IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966, n. 1214, recante «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 134 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che rinvia, tra l'altro, all'allegato n. 26 per la disciplina dell'attivita' di radioamatore; Visto l'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale»; Visto, inoltre, l'art. 220, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che le disposizioni, tra le altre, dell'allegato n. 26 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196, recante, in particolare, l'unificazione delle patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui al sopra menzionato allegato n. 26 nell'unica patente di classe A; Visto l'art. 35 dell'allegato n. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che, al momento, non prevede oneri per le autorizzazioni generali per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate; Considerato il decentramento delle competenze agli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico e la riunificazione nella prossimita' territoriale dei processi amministrativi afferenti al settore dei radioamatori, previsti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, recante «Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale»; Ritenuto opportuno apportare semplificazioni alle procedure inerenti all'attivita' radioamatoriale, in funzione dei processi di digitalizzazione delle attivita' gestite dal Ministero, attraverso l'impiego di strumenti di comunicazione a distanza che consentano la remotizzazione delle procedure, conseguendo nel contempo risparmi di spesa; Decreta: Articolo unico 1. L'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e' sostituito dall'allegato al presente decreto. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° marzo 2021 Il Ministro: Giorgetti