IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020
con  la  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  da   ultimo
prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica   da   COVID-19»,   successivamente    abrogato    dal
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad  eccezione  degli  articoli  3,
comma 6-bis, e 4; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40,  recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 199, comma 1, lettera a), del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020 che riconosce alle Autorita' di  sistema
portuale e all'Autorita' portuale di Gioia Tauro, la possibilita'  di
procedere alla «... riduzione dell'importo dei canoni  concessori  di
cui all'art. 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17  e
18 della legge 28 gennaio 1994, n.  84  e  di  quelli  relativi  alle
concessioni per la  gestione  di  stazioni  marittime  e  servizi  di
supporto a passeggeri, dovuti  in  relazione  all'anno  2020  ed  ivi
compresi quelli previsti dall'art. 92, comma 2, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile  2020,  n.  27,  nell'ambito  delle  risorse   disponibili   a
legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo
scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione ...»; 
  Considerato che la possibilita' di procedere alla  riduzione  sopra
citata, sulla base di quanto previsto dal medesimo art. 199, comma 1,
lettera a), puo' riguardare «... i canoni dovuti fino alla  data  del
31 luglio 2020, in favore dei concessionari che  dimostrino  di  aver
subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e  il  30  giugno
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i
canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in  favore  dei
concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra
il 1° luglio  2020  e  il  30  novembre  2020,  una  diminuzione  del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del  fatturato  registrato
nel medesimo periodo dell'anno 2019 ...»; 
  Visto, altresi',  l'art.  199,  comma  1,  lettera  b)  che,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'art.  9-ter  del  decreto-legge   28
settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla  legge  16
novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni  in  materia  di  lavoro
portuale temporaneo» per l'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar
Ligure occidentale, autorizza tutte le Autorita' di sistema  portuale
e all'Autorita' portuale di Gioia  Tauro,  a  «...  corrispondere  ed
erogare  direttamente,  nell'ambito  delle  risorse   disponibili   a
legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di  bilancio,  al
soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della  legge
28 gennaio 1994, n. 84,  un  contributo,  nel  limite  massimo  di  4
milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni  lavoratore
in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno  rispetto
al corrispondente mese dell'anno 2019 ...»; 
  Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 93,
comma 1, lettera 0a), del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il medesimo art. 199, comma 1, prevede che ...  «Fino  a  concorrenza
del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal  primo  periodo
ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorita'  di
sistema portuale o l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere  in
favore di imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16  della  legge  28
gennaio 1994, n. 84, titolari di  contratti  d'appalto  di  attivita'
comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma  7,  ultimo
periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo,  pari  a
euro 90 per ogni  turno  lavorativo  prestato  in  meno  rispetto  al
corrispondente  mese  dell'anno  2019,  riconducibile   alle   mutate
condizioni economiche  degli  scali  del  sistema  portuale  italiano
conseguenti all'emergenza da COVID-19»; 
  Visto il comma 7, lettera a), del medesimo  art.  199  che  prevede
l'istituzione  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti di un Fondo, con  una  dotazione  complessiva  di  euro  50
milioni per l'anno 2020, destinando complessivi  euro  26  milioni  a
finanziare il riconoscimento dei benefici consistenti nella riduzione
dei canoni, secondo quanto previsto  dal  comma  1,  da  parte  delle
Autorita' di sistema portuale  o  dell'Autorita'  portuale  di  Gioia
Tauro, qualora prive di risorse proprie  utilizzabili  a  tali  fini,
nonche'  il  riconoscimento  da  parte  delle  Autorita'   marittime,
relativamente ai porti non sede di Autorita' di sistema portuale, dei
benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1; 
  Visto il comma 8 dello stesso art. 199 che demanda ad  uno  o  piu'
decreti del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  «...
l'assegnazione  delle  risorse  di  cui  al  comma  7,   nonche'   la
determinazione   delle   quote   di   avanzo   di    amministrazione,
eventualmente utilizzabili da ciascuna  delle  Autorita'  di  sistema
portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro  per  le  finalita'
del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 93, comma 1, lettera 0a); 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del sistema di allena COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo
2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020,  22
marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio
2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020,  7  agosto  2020,  7  settembre
2020, 13 ottobre 2020 e 18 ottobre  2020,  con  i  quali  sono  state
adottate  misure  urgenti  per  contenere,  gestire  e   fronteggiare
l'emergenza da COVID-19; 
  Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n.  112,  14
marzo 2020, n 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n.  120,  18
marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183,  5
maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4
giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245 adottati  in  conformita'
ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerato di dover procedere alla determinazione delle  modalita'
di corresponsione delle risorse autorizzate ai sensi del sopra citato
art. 199, comma 7, nonche' alla determinazione della quota di  avanzo
di amministrazione utilizzabile, da parte delle Autorita' di  sistema
portuale e dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 199, commi 1, 7 e  8,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  il  presente
decreto: 
    a) disciplina le modalita' dell'assegnazione  delle  risorse  del
fondo istituito ai sensi del citato art. 199, comma 7, nel limite  di
26 milioni di euro,  da  destinare  al  riconoscimento  dei  benefici
previsti dal comma 1, del medesimo art. 199, da parte delle Autorita'
prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini; 
    b) determina le quote di avanzo di amministrazione, eventualmente
utilizzabili da  ciascuna  delle  Autorita'  di  sistema  portuale  e
dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per le  finalita'  del  citato
art. 199, comma 1, lettera a), nel limite complessivo di  10  milioni
di euro per l'anno 2020; 
    c) disciplina le  modalita'  di  riconoscimento  da  parte  delle
Autorita' marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita'  di
sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del suddetto
comma 1.