IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966,
n. 1214, recante «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di
esercizio di stazioni di radioamatori»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e
integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 134 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, che rinvia, tra l'altro, all'allegato n. 26 per la
disciplina dell'attivita' di radioamatore;
Visto l'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, recante «Adeguamento della normativa tecnica relativa
all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale»;
Visto, inoltre, l'art. 220, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che le disposizioni,
tra le altre, dell'allegato n. 26 sono modificate, all'occorrenza,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24
agosto 2005, n. 196, recante, in particolare, l'unificazione delle
patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di
cui al sopra menzionato allegato n. 26 nell'unica patente di classe
A;
Visto l'art. 35 dell'allegato n. 25 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, che, al momento, non prevede oneri per le
autorizzazioni generali per stazioni ripetitrici automatiche non
presidiate;
Considerato il decentramento delle competenze agli Ispettorati
territoriali del Ministero dello sviluppo economico e la
riunificazione nella prossimita' territoriale dei processi
amministrativi afferenti al settore dei radioamatori, previsti con il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020,
recante «Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non
generale»;
Ritenuto opportuno apportare semplificazioni alle procedure
inerenti all'attivita' radioamatoriale, in funzione dei processi di
digitalizzazione delle attivita' gestite dal Ministero, attraverso
l'impiego di strumenti di comunicazione a distanza che consentano la
remotizzazione delle procedure, conseguendo nel contempo risparmi di
spesa;
Decreta:
Articolo unico
1. L'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
«Codice delle comunicazioni elettroniche», e' sostituito
dall'allegato al presente decreto.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2021
Il Ministro: Giorgetti