IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 9,
comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi
di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline
sportive invernali;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, e, in particolare, l'articolo
4, comma 5-bis;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e, in particolare, l'articolo 379;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, per le disabilita' e per gli affari
regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui
all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei
relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in
materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive
invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati e
la piu' ampia partecipazione da parte delle persone con disabilita'.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non come determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo
Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze
puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel
rispetto dei limiti generali posti alla funzione
legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza
esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una
serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate
nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale
concorrente). Quindi nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), della legge
8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonche' di semplificazione» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191:
«Art. 5. (Delega al Governo per il riordino e la
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di
lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza
dei principi di parita' di trattamento e di non
discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore
dilettantistico sia nel settore professionistico, e di
assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema
dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' di disciplina
del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento del carattere sociale e
preventivo-sanitario dell'attivita' sportiva, quale
strumento di miglioramento della qualita' della vita e
della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di
sviluppo sociale;
b) riconoscimento del principio della specificita'
dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito
a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del
principio delle pari opportunita', anche per le persone con
disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al
lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel
settore professionistico;
c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal
comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera
b) del presente comma, della figura del lavoratore
sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara,
senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla
natura dilettantistica o professionistica dell'attivita'
sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in
materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle
regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
d) tutela della salute e della sicurezza dei minori
che svolgono attivita' sportiva, con la previsione di
specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle
societa' e delle associazioni sportive con le quali i
medesimi svolgono attivita';
e) valorizzazione della formazione dei lavoratori
sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di
garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche
culturale ed educativa nonche' una preparazione
professionale che favorisca l'accesso all'attivita'
lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
f) disciplina dei rapporti di collaborazione di
carattere amministrativo gestionale di natura non
professionale per le prestazioni rese in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo
conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine
non lucrativo;
g) riordino e coordinamento formale e sostanziale
delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo
1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni
necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e
sistematica, nel rispetto delle norme di diritto
internazionale e della normativa dell'Unione europea,
nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto
sportivo e ai consolidati orientamenti della
giurisprudenza;
h) riordino della disciplina della mutualita' nello
sport professionistico;
i) riconoscimento giuridico della figura del laureato
in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli
equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998,
n. 178;
l) revisione e trasferimento delle funzioni di
vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della
difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali,
in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti
sportivi e federazioni sportive, previa puntuale
individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire;
m) trasferimento delle funzioni connesse
all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro a segno
esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana
tiro a segno, anche con la previsione di forme di
collaborazione della stessa con il predetto Ministero,
previa puntuale individuazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie da trasferire;
n) riordino della normativa applicabile alle
discipline sportive che prevedono l'impiego di animali,
avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al
trasporto, alla tutela e al benessere degli animali
impiegati in attivita' sportive.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
S.O. n. 16:
«Art. 1. (Omissis).
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-bis
della legge 21 marzo 2001, n. 74, recante «Disposizioni per
favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 marzo 2001, n. 74:
«Art. 4. (Attivita' specialistiche). - (Omissis).
5-bis. Le societa' esercenti o concessionarie di
impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano
apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per
la messa in sicurezza dei passeggeri.».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 gennaio 2004, n. 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 379 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303 del - S.O. n. 134:
«Art. 379. (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1.
L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi
dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua
mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora,
in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria
alveolare espirata, la concentrazione alcolemica
corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il
soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovra' risultare
da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un
intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero
qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto
dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei
verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi
dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le
circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di
ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del
soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la
misura della concentrazione alcolica nell'aria espirata e'
denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i
risultati delle misurazioni e dei controlli propri
dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita
stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti
stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto
con il Ministro della sanita'. I requisiti possono essere
aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando
particolari circostanze o modificazioni di carattere
tecnico lo esigano.
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base
delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore
ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD),
rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri
devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il
CSRPAD (visita preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a
verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le
modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministero della sanita'. In
caso di esito negativo delle verifiche e prove,
l'etilometro e' ritirato dall'uso.
9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione
determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti
dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e
8.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.