IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
L'AUTORITA' POLITICA DELEGATA PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA
ECONOMICA E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DI
INTERESSE NAZIONALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare, l'art. 7-bis del citato decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, recante i principi per il riequilibrio
territoriale, che, al comma 2-bis, prevede l'adozione di un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata per
il coordinamento della politica economica e la programmazione degli
investimenti pubblici di interesse nazionale, con il quale sono
stabilite le modalita' per verificare che il riparto delle risorse
dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o
al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio
nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia'
individuati, sia effettuato in conformita' alle disposizioni di cui
al comma 2 del medesimo art. 7-bis, nonche' per monitorare
l'andamento della spesa erogata;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
contabilita' e finanza pubblica, e successive modificazioni, e, in
particolare, l'art. 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d), che
delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, al fine
di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e
l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in
conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;
Visto l'art. 10-bis della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196,
concernente la nota di aggiornamento del documento di economia e
finanza che prevede, al comma 3, che la stessa sia corredata dalla
nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non
permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che
rivestono carattere di contributi pluriennali;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche;
Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, concernente disposizioni riguardanti il
«Documento pluriennale di pianificazione» («Documento»), il quale
include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento
per opere pubbliche di competenza delle amministrazioni centrali;
Visto inoltre l'art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228, il quale stabilisce che in apposita sezione del
Documento e' ricompresa, tra l'altro, l'elencazione delle opere da
realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero,
con l'indicazione sia dell'ordine di priorita' e dei criteri
utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi e dei
relativi indicatori di realizzazione e di impatto, e che ciascuna di
tali opere deve essere corredata del relativo codice unico di
progetto («CUP») previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, il quale deve essere trasmesso a cura del Ministero competente
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche («BDAP») istituita
dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed indicata la
localizzazione delle opere;
Visto inoltre l'art. 8 del ripetuto decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228, concernente «Linee guida standardizzate per la
valutazione degli investimenti» che prevede la predisposizione, da
parte dei Ministeri, di linee guida per la valutazione degli
investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza,
finalizzate alla redazione del Documento, e che, al fine di garantire
la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida
standardizzate, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca, con proprio
decreto, un modello di riferimento per la redazione da parte dei
Ministeri delle linee guida e uno schema-tipo di Documento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto
2012, in attuazione del citato art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di «Linee guida per
la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del
Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere
pubbliche», ed in particolare l'allegato II, che delinea lo
schema-tipo di Documento, che deve delineare gli obiettivi e le
strategie dei Ministeri rendendoli coerenti con le risorse
finanziarie e gli strumenti normativi e programmatori a disposizione
nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
afferente al monitoraggio dei programmi cofinanziati dall'Unione
europea a valere sui fondi strutturali e di investimento europei
(Fondi SIE), nonche' degli interventi complementari previsti
nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto l'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre
2014, n. 190, afferente al monitoraggio dei programmi gli interventi
finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC);
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti;
Visto in particolare l'art. 1 del medesimo decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, che definisce l'ambito di applicazione del
medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti
individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale
informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie,
fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione
delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed
allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo
stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle
opere;
Visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, concernente la comunicazione dei dati che
costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi
informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati
delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto in particolare l'art. 5 del medesimo decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione, tramite apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria
generale dello Stato, del dettaglio delle informazioni di cui al
citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;
Visto in particolare l'art. 6 del medesimo decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, concernente modalita' e regole di trasmissione
dei dati;
Visto il decreto 26 febbraio 2013 del Ministero dell'economia e
delle finanze, concernente la definizione dei dati riguardanti le
opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi
gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti
aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
Considerato che il comma 4 del citato art. 7-bis del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243 impone che dall'attuazione dello stesso
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle
relative attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente;
Ritenuto di adottare le piu' opportune modalita' idonee a
verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in
conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati
antecedentemente alla data del 1° gennaio 2020, sia effettuato in
conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art.
7-bis, nonche' per monitorare l'andamento della spesa erogata; allo
scopo valutando di utilizzare le misure e gli strumenti disponibili a
legislazione vigente;
Ritenuto di rinviare a eventuali successivi decreti il ricorso ad
ogni altra modalita' e procedura al fine di migliorare il flusso
informativo necessario per gli scopi, anche in un'ottica di
coordinamento con i documenti di programmazione e monitoraggio della
spesa dei Ministeri gia' previsti a legislazione vigente, ferma
restando l'invarianza finanziaria di cui al comma 4 dello stesso art.
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2019,
n. 142, concernente «Modalita' di verifica del volume complessivo
annuale di stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni
centrali proporzionale alla popolazione nelle regioni del Sud»,
adottato in attuazione del citato art. 7-bis del citato decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, nel testo vigente alla data del 10 maggio
2019;
Ritenuto necessario emanare un nuovo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sostitutivo di quello del 10 maggio 2019, in
applicazione dell'art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 310,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 30 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall' art. 41,
comma 3-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro e'
stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' politica delegata per il coordinamento della politica
economica e la programmazione degli investimenti pubblici di
interesse nazionale
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, si intendono:
a) per «Amministrazioni centrali», i Ministeri e la Presidenza
del Consiglio dei ministri;
b) per «stanziamenti ordinari in conto capitale», gli
stanziamenti di bilancio destinati a spese per investimenti fissi
lordi e contributi agli investimenti, iscritti, in un dato esercizio
finanziario, nel bilancio dello Stato o nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che non derivano da
assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione o dai Fondi strutturali e
di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale;
c) per «programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla
crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero
territorio nazionale», i programmi di spesa in conto capitale non
finalizzati alla gestione di situazioni di emergenza e al
soddisfacimento di esigenze inerenti la difesa, senza esplicita
identificazione, a livello di norma primaria, dei territori
beneficiari;
d) per «criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati
alla data di entrata in vigore della presente disposizione»,
eventuali criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati dalla
normativa di riferimento dei singoli programmi o adottati in
conformita' alla stessa dalle amministrazioni titolari dei programmi
di spesa, ovvero oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali o
di Conferenza unificata;
e) per «autorizzazione di spesa pluriennale in conto capitale»,
un'autorizzazione normativa di spesa, relativa a uno stanziamento di
bilancio in conto capitale, di carattere non permanente che dispiega
i propri effetti in un intervallo temporale superiore ad un solo
esercizio finanziario e che puo' assumere la fattispecie di «legge
pluriennale» o «contributo pluriennale» secondo le definizioni
adottate ai fini dell'allegato alla Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanze, predisposto ai sensi dell'art.
10-bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) per «popolazione residente» si intende la popolazione
residente al primo gennaio dell'anno piu' recente resa disponibile
dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la
quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da
quella relativa a resto del territorio nazionale;
g) per «spesa erogata», l'importo dei pagamenti effettuati in un
dato esercizio finanziario a valere sugli stanziamenti ordinari
riferiti ai programmi di spesa in conto capitale;
h) per «ripartizione territoriale», la disaggregazione della
spesa in conto capitale secondo l'area geografica di riferimento,
tale da consentire di distinguere la quota attribuibile al territorio
composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del
territorio nazionale. L'attribuzione della spesa al territorio e'
effettuata sulla base: per gli investimenti fissi lordi, della
localizzazione dell'opera o del bene realizzato; per i contributi
agli investimenti, della collocazione geografica dell'unita'
beneficiaria delle risorse trasferite ovvero, qualora la spesa finale
sia in capo a soggetti diversi dalle amministrazioni centrali, la
localizzazione degli interventi effettuati dall'unita' beneficiaria
delle risorse trasferite. La ripartizione territoriale puo' non
riguardare la totalita' degli stanziamenti o dei pagamenti, laddove
sia presente una quota di spesa non allocabile per territorio;
i) per «intervento», il singolo investimento oggetto del presente
decreto, individuato univocamente dal codice unico di progetto (CUP),
ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
l) per «BDAP», la Banca dati delle amministrazioni pubbliche
istituita dall'art. 13 della legge n. 196 del 2009 in cui
confluiscono i dati di monitoraggio delle opere pubbliche, a
qualunque titolo finanziate, rilevati secondo quanto previsto dalle
leggi n. 147 del 27 dicembre 2013 e n. 190 del 23 dicembre 2014
nonche' dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.