IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva  2014/92/UE  sulla  comparabilita'  delle  spese
relative al conto  di  pagamento,  sul  trasferimento  del  conto  di
pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2017,  n.  37,  recante
attuazione della direttiva 2014/92/UE, nonche' modifiche al titolo VI
del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993); 
  Visto il comma 1 dell'art. 126-terdecies del testo  unico  bancario
in base al quale «i prestatori di servizi di  pagamento  che  offrono
conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o  piu'
siti web, costituiti anche  per  il  tramite  delle  associazioni  di
categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il
confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento»; 
  Visto il comma 2 dell'art. 126-terdecies del testo  unico  bancario
relativo ai requisiti che devono possedere i siti web; 
  Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 126-terdecies del testo
unico bancario, che attribuisce al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Banca  d'Italia,  il  potere  di  individuare  le
caratteristiche dell'ente certificatore e di definire la procedura di
accreditamento che dovra'  garantire  il  rispetto  dei  principi  di
imparzialita', indipendenza, correttezza e competenza, e  i  casi  di
giustificati motivi di esclusione di  cui  al  comma  2,  lettera  m)
dell'art. 126-terdecies; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per  il
mercato e la concorrenza; 
  Visto il comma 132 dell'art. 1 della legge n. 124/2017, che prevede
- in conformita' alla citata direttiva 2014/92/UE - che  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la  Banca  d'Italia,  sono
individuati i prodotti bancari piu' diffusi tra la  clientela  per  i
quali e'  assicurata  la  possibilita'  di  confrontare  le  spese  a
chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso
un apposito sito internet; 
  Visto il comma 133 dell'art. 1 della legge n. 124/2017, in base  al
quale il decreto di cui al comma 132 individua anche le modalita' e i
termini secondo  i  quali  i  prestatori  dei  servizi  di  pagamento
provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione  e  definisce
le modalita' per  la  pubblicazione  nel  sito  internet,  nonche'  i
relativi aggiornamenti periodici; 
  Visto il comma 134 dell'art. l della legge n. 124/2017, in base  al
quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 132  e  133  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica; 
  Tenuto conto che con un unico decreto e' possibile dare  attuazione
alle disposizioni contenute nel  decreto  legislativo  n.  37/2017  e
nella legge n. 124/2017 disciplinando in maniera  univoca  l'utilizzo
di siti internet  per  la  comparabilita'  delle  spese  relative  ai
prodotti bancari piu' diffusi; 
  Vista  la  direttiva  (UE)  2015/1535  che  prevede  una  procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole  relative  ai   servizi   della   societa'   dell'informazione
(codificazione); 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto, si intende per: 
    a) «valutazione della conformita'», la procedura di cui al  comma
3 dell'art. 126-terdecies  con  cui  l'ente  certificatore  riconosce
l'idoneita' di siti web, realizzati e gestiti  da  soggetti  pubblici
e/o privati, a realizzare confronti oggettivi, corretti, imparziali e
indipendenti tra le  offerte  relative  ai  conti  di  pagamento,  in
conformita' con quanto stabilito nel presente decreto; 
    b) «attestazione di conformita'», l'attestazione che i  siti  web
sono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'art.  126-terdecies
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito «TUB»); 
    c) «organismo di certificazione  o  ispezione»,  l'«organismo  di
valutazione della conformita'» come definito all'art. 2, paragrafo 1,
numero 13) del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia  di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
    d) «siti web di confronto», i siti di cui all'art.  126-terdecies
del TUB; 
    e)  «prodotti  bancari  piu'  diffusi»,  l'elenco   dei   servizi
collegati al  conto  di  pagamento  piu'  rappresentativi  a  livello
nazionale di cui all'art. 126-undecies del TUB.