IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, nonche' modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993); Visto il comma 1 dell'art. 126-terdecies del testo unico bancario in base al quale «i prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu' siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento»; Visto il comma 2 dell'art. 126-terdecies del testo unico bancario relativo ai requisiti che devono possedere i siti web; Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 126-terdecies del testo unico bancario, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di individuare le caratteristiche dell'ente certificatore e di definire la procedura di accreditamento che dovra' garantire il rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m) dell'art. 126-terdecies; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza; Visto il comma 132 dell'art. 1 della legge n. 124/2017, che prevede - in conformita' alla citata direttiva 2014/92/UE - che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i prodotti bancari piu' diffusi tra la clientela per i quali e' assicurata la possibilita' di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet; Visto il comma 133 dell'art. 1 della legge n. 124/2017, in base al quale il decreto di cui al comma 132 individua anche le modalita' e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalita' per la pubblicazione nel sito internet, nonche' i relativi aggiornamenti periodici; Visto il comma 134 dell'art. l della legge n. 124/2017, in base al quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 132 e 133 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; Tenuto conto che con un unico decreto e' possibile dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 37/2017 e nella legge n. 124/2017 disciplinando in maniera univoca l'utilizzo di siti internet per la comparabilita' delle spese relative ai prodotti bancari piu' diffusi; Vista la direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione); Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto, si intende per: a) «valutazione della conformita'», la procedura di cui al comma 3 dell'art. 126-terdecies con cui l'ente certificatore riconosce l'idoneita' di siti web, realizzati e gestiti da soggetti pubblici e/o privati, a realizzare confronti oggettivi, corretti, imparziali e indipendenti tra le offerte relative ai conti di pagamento, in conformita' con quanto stabilito nel presente decreto; b) «attestazione di conformita'», l'attestazione che i siti web sono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito «TUB»); c) «organismo di certificazione o ispezione», l'«organismo di valutazione della conformita'» come definito all'art. 2, paragrafo 1, numero 13) del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; d) «siti web di confronto», i siti di cui all'art. 126-terdecies del TUB; e) «prodotti bancari piu' diffusi», l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale di cui all'art. 126-undecies del TUB.