IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 229 del 2011, in  cui  si  prevede  l'obbligo  per  le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  e  alimentare  un   sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche e interventi correlati; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in  materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca,  e  in
particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,  come  modificato
dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n.  160  e,  in
particolare l'art. 7-bis, comma 2, che prevede che al fine di ridurre
i divari territoriali, il riparto  delle  risorse  dei  programmi  di
spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale,  che  non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  deve  essere
disposto  anche  in  conformita'  all'obiettivo  di  destinare   agli
interventi nel territorio delle Regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,
Basilicata,  Calabria,  Puglia,  Sicilia   e   Sardegna   un   volume
complessivo  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale   almeno
proporzionale alla popolazione residente; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare
l'art. 6  concernente  «Interventi  urgenti  sull'organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»,  che
modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  recante  il  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in  particolare,  l'art.  1,
commi 63 e  64,  che  prevede  lo  stanziamento  di  risorse  per  il
finanziamento  di  interventi  di   manutenzione   straordinaria   ed
efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'
metropolitane; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica; 
  Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c),  del
citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel  modificare  l'art.  1,
commi 63 e 64, della legge n. 160  del  2019,  prevede  che  «per  il
finanziamento  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed
efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'
metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2034»; 
  Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che  prevede
altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  dell'istruzione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del  31  marzo  2020,
sono individuati le risorse per  ciascun  settore  di  intervento,  i
criteri di riparto e le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse,  ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'
di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e
che  con  successivo  «decreto  del  Ministero  dell'istruzione,   di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono  individuati
gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al  finanziamento  e  il
relativo importo»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante  misure
urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale  e,  in
particolare, l'art. 41; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  recante  misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio   dell'economia   e,   in
particolare, l'art. 48; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante    regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 settembre  2014,  n.  753,  ancora  in  vigore,  che
individua  gli  Uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale
dell'amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013, con cui e' stato disciplinato il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  12  settembre  2018,  n.  615,  con  il  quale  si  e'
proceduto, tra l'altro, all'approvazione della  programmazione  unica
nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio
2018-2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con
riferimento ad alcuni piani regionali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2020, con il quale sono stati  definiti  i  criteri  di  assegnazione
delle risorse spettanti a province  e  citta'  metropolitane  secondo
quanto previsto dall'art. 38-bis, comma  3,  lettere  b)  e  c),  del
decreto-legge n. 162 del 2019, nonche' sono stati definiti i  termini
e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre  2020,  n.
129, con il quale la somma complessiva pari ad  euro  855.000.000,00,
di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c),  del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno  degli
anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15  -  del
bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020  al
2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane e enti di
decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del  decreto-legge  n.
104 del 2020,  sulla  base  dei  criteri  definiti  nel  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020; 
  Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art.  1,  comma
2, del decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n.  129,
entro trenta giorni dall'adozione del predetto decreto, le  province,
le citta' metropolitane e gli enti di  decentramento  regionale  sono
tenuti a  presentare  al  Ministero  dell'istruzione  l'elenco  degli
interventi che  intendono  realizzare  nell'ambito  delle  risorse  a
ciascuna spettante e utilizzando, a tal fine, l'apposito  applicativo
del Ministero dell'istruzione messo a  disposizione  delle  province,
delle citta' metropolitane e degli enti di  decentramento  regionale,
le cui informazioni di accesso sono fornite  dal  medesimo  Ministero
con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione
del sopracitato decreto; 
  Dato atto che, il Ministero dell'istruzione, con nota del 6 ottobre
2020,  prot.  n.  29374,  ha  fornito  alle  province,  alle   citta'
metropolitane e agli enti di decentramento regionale le  informazioni
necessarie  per  accedere  all'applicativo  del   Ministero   e   per
comunicare i piani di intervento, stabilendo quale termine, entro  il
quale far pervenire le proprie proposte, quello delle ore  18,00  del
giorno 17 novembre 2020, termine assegnato tenuto conto  del  maggior
termine  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 luglio 2020; 
  Considerato che, entro il termine del 17  novembre  2020  tutte  le
province, citta' metropolitane ed  enti  di  decentramento  regionale
hanno fatto pervenire i propri  piani  di  interventi  relativi  agli
edifici scolastici di propria competenza; 
  Dato atto che, a seguito di  istruttoria  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione con riferimento ai piani presentati  dai  sopracitati
enti locali, sono emersi alcuni errori in merito all'indicazione  dei
codici unici di progetto (CUP)  forniti  dagli  stessi  enti  e  sono
emerse imprecisioni e discordanze in relazione alla  denominazione  o
all'importo di alcuni progetti; 
  Considerato  che,  secondo  quanto  previsto   dall'art.   41   del
decreto-legge n. 76 del 2020, l'errata indicazione dei  codici  unici
di  progetto  (CUP)  determina  la  nullita'  del  provvedimento   di
assegnazione del finanziamento; 
  Dato atto che, al fine di consentire la correzione dei codici CUP e
per superare le altre criticita' riscontrate durante le operazioni di
verifica,  il  Ministero  dell'istruzione  ha  riaperto  il   sistema
informativo per il caricamento dei dati fino al 7 dicembre  2020  per
consentire da parte dei soli enti interessati la correzione dei  dati
forniti; 
  Considerato che, entro il termine del 7  dicembre  2020  tutti  gli
enti  interessati  hanno   proceduto   alla   correzione   dei   dati
inizialmente forniti; 
  Dato atto  che,  l'art.  1,  comma  4,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione  1°  ottobre  2020,  n.  129,  prevede  che  con   il
successivo decreto ministeriale di individuazione degli interventi da
ammettere a  finanziamento  siano  individuati  anche  i  termini  di
aggiudicazione  dei  relativi  interventi  nonche'  le  modalita'  di
rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, cosi'  come  definite
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020; 
  Ritenuto quindi, di poter individuare gli interventi da ammettere a
finanziamento sugli edifici scolastici di competenza delle  province,
delle citta' metropolitane e degli enti di  decentramento  regionale,
cosi' come dagli stessi  proposti,  nonche'  di  definire  termini  e
modalita' di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Assegnazione risorse 
 
  1. L'importo complessivo da assegnare agli  enti  locali,  definito
sulla base dei piani degli interventi presentati da province,  citta'
metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato
A, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
decreto, e' pari a euro 835.218.467,15. 
  2. La  somma  residua  pari  a  euro  19.781.532,85  rispetto  allo
stanziamento complessivo di  euro  855.000.000,00  e'  assegnata  con
successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  in   favore   di
ulteriori interventi individuati da province, citta' metropolitane ed
enti di decentramento regionale nei limiti delle  risorse  a  ciascun
ente assegnate con decreto del Ministro  dell'istruzione  1°  ottobre
2020, n. 129. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105  -  piano
gestionale 15 - dall'anno  2020  all'anno  2024  e  l'utilizzo  delle
medesime e' comunque subordinato all'autorizzazione di  cui  all'art.
34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  4. Le province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento
regionale di cui all'allegato A al presente decreto sono  autorizzati
a iscrivere nei propri bilanci le risorse derivanti dall'adozione del
presente decreto a partire dall'esercizio finanziario 2021.