IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare,
l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che istituisce nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di
14,5 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno
2021 e 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare
progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del
territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole di cui
all'allegato «A» annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visti gli ultimi due periodi del citato articolo 1, comma 553, che
prevedono che i criteri e le modalita' di erogazione delle predette
risorse siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e che il Fondo sia ripartito, tra i Comuni
destinatari, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere favorevole della Conferenza unificata;
Visto il citato allegato «A» richiamato dall'articolo 25, comma 7,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo
1, comma 238, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che indica gli
ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori;
Ritenuto di individuare nei comuni delle isole minori, di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, i
soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati
progetti;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27
luglio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre
2020;
Considerato che la norma, di cui all'articolo 1, comma 553,
ancorche' faccia riferimento in senso non tecnico a progetti di
sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio, ha
tuttavia lo scopo di finalizzare i contributi alla realizzazione
delle opere, come emerge anche dalla denominazione del Fondo che fa
riferimento esplicito ad investimenti;
Considerato, altresi', che l'ordinamento vigente risulta ispirato
al criterio, rispondente a finalita' di contenimento della spesa
pubblica, secondo il quale la progettazione di un'opera non puo'
andare disgiunta da una concreta ed immediata possibilita' di
realizzazione, non potendo neppure considerarsi vantaggio comunque
conseguito dall'amministrazione l'acquisizione del progetto disgiunta
da una concreta ed effettiva possibilita' di realizzazione, come da
costante giurisprudenza della Corte dei conti;
Considerato, inoltre, che la possibilita' di ammettere al
finanziamento la sola progettazione, per tutte le annualita', deve
essere controbilanciata da previsioni che consentano di recuperare le
risorse, ove alla progettazione non segua, in un determinato arco
pluriennale, l'avvio delle relative opere;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Fondo di cui all'articolo 1, comma 553,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160
1. Il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato «Fondo», e'
prioritariamente destinato al finanziamento di progetti
immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale
o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi
nell'ambito delle isole minori di cui all'allegato «A», annesso alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Per l'annualita' 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano
interventi immediatamente eseguibili, puo' essere, altresi',
finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime
finalita', da realizzarsi a valere sulle successive annualita' del
Fondo o su altre fonti di finanziamento.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il comma 553 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«553. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle
isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per
l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13
milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo e' destinato a
finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di
riqualificazione del territorio di comuni ricompresi
nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo
parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri
e le modalita' di erogazione delle predette risorse. Il
Fondo e' ripartito tra i comuni destinatari con decreto del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere favorevole della Conferenza unificata.»
- Si riporta l'allegato «A» della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002),
e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.
«Allegato A
(Art. 25, comma 7)
Isole Tremiti
1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al
limite delle acque territoriali.
Pantelleria
2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Panarea.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la
meta' della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Sulcitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo
Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano,
Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara,
Molara, Asinara.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
nelle altre direzioni.
Isole Partenopee
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
Mare: l'intero golfo di Napoli.
Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e
fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di
Grosseto.
Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per
un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.
Isole del Mare Ligure
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino,
Tinetto.
Mare: fino alla costa della punta di San Pietro
all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isola del lago d'Iseo
16-bis. Monte Isola.».
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il comma 7 dell'art. 25 (Finanza
decentrata) della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448:
«7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia
ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori,
individuate tra gli ambiti territoriali indicati
nell'allegato A annesso alla presente legge, e' istituito
presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e
lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.».
- Si riporta il comma 238 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«238. All'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' aggiunta, in fine, la seguente voce: «Isola del
lago d'Iseo. 16-bis. Monte Isola».».
Note all'art. 1:
- Per il comma 553 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.