IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante  «Bonifica  sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981,  n.  296,  e  successive
modificazioni, che  stabilisce  che  il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica a  gennaio
di ogni anno, con decreto, l'indennita' per l'abbattimento dei bovini
infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e  caprini  infetti
da brucellosi; 
  Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto  del  Ministro
della sanita' 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini,  bufalini,  ovini  e  caprini,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1986, n. 228; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la  lotta
contro  l'afta  epizootica  ed  altre  malattie   epizootiche   degli
animali», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.  453,
e successive modificazioni, recante regolamento concernente il  piano
nazionale per la  eradicazione  della  brucellosi  negli  allevamenti
ovini e caprini, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23  novembre
1992, n. 276; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
e successive modificazioni, recante regolamento concernente il  piano
nazionale per la  eradicazione  della  brucellosi  negli  allevamenti
bovini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  dicembre  1995,  n.
592, e successive modificazioni recante  regolamento  concernente  il
piano  nazionale  per  la  eradicazione   della   tubercolosi   negli
allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio 1996, n. 125; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n.  358,
e successive modificazioni, recante regolamento concernente il  piano
nazionale  per  l'eradicazione  della   leucosi   bovina   enzootica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
misure  straordinarie  di   polizia   veterinaria   in   materia   di
tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
giugno  2015,  n.  144,  come  da  ultimo  prorogata   dall'ordinanza
ministeriale 23 giugno 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  7
luglio 2020, n. 169; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  11  febbraio  2020,
concernente la  determinazione  dell'indennita'  di  abbattimento  di
bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini  e
caprini infetti da brucellosi e  di  bovini  e  bufalini  infetti  da
leucosi bovina enzootica, per l'anno 2019, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale il 7 aprile 2020, n.92. 
  Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli
istituti zooprofilattici  sperimentali  territorialmente  competenti,
specifici piani di sorveglianza  per  la  tubercolosi,  brucellosi  e
leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso; 
  Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini  da
allevamento e da riproduzione  rispetto  a  quelli  da  ingrasso,  in
considerazione dell'esiguo  numero  di  questi  ultimi  eventualmente
interessati dai provvedimenti di abbattimento; 
  Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione   delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli  stanziamenti  previsti  dal
Fondo sanitario nazionale; 
  Ritenuto di procedere alla determinazione  per  l'anno  2020  della
misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti
da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e
caprini infetti da brucellosi; 
  Tenuto conto del parere  espresso  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, con nota prot. 12777 del  10  aprile
2020, sugli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno
2020 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo per la categoria
degli ovi-caprini, sulla conferma  della  decurtazione  pari  al  35%
dell'indennita'  riconosciuta  per  il  2020  per  la  categoria   di
ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con  eta'
uguale o maggiore a sei anni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Indennizzi previsti per i bovini e bufalini 
 
  1. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da  tubercolosi,  da
brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini  e'  stabilita  in  euro
480,96. 
  2. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bovini quando le carni ed  i  visceri  debbono  essere  interamente
distrutti e' stabilita in euro 886,90. 
  3. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bufalini abbattuti perche'  infetti  da  tubercolosi,
brucellosi e leucosi, e' stabilita in euro 465,80. 
  4. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bufalini quando le carni ed i visceri  debbono  essere  interamente
distrutti, e' stabilita in euro 853,63. 
  5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del  50%  per
capo negli allevamenti bovini e bufalini che  non  superano  i  dieci
capi. 
  6. Nelle tabelle allegate al  presente  decreto,  parte  integrante
dello stesso, sono fissate le indennita' per categoria, eta' e  sesso
dei capi della  specie  bovina  e  bufalina  infetti  e  abbattuti  o
abbattuti e distrutti. 
  7. Le misure delle indennita' di cui al presente articolo decorrono
dal 1° gennaio 2020 per gli animali  abbattuti  nel  corso  dell'anno
2020.