IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante regolamento recante attuazione della direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva n. 96/98/CE; Visto in particolare, l'art. 27, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo; Visti inoltre, gli articoli 28, 29 e 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che stabiliscono i compiti e le procedure da seguire nei casi di problematiche afferenti equipaggiamenti marittimi pericolosi o non conformi ai requisiti applicabili; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva n. 96/98/CE del Consiglio; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva n. 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive n. 1999/35/CE e n. 2002/59/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce le modalita' per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo. 2. Il presente decreto si applica all'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), presente sul mercato nazionale ovvero installato o in fase di installazione a bordo di unita' nazionali.