IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5; Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali; Visto il decreto interministeriale salute-attivita' produttive 11 settembre 2003; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; Preso atto che il Rifugio Scotoni S.a.s. di Agreiter Christian & C. di San Cassiano Badia, con istanza prot. DGPRE n. 31799 del 26 ottobre 2018, successivamente integrata con nota del 6 febbraio 2019, aveva chiesto, ed ottenuto con d.d. n. 4314 del 15 luglio 2019, dell'acqua minerale il riconoscimento avente denominazione «EGA» sgorgante dalla sorgente Scotoni, in Comune di Badia (BZ), ai fini della utilizzazione e vendita; Preso atto della domanda del 22 febbraio 2021, con la quale il geologo dott. Joachim Dorfmann di Chiusa (BZ), a nome e per conto della societa' EGA Scotoni S.r.l., con sede legale in Badia (BZ), titolare della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali denominate «EGA», ha chiesto il cambio della denominazione sociale in EGA Scotoni S.r.l.; Esaminata la documentazione prodotta, con particolare riferimento alla visura camerale intervenuta a favore della nuova societa'; Decreta: Art. 1 La variazione della denominazione sociale dell'acqua minerale naturale "EGA", in comune di Badia (BZ), da «Rifugio Scotoni S.a.s.» di Agreiter Christian & C. di San Cassiano Badia all'attuale denominazione «EGA Scotoni S.r.l.»;