IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilita' delle spese
relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di
pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante
attuazione della direttiva 2014/92/UE, nonche' modifiche al titolo VI
del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993);
Visto il comma 1 dell'art. 126-terdecies del testo unico bancario
in base al quale «i prestatori di servizi di pagamento che offrono
conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu'
siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di
categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il
confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento»;
Visto il comma 2 dell'art. 126-terdecies del testo unico bancario
relativo ai requisiti che devono possedere i siti web;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 126-terdecies del testo
unico bancario, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di individuare le
caratteristiche dell'ente certificatore e di definire la procedura di
accreditamento che dovra' garantire il rispetto dei principi di
imparzialita', indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di
giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m)
dell'art. 126-terdecies;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per il
mercato e la concorrenza;
Visto il comma 132 dell'art. 1 della legge n. 124/2017, che prevede
- in conformita' alla citata direttiva 2014/92/UE - che con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, sono
individuati i prodotti bancari piu' diffusi tra la clientela per i
quali e' assicurata la possibilita' di confrontare le spese a
chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso
un apposito sito internet;
Visto il comma 133 dell'art. 1 della legge n. 124/2017, in base al
quale il decreto di cui al comma 132 individua anche le modalita' e i
termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento
provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce
le modalita' per la pubblicazione nel sito internet, nonche' i
relativi aggiornamenti periodici;
Visto il comma 134 dell'art. l della legge n. 124/2017, in base al
quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 132 e 133 nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
Tenuto conto che con un unico decreto e' possibile dare attuazione
alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 37/2017 e
nella legge n. 124/2017 disciplinando in maniera univoca l'utilizzo
di siti internet per la comparabilita' delle spese relative ai
prodotti bancari piu' diffusi;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione
(codificazione);
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:
a) «valutazione della conformita'», la procedura di cui al comma
3 dell'art. 126-terdecies con cui l'ente certificatore riconosce
l'idoneita' di siti web, realizzati e gestiti da soggetti pubblici
e/o privati, a realizzare confronti oggettivi, corretti, imparziali e
indipendenti tra le offerte relative ai conti di pagamento, in
conformita' con quanto stabilito nel presente decreto;
b) «attestazione di conformita'», l'attestazione che i siti web
sono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-terdecies
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito «TUB»);
c) «organismo di certificazione o ispezione», l'«organismo di
valutazione della conformita'» come definito all'art. 2, paragrafo 1,
numero 13) del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
d) «siti web di confronto», i siti di cui all'art. 126-terdecies
del TUB;
e) «prodotti bancari piu' diffusi», l'elenco dei servizi
collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello
nazionale di cui all'art. 126-undecies del TUB.