IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive, della qualita' 
              agroalimentare, della pesca e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 834 del 28  giugno  2007
relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei  prodotti
biologici e che abroga  il  reg.  (CEE)  n.  2092/1991  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 889 del 5  settembre
2008 recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  del
Consiglio  n.  834/2007  relativo  alla   produzione   biologica   ed
all'etichettatura dei  prodotti  biologici  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura  e  i  controlli  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1235 dell'8 dicembre
2008, recante modalita' di applicazione del reg. (CE)  del  Consiglio
n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti
biologici dai paesi terzi e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Vista la decisione della Commissione n. 24  del  30  dicembre  2002
relativa  alla  creazione  di  un  sistema  informatico   veterinario
integrato  per  il  collegamento  tra   autorita'   veterinarie   con
funzionalita' relative all'assunzione delle decisioni a  livello  dei
posti d'ispezione frontalieri, sia sotto il profilo regolamentare che
dell'analisi dei rischi; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali»; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n.  6793,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  206  del  5  settembre  2018,  recante
disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007  e  n.
889/2008 e loro successive modifiche e  integrazioni,  relativi  alla
produzione biologica  e  all'etichettatura  dei  prodotti  biologici.
Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009; 
  Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo
2012, recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  del  regolamento  di
esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della  notifica  di
attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del  regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/1991»; 
  Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, n. 8283  in  materia
di disposizioni per l'attuazione del regolamento  (CE)  n.  1235/2008
recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007
del Consiglio per  quanto  riguarda  il  regime  di  importazione  di
prodotti biologici dai Paesi terzi; 
  Vista la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 13/D
del 2 agosto 2013, recante «Disposizioni in materia  di  importazione
di prodotti biologici»; 
  Vista la nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n.  RU002802
del 28 dicembre 2018 recante disposizioni  per  controlli  aggiuntivi
secondo la nuova versione delle linee guida DG  AGRI  -  importazione
prodotti BIO da UA, KZ, MD, RU e CN; 
  Considerato  l'obbligo  di  utilizzare   il   sistema   informativo
veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System  -  da
parte degli importatori, dei primi destinatari e degli  organismi  di
controllo; 
  Considerata  la  necessita'  di   perseguire   gli   obiettivi   di
semplificazione degli strumenti a  disposizione  degli  operatori  ed
aumentare  l'efficacia  della  gestione  dei  dati  da  parte   delle
autorita' competenti; 
  Considerata la necessita'  di  abrogare  e  sostituire  il  decreto
ministeriale n. 8283 del 6 febbraio 2018; 
  Ritenuto opportuno monitorare i flussi  dei  prodotti  importati  e
consentire lo  svolgimento  di  controlli  mirati  sulla  base  della
valutazione del rischio; 
  Ritenuto opportuno dare seguito  agli  adempimenti  previsti  delle
linee guida della Commissione UE sui controlli ufficiali  addizionali
per i prodotti biologici  importati  da  Paesi  terzi  considerati  a
rischio; 
  Ritenuto opportuno  stabilire  criteri  relativi  alla  valutazione
generale del  rischio  di  inosservanza  delle  norme  di  produzione
biologica ai sensi dell'art. 65 del regolamento (CE) n. 889/2008  per
i controlli sugli importatori e sulle partite di prodotto  importate,
anche prima dell'immissione in libera pratica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Obiettivi 
 
  Il presente decreto contiene norme in materia  di  importazione  di
prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei  regg.  (CE)  n.
834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008.