IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,
n. 239, recante regolamento recante  attuazione  della  direttiva  n.
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio  2014
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva n. 96/98/CE; 
  Visto in particolare, l'art. 27, comma 2, del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che  stabilisce
che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sono stabilite le modalita' per la  vigilanza  sul  mercato
dell'equipaggiamento marittimo; 
  Visti inoltre, gli articoli 28, 29 e  30  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  dicembre   2017,   n.   239,   che
stabiliscono i  compiti  e  le  procedure  da  seguire  nei  casi  di
problematiche afferenti equipaggiamenti marittimi  pericolosi  o  non
conformi ai requisiti applicabili; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la direttiva n.  2014/90/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 luglio 2014  sull'equipaggiamento  marittimo  e  che
abroga la direttiva n. 96/98/CE del Consiglio; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Vista la legge 5 giugno  1962,  n.  616,  recante  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista la legge 27 dicembre  1977,  n.  1085,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del  1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a  Londra  il
20 ottobre 1972; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare,  con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il 1°
novembre 1974, e sua esecuzione; 
  Vista la legge 29 settembre  1980,  n.  662,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  convenzione  internazionale  per  la   prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze  diverse  dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  165,  recante
attuazione della direttiva n. 2009/18/CE che  stabilisce  i  principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore  del
trasporto marittimo e che modifica le direttive n.  1999/35/CE  e  n.
2002/59/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' per la vigilanza  sul
mercato dell'equipaggiamento marittimo. 
  2. Il presente decreto si applica all'equipaggiamento marittimo  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), presente sul  mercato  nazionale
ovvero installato o in  fase  di  installazione  a  bordo  di  unita'
nazionali.