Estratto determina AAM/A.I.C. n. 29/2021 del 2 marzo 2021 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RENOCIS,  nella
forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate: 
      titolare  A.I.C.:  Curium  Italy  s.r.l.  con  sede  legale   e
domicilio fiscale in via Nicola Piccinni n. 2 - Milano; 
      confezione: 
        «1 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini in
vetro da 15 ml - A.I.C. n. 039138019 (in base  10)  15BDR3  (in  base
32); 
      forma farmaceutica: kit per preparazione radiofarmaceutica. 
    Validita' prodotto integro: un anno. 
    La data di scadenza e' indicata sul confezionamento secondario  e
su ciascun flaconcino. 
    Dopo radiomarcatura, conservare in  frigorifero  (2°C  -  8°C)  e
utilizzare entro otto ore. 
    Condizioni particolari di conservazione. 
    Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). 
    Per le condizioni di conservazione dopo la radiomarcatura, vedere
paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP). 
    La conservazione dei radiofarmaci deve  avvenire  in  conformita'
alla normativa nazionale sui materiali radioattivi. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni  flaconcino  contiene  1  mg  di  succimero   (o   acido
dimercaptosuccinico-DMSA); 
      eccipienti: 
        stannoso cloruro diidrato (E 512); 
        inositolo; 
        acido ascorbico (E 300); 
        sodio idrossido (E 524) (per aggiustare il pH); 
        sotto atmosfera di azoto (E 941). 
    Produttore responsabile del rilascio lotti: 
      Cis Bio International, Gif-aur-Yvette Cedex - Francia. 
    Indicazioni terapeutiche. 
    Medicinale solo per uso diagnostico. 
    Dopo la radiomarcatura con una  soluzione  iniettabile  di  sodio
pertecnetato (99mTc), la soluzione di tecnezio (99mTc)  succimero  e'
indicata per: 
      studi morfologici della corticale renale; 
      funzionalita' renale singola; 
      localizzazione di rene ectopico. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: 
        OSP: medicinale soggetto a  prescrizione  medica  limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD) di cui  all'art.  107-quater,  par.  7
della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei  medicinali  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della  durata
di novanta giorni, a decorrere da tale data, al  fine  di  provvedere
all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione  degli
stampati.