ad una  normativa  di
uno Stato membro in forza della quale,  da  un  lato,  il  rendiconto
annuale previsto da tale disposizione e'  pubblicato  successivamente
alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i  diritti
amministrativi  sono  stati  riscossi  e,  dall'altro,  le  opportune
rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario  non
immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono  stati
riscossi» (cfr. par. 50 dell'ordinanza); 
  Tenuto conto che il citato rendiconto dell'Autorita' ha evidenziato
- per lo svolgimento delle attivita' di cui al  citato  art.  34  del
Codice - un saldo positivo, per la gestione di competenza 2019,  pari
a 3,6 milioni di euro; 
  Rilevato altresi' che le  iniziative  assunte  dall'amministrazione
nel campo  del  recupero  dei  contributi  relativi  alle  annualita'
2013-2018 con riferimento al  contributo  dovuto  dal  settore  delle
comunicazioni elettroniche hanno prodotto nel 2019 un gettito di  0,3
milioni di euro, riferito alle spese  sostenute  dall'Autorita',  per
detto settore, negli anni 2013-2018; 
  Rilevato  che,  a  seguito  della  cancellazione  -  disposta   con
l'approvazione del conto consuntivo 2019 (delibera n. 259/20/CONS)  -
dei residui passivi relativi a impegni di spesa assunti  nel  periodo
2013-2018 per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  regolazione  del
settore delle comunicazioni elettroniche, sono risultate economie  di
spesa pari complessivamente a 0,25 milioni di euro; 
  Rilevato, infine, che l'importo portato in  riduzione  a  rettifica
del fabbisogno 2019, come disposto con la delibera n.  527/18/CONS  a
valere  sull'esercizio  2019,   e'   rimasto   nella   disponibilita'
dell'Autorita', alla luce dei  risultati  registrati  nel  Rendiconto
2019; 
  Considerato,  pertanto,  che  nell'esercizio  2019  e'   registrata
un'eccedenza di competenza pari a 3,6 milioni di euro, cui si debbono
sommare le somme relative agli esercizi pregressi -  per  un  importo
pari a 21,5 milioni di euro - per un totale complessivo pari  a  25,2
milioni di euro, come  illustrato  nel  sopra  richiamato  Rendiconto
2019; 
  Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su piu' esercizi, in modo
graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine  di  garantire  la
stabilita' nel tempo delle aliquote contributive; 
  Considerato, conseguentemente, che alla sopra  indicata  stima  del
fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 34  del
Codice pari a 44,1 milioni  di  euro  vanno  apportate  le  opportune
rettifiche, in base alle risultanze dei documenti di  rendicontazione
analitica allo stato disponibili, relativi agli anni 2013-2019; 
  Ritenuto, quindi, di dover portare  in  diminuzione  rispetto  alla
stima del fabbisogno  per  l'anno  2021,  per  lo  svolgimento  delle
attivita' elencate al richiamato art.  34,  un  importo  pari  a  5,8
milioni di euro, con l'effetto di portarne a 38,3 milioni di euro  il
valore; 
  Ritenuto, altresi', di dover tendere all'equilibrio finanziario per
ogni settore; 
  Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate
stime di fabbisogno e della relativa base imponibile dei  mercati  di
competenza,  la  deliberazione  sulla  misura   della   contribuzione
(aliquota contributiva) e  sulle  relative  modalita'  di  versamento
all'Autorita' per  l'anno  2021,  da  sottoporre  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 65,  della  legge
n. 266/2005; 
  Tenuto conto che le predette stime di fabbisogno  differenziate  si
riferiscono  ad  attivita'   relative   a   mercati   di   competenza
caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che,  per  l'effetto,
e' necessario stabilire differenti aliquote contributive; 
  Considerato,  conseguentemente,  che,  per  assicurare  il  gettito
complessivo necessario a coprire i sopra riportati fabbisogni per  il
funzionamento dell'Autorita', l'aliquota contributiva per l'anno 2021
e' fissata: 
    a) per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, sulla base di un
fabbisogno netto stimato pari a 38,3 milioni di  euro,  nella  misura
del  1,30  per  mille  dei  ricavi  risultanti  dall'ultimo  bilancio
approvato prima dell'adozione della presente delibera; 
    b) per le imprese operanti nei  restanti  mercati  di  competenza
dell'Autorita', sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 26,3
milioni  di  euro,  nella  misura  del  1,90  per  mille  dei  ricavi
risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima  dell'adozione  della
presente delibera; 
  Ritenuto,  inoltre,  di  confermare  per   l'anno   2021   la   non
assoggettabilita' al contributo dei soggetti il  cui  imponibile  sia
pari  o  inferiore  a  euro   500.000,00   (cinquecentomila/00),   in
considerazione   di   ragioni   di   economicita'   delle   attivita'
amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche'  delle
imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita'  sospesa,  in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle
imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2020; 
  Ritenuto  infine  che,  nel  caso  di  rapporti  di   controllo   o
collegamento di cui  all'art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio  e  che,  per   agevolare   le   verifiche   di   competenza
dell'Autorita'  sulla  esattezza  della  contribuzione  versata,   la
societa' capogruppo deve indicare in modo dettagliato  nella  propria
dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette
societa'; 
  Udita la relazione del Presidente; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 34  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche e gli altri soggetti esercenti attivita'  che  rientrano
nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni  sono  tenuti  alla  contribuzione
prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nei limiti  e  con  le  modalita'  disciplinate  dalla  presente
delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del Codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  Codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00
(cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo
attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette   a
procedure concorsuali  e  le  imprese  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nell'anno 2020.