IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, i commi 1 e 2,
lettere a), b), c), d), e), recante i principi e i criteri direttivi
di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni
legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e
di natura contabile a carico delle Federazioni sportive nazionali,
delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione
sportiva, delle Associazioni benemerite e delle loro affiliate
riconosciuti dal CONI;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e, in particolare, gli articoli 99 e 100;
Vista la legge 11 marzo 1972, n. 118, e in particolare gli articoli
17 e 18;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e in particolare
l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare
l'articolo 1, comma 630;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la
pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita' dei
relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di
semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi
sportivi, nonche' in materia di contrasto e prevenzione della
violenza di genere.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non come determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo
Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze
puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel
rispetto dei limiti generali posti alla funzione
legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza
esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una
serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate
nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale
concorrente). Quindi nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), della legge
8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonche' di semplificazione» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di
lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza
dei principi di parita' di trattamento e di non
discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore
dilettantistico sia nel settore professionistico, e di
assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema
dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' di disciplina
del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento del carattere sociale e
preventivo-sanitario dell'attivita' sportiva, quale
strumento di miglioramento della qualita' della vita e
della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di
sviluppo sociale;
b) riconoscimento del principio della specificita'
dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito
a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del
principio delle pari opportunita', anche per le persone con
disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al
lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel
settore professionistico;
c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal
comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera
b) del presente comma, della figura del lavoratore
sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara,
senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla
natura dilettantistica o professionistica dell'attivita'
sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in
materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle
regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
d) tutela della salute e della sicurezza dei minori
che svolgono attivita' sportiva, con la previsione di
specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle
societa' e delle associazioni sportive con le quali i
medesimi svolgono attivita';
e) valorizzazione della formazione dei lavoratori
sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di
garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche
culturale ed educativa nonche' una preparazione
professionale che favorisca l'accesso all'attivita'
lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
f) disciplina dei rapporti di collaborazione di
carattere amministrativo gestionale di natura non
professionale per le prestazioni rese in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo
conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine
non lucrativo;
g) riordino e coordinamento formale e sostanziale
delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo
1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni
necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e
sistematica, nel rispetto delle norme di diritto
internazionale e della normativa dell'Unione europea,
nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto
sportivo e ai consolidati orientamenti della
giurisprudenza;
h) riordino della disciplina della mutualita' nello
sport professionistico;
i) riconoscimento giuridico della figura del
laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di
titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 178;
l) revisione e trasferimento delle funzioni di
vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della
difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali,
in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti
sportivi e federazioni sportive, previa puntuale
individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire;
m) trasferimento delle funzioni connesse
all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro a segno
esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana
tiro a segno, anche con la previsione di forme di
collaborazione della stessa con il predetto Ministero,
previa puntuale individuazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie da trasferire;
n) riordino della normativa applicabile alle
discipline sportive che prevedono l'impiego di animali,
avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al
trasporto, alla tutela e al benessere degli animali
impiegati in attivita' sportive.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi»,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
S.O. n. 16:
«Art. 1. - (Omissis).
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 99 e 100 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972,
n. 301, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige»:
«Art. 99. - Nella regione la lingua tedesca e'
parificata a quella italiana che e' la lingua ufficiale
dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi
carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente
statuto e' prevista la redazione bilingue.»
«Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della
provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e
uffici della pubblica amministrazione situati nella
provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i
concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali
della regione, della Provincia di Bolzano e degli enti
locali in tale provincia puo' essere usata la lingua
italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli organi e i
concessionari di cui al primo comma usano nella
corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del
richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono
stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata
d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
presunta del cittadino cui e' destinata. Salvo i casi
previsti espressamente - e la regolazione con norme di
attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli
atti destinati alla generalita' dei cittadini, negli atti
individuali destinati ad uso pubblico e negli atti
destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto negli
altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due
lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana
all'interno degli ordinamenti di tipo militare.».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 della
legge 11 marzo 1972, n. 118, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 aprile 1972, n. 95, recante «Provvedimenti a
favore delle popolazioni alto-atesine»:
«Art. 17. - Spetta alle province autonome di Trento e
di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di
riconoscere le persone giuridiche private, operanti
nell'ambito provinciale.»
«Art. 18. - I presidenti delle giunte provinciali di
Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al
riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo
precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non
compresi nelle materie di competenza delle province
medesime. Nell'esercizio del predetto potere i presidenti
delle giunte provinciali si attengono alle direttive
generali che possono essere emanate dal Governo.».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- L'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
e altre disposizioni connesse», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175 - S.O. n. 131, abrogato
dall'articolo 17 del presente decreto, recava:
«Disposizioni in materia di attivita' sportiva
dilettantistica».
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.
246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2006, n. 125 - S. O. n. 133.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 630, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2016, n. 302:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, recante «Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.