IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  26  settembre  2014,  n.  753,
recante «Individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca»,  con  cui  e'  stata   disposta
l'articolazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'Amministrazione centrale; 
  Visto il decreto-legge del  21  settembre  2019,  n.  104,  recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli  interventi
sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca; 
  Visto  il  decreto-legge  del  9  gennaio  2020,  n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della  ricerca»,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  165   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto l'art. 4, commi 7 e 11 del sopracitato decreto-legge n. 1 del
9 gennaio 2020, in cui si dispone che  nelle  more  dell'assegnazione
delle  risorse,  e'  autorizzata  la  gestione   sulla   base   delle
assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e  della   ricerca   nell'esercizio   2019   e   che   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca succede, per quanto  di  competenza,
in tutti i  rapporti  attivi  e  passivi  in  essere  alla  data  del
trasferimento delle funzioni; 
  Visto il decreto interministeriale n. 117  dell'8  settembre  2020,
adottato di concerto dal  Ministro  dell'istruzione  e  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca, con  il  quale,  si  e'  provveduto
all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020,
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e   della   ricerca   alle   competenti   strutture
dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
nonche' alla determinazione dei limiti di  spesa,  per  l'anno  2020,
delle  specifiche  voci  di  bilancio  interessate  dalle  norme   di
contenimento della spesa pubblica; 
  Visto in particolare l'art. 8 del predetto  decreto  con  il  quale
alla Direzione generale per  il  coordinamento  e  la  valorizzazione
della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le
risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta
salva  la  gestione  delle  spese  afferenti  ai  capitoli  e   piani
gestionali da affidare alle  strutture  di  servizio  individuate  al
successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale; 
  Visto il decreto-legge  n.  34/2020  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  e,  in  particolare,  il  comma  7
dell'art. 238 «Piano di investimenti straordinario nell'attivita'  di
ricerca»; 
  Visto infine il d.d. n. 1555 del 30 settembre  2020  con  quale  il
direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati  ha  attribuito  ai
dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art.  30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   europei    o
internazionali, non e' prevista la  valutazione  tecnico  scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
Comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(Regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli  articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134»,
che, all'art. 13, comma 1, prevede che il  capitolato  tecnico  e  lo
schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti
previsto nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole  e  le
modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali e  le
eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia  del  provvedimento,
debbano costituire parte integrante del presente decreto; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13  ottobre  2017,  delle
linee guida al decreto ministeriale del 26  luglio  2016,  n.  593  -
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016,  «Disposizioni  per  la
concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato  dal  Ministero
in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto  ministeriale
n. 593 del 26 luglio 2016, cosi' come aggiornato con d.d. n. 2705 del
17 ottobre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del  15  marzo  2018,  con  il
quale  sono  state  adottate   le   «Procedure   operative   per   il
finanziamento  dei  progetti  internazionali  ex  art.  18,   decreto
ministeriale  n.  593  del  26  luglio  2016»,  tenuto  conto   della
peculiarita'  delle  procedure  di  partecipazione,   valutazione   e
selezione dei  citati  progetti  internazionali  che  prevedono,  tra
l'altro, il cofinanziamento  ovvero  anche  il  totale  finanziamento
europeo, attraverso l'utilizzo  delle  risorse  a  valere  sul  conto
IGRUE, in particolare sul Conto di contabilita' speciale n. 5944; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  23
novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei  conti  il  10
dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  312
del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al  decreto
ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che  estende  la  vigenza
del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al
31 dicembre 2023; 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2010,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Considerata la  peculiarita'  delle  procedure  di  partecipazione,
valutazione e selezione  dei  suddetti  progetti  internazionali  che
prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento  ovvero  anche  il  totale
finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse  a  valere
sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilita' speciale n.
5944; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio  2014  relativo  all'apertura  di  contabilita'  speciali   di
tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per  la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione  europea  e  degli
interventi complementari alla programmazione comunitaria, di  cui  al
conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE,  in  particolare  il
Conto di contabilita' speciale n.  5944,  che  costituisce  fonte  di
finanziamento, in quota parte, per i progetti di  cui  all'iniziativa
di cui trattasi; 
  Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale per i rapporti  finanziari  con  l'Unione  europea  (IGRUE),
Prot. n.  44533  del  26  maggio  2015,  con  la  quale  si  comunica
l'avvenuta creazione della contabilita' speciale n.  5944  denominata
MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per  la  gestione  dei  finanziamenti
della  Commissione  europea  per   la   partecipazione   a   progetti
comunitari; 
  Visto il bando internazionale Eurostars  Call  2019  -  C.o.D.  12,
comprensivo delle Guidelines for Applicants, lanciato  dal  programma
Eurostars con scadenza 12 settembre 2019 e che descrive i criteri  ed
ulteriori  regole  che  disciplinano   l'accesso   al   finanziamento
nazionale dei progetti  cui  partecipano  proponenti  italiani  e  il
relativo Annex nazionale; 
  Visto l'avviso integrativo nazionale n. 1128 del  12  giugno  2019,
con il quale sono stati definiti i soggetti, le attivita' e la natura
dei costi ammissibili, le forme  ed  intensita'  delle  agevolazioni,
nonche' le modalita' di presentazione delle domande di  finanziamento
per i proponenti italiani; 
  Vista la decisione finale dello Eurostars-2 comunicata con  lettera
del 13 gennaio 2020, che ammette al  finanziamento  il  progetto  dal
titolo E! 113690 BIOTOOL «Biostimulant Water  Use  Efficiency  Tool»,
avente come obiettivo la messa a punto di una tecnologia  innovativa,
denominata BIOTOOL, che  in  test  sperimentali  sara'  in  grado  di
misurare, calcolare, gestire in modo automatico, in tempo  reale,  le
risposte  di  piante  sottoposte  a  diverse  condizioni  e   carenze
idrico-nutrizionali  e  trattate  con   la   nuova   generazione   di
biostimolanti finalizzati all'incremento della Water  Use  Efficiency
(WUE) delle  piante  coltivate  e  quindi  ad  ottimizzare/ridurre  i
consumi d'acqua in agricoltura; 
  Atteso che il MUR partecipa alla CALL 2019 lanciata  dall'Eurostars
con il budget finalizzato al finanziamento di progetti  nazionali,  a
valere sulle disponibilita' del conto di contabilita'  speciale  5944
(IGRUE) relativo al  programma  Eurostars,  per  il  contributo  alla
spesa,  giusta  nota  protocollo  n.  11652  del  13   giugno   2019,
successivamente incrementato a euro  982.427,21,  con  decisione  del
direttore generale, dott. Vincenzo Di Felice,  comunicata  con  email
dell'8 gennaio 2020; 
  Vista la nota prot. MUR n. 5864 del 15 aprile 2020,  con  la  quale
l'Ufficio  VIII  ha  comunicato   ufficialmente   gli   esiti   della
valutazione  internazionale  delle  proposte  presentate  nell'ambito
della Call, indicando i  progetti  ammissibili  alle  agevolazioni  e
l'importo del finanziamento, a valere sulle disponibilita' del  conto
di  contabilita'  speciale  5944  (IGRUE)   relativo   al   programma
Eurostars, ad essi destinato; 
  Preso atto  della  graduatoria  delle  proposte  presentate  e,  in
particolare, della valutazione positiva espressa  dall'Eurostars  nei
confronti dei progetti a partecipazione  italiana,  tra  i  quali  e'
presente il progetto dal titolo E! 113690 BIOTOOL; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto il decreto direttoriale n. 1208 del 30 luglio 2020, reg.  UCB
n. 517 in data 7 agosto 2020, con il quale sono  stati  nominati,  in
ordine  preferenziale,  gli  esperti  tecnico  scientifici   per   la
valutazione delle attivita' in itinere; 
  Atteso che la prof.ssa Sabina Iole Giuseppina Failla  ha  approvato
il capitolato tecnico allegato al presente decreto,  in  ossequio  al
disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale  n.  593/2016  e
conseguenti atti e regolamenti citati in premessa; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale  E!  113690  BIOTOOL,  di  durata trenta  mesi   salvo
proroghe, il cui costo complessivo e' pari a euro 553.175,00,  figura
il seguente proponente italiano: Landlab s.r.l.; 
  Visto  il  Consortium  agreement  stilato  tra  i  partecipanti  al
progetto E! 113690 BIOTOOL; 
  Preso  atto  dell'istruttoria   tecnico-economica   sul   progetto,
effettuata dall'istituto convenzionato Invitalia ed acquisita dal MUR
in data 21 ottobre 2020, prot. n. 15697; 
  Preso  atto  della  DSAN  a  firma  del  dott.  Adriano  Altissimo,
acquisita al protocollo dell'Ufficio in  data  2  novembre  2020,  n.
16492, con la quale vengono definitivamente fissate la data di inizio
del progetto al 1° settembre 2020 e la sua durata in trenta mesi, con
conclusione al 28 febbraio  2023,  come  stabilito  per  il  progetto
internazionale; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il  12  agosto
2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la
registrazione dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche
tramite  cui   estrarre   le   informazioni   relative   agli   aiuti
precedentemente erogati al soggetto  richiedente  per  accertare  che
nulla osti alla concessione degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n.  4784301
del 5 febbraio 2021; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio  2017),  e'
stata acquisita la visura Deggendorf ID n. 10561367  del  5  febbraio
2021 - Vercor 10836010; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo E!  113690
BIOTOOL, presentato dalla societa' Landlab srl, C.F. 03765250240,  e'
ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate  nella
scheda allegata al presente decreto (Allegato 1). 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1° settembre 2020 e la sua durata e' di trenta
mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (Allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato  tecnico  (Allegato  3)  approvato  dall'esperto   tecnico
scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte  integrante  del
presente decreto.