L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141 del 6  agosto  1999,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro,  del   bilancio   e   della   programmazione   economica   la
determinazione, d'intesa con  le  amministrazioni  competenti,  della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - IGRUE; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario  pluriennale  per
il periodo 2014-2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 20, 21 e 22 del  suddetto  regolamento  (UE)  n.
1303/2013, concernenti la riserva di efficacia  dell'attuazione  pari
al sei per cento delle  risorse  destinate  al  FESR  e  al  FSE  per
l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione,
in  forza  dei  quali  nel  2019  l'importo   della   riserva   sara'
definitivamente  assegnata  dalla   Commissione   mediante   apposita
decisione,  adottata  a  seguito  della  verifica  di  efficacia,  ai
programmi  e  priorita'  che  avranno  conseguito  i  propri   target
intermedi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale  e  a  disposizioni  specifiche   concernenti   l'obiettivo
Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che  abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo  sociale  europeo  e
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   215/2014   della
Commissione europea  del  7  marzo  2014,  che  stabilisce  norme  di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   288/2014   della
Commissione europea del 25 febbraio  2014,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  modello  per   i   Programmi   operativi   nell'ambito
dell'obiettivo   Investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione; 
  Vista la decisione  di  esecuzione  della  Commissione  europea  n.
2014/99/UE del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni
ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo
regionale e del Fondo sociale  europeo  nonche'  degli  Stati  membri
ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per  il
periodo 2014-2020; 
  Vista la decisione  di  esecuzione  della  Commissione  europea  n.
2014/190/UE del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale  per
Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo  di  sviluppo
regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione  a  titolo
dell'obiettivo   Investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale  europea,
la  ripartizione  annuale  per  Stato  membro  delle  risorse   della
dotazione  specifica  per  l'iniziativa  a  favore   dell'occupazione
giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonche' gli importi da
trasferire  dalle  dotazioni  del  Fondo  di  coesione  e  dei  Fondi
strutturali di ciascuno Stato  membro  al  meccanismo  per  collegare
l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  al  Consiglio  e   al
Parlamento europeo del  30  giugno  2016,  concernente  l'adeguamento
tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del Reddito
nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica
di coesione  (articoli  6  e  7  del  regolamento  n.  1311/2013  del
Consiglio  che  stabilisce  il  quadro  finanziario  pluriennale  per
periodo 2014-2020); 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   2016/1941   della
Commissione del 3 novembre 2016, che modifica la  suddetta  decisione
di esecuzione n. 2014/190/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2305 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per  quanto  riguarda  l'ammontare  delle  risorse  per  la
coesione  economica,  sociale  e  territoriale  disponibili  per  gli
impegni di bilancio per il periodo 2014-2020; 
  Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio  2015,  concernente
la presa d'atto dell'Accordo di partenariato  per  la  programmazione
dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel  testo
adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; 
  Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio  2015,  recante  i
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi  europei,
per il periodo di programmazione 2014-2020 e  relativo  monitoraggio,
previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020; 
  Viste la decisione della Commissione  europea  C(2018)5566  del  17
agosto 2018, con la quale e' stato approvato il  Programma  operativo
della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo sociale  europeo  (FSE)
dell'obiettivo   Investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione, programmazione 2014-2020; 
  Considerato che per il suddetto programma e' stato gia'  assicurato
il cofinanziamento statale a carico del Fondo  di  rotazione  di  cui
alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, a titolo
di prefinanziamento per le annualita' 2018  e  2019,  rispettivamente
con i decreti direttoriali IGRUE n. 38 del 2018 e n. 10 del 2019  per
un importo complessivo pari ad euro 16.142.816,82; 
  Considerato che per il suddetto programma e' stato gia'  assicurato
il cofinanziamento statale a carico del suddetto Fondo di  rotazione,
al netto della riserva di efficacia, per le annualita'  dal  2014  al
2018 con i decreti direttoriali IGRUE n. 11 del 2016, n. 1 del  2017,
n. 25 del 2018, n. 8 e n. 37 del 2019 e per l'annualita' 2019 con  il
decreto n. 20 del 2020 nella misura del cinquanta per cento,  per  un
importo complessivo pari ad euro 211.326.362,97; 
  Considerato,   pertanto,   che   e'   necessario   completare    il
cofinanziamento  statale  a  carico  del  Fondo  di   rotazione   per
l'annualita' 2019, al netto del  prefinanziamento  assegnato  con  il
citato decreto n. 10 del 2019  e  della  riserva  di  efficacia,  per
l'importo di euro 14.040.193,21; 
  Considerato, inoltre, che  occorre  assicurare  a  medesimo  titolo
l'annualita' 2020, al netto della riserva di efficacia, per l'importo
di euro 45.474.037,00; 
  Considerato che detto cofinanziamento statale,  in  base  al  piano
finanziario della decisione vigente  di  approvazione  del  Programma
operativo   Piemonte   FSE   ammonta   complessivamente    ad    euro
59.514.230,21; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  -  IGRUE,  di  cui  al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 21
gennaio 2021 tenutasi in  videoconferenza,  ai  sensi  dell'art.  87,
commi  1  e  2  del  decreto-legge  n.   18/2020,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art.  263  del
decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla  legge
17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 14 gennaio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo  di  rotazione  di
cui alla legge n. 183/1987 per l'annualita'  2019  nella  misura  del
cinquanta per cento  e  l'annualita'  2020  del  Programma  operativo
Piemonte FSE, programmazione 2014-2020, ammonta  complessivamente  ad
euro 59.514.230,21 al netto della riserva di efficacia  di  cui  agli
articoli 20, 21  e  22  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  e  del
prefinanziamento 2019, riportati in premessa, cosi' come  specificato
nella tabella allegata che costituisce parte integrante del  presente
decreto. 
  2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla
base  delle  domande  di  pagamento  inoltrate   dall'amministrazione
titolare del programma. 
  3. La amministrazione interessata effettua tutti i controlli  circa
la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti  e  dei
requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto  2,
e  verifica  che  i  finanziamenti  comunitari  e   nazionali   siano
utilizzati  entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla
normativa europea e nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati,  l'amministrazione  titolare
degli interventi comunica i relativi dati al sistema di  monitoraggio
unitario di cui all'art. 1, comma 245 della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 gennaio 2021 
 
                                  L'ispettore generale capo: Castaldi 

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 71