IL CONSIGLIO 
                     DELLA MAGISTRATURA MILITARE 
 
  Vista la determinazione assunta  nella  seduta  di  Plenum  del  12
novembre 2019 con delibera n. 6917, con la quale  e'  stata  disposta
l'apertura di un dossier al fine di pervenire all'approvazione di una
regolamentazione che disciplini la materia del conferimento  e  della
durata degli incarichi dei magistrati della Segreteria del  Consiglio
della magistratura militare; 
  Ritenuto che, per predisporre una disciplina  che  regoli  in  modo
unitario  la  materia  in  narrativa,  risulta  necessario  procedere
preliminarmente alla modifica del testo del regolamento  interno  del
Consiglio della magistratura militare, approvato con delibera n. 5649
del 16 febbraio 2016; 
 
                              Delibera: 
 
di approvare la seguente  modifica  degli  articoli  6,  8  e  9  del
regolamento interno del Consiglio della magistratura militare: 
 
Regolamento  interno  del  Consiglio  della   magistratura   militare
         approvato con delibera n. 5649 del 16 febbraio 2016 
 
  (Omissis) 
Segreteria del Consiglio 
  Art. 6 (Nomina dell'Ufficio di  Segreteria).  -  1.  Il  magistrato
dirigente e il magistrato  addetto  all'Ufficio  di  Segreteria  sono
nominati dal Consiglio, con voto palese, entro il novantesimo  giorno
successivo all'insediamento del Consiglio stesso, secondo  i  criteri
stabiliti con apposita circolare. 
  La scelta e', rispettivamente, indirizzata verso  i  nominativi  di
magistrati che non ricoprono incarichi direttivi di uffici giudiziari
militari e che,  a  seguito  di  specifico  interpello,  hanno  fatto
conoscere  prima  dell'adozione   della   deliberazione   di   essere
disponibili all'incarico. 
  2. Per ciascuno degli incarichi e' nominato il  magistrato  che  ha
riportato il maggior numero di voti. Il presidente  provvede  a  dare
comunicazione dell'avvenuta nomina agli interessati  ed  ai  titolari
degli uffici in cui i magistrati medesimi prestano servizio. 
  3. I magistrati  nominati  vengono  immediatamente  convocati  alla
prima riunione del Consiglio o a quella appositamente fissata a  tale
scopo ed assumono da tale momento le funzioni stabilite dalla legge e
dal regolamento. 
  4. In caso  di  sopravvenuto  impedimento  di  uno  dei  componenti
dell'Ufficio di Segreteria, che rende impossibile lo svolgimento  dei
compiti previsti per un apprezzabile periodo di  tempo,  ed  in  ogni
altro caso in  cui  i  magistrati  predetti  non  possono  proseguire
nell'espletamento dell'incarico, il Consiglio provvede immediatamente
alla loro sostituzione con  le  modalita'  di  cui  al  primo  comma,
inserendo la questione  all'ordine  del  giorno  della  prima  seduta
utile, ovvero fissando apposita riunione. 
  5. I componenti dell'Ufficio di Segreteria restano in carica per la
durata del Consiglio che li ha nominati, salvo che non siano revocati
dallo stesso, ovvero che non  presentino  dimissioni,  accettate  dal
Consiglio. 
  Alla scadenza del Consiglio che li ha nominati, essi  continuano  a
esercitare le  funzioni  limitatamente  al  periodo  necessario  alla
nomina dei segretari da parte del nuovo Consiglio. 
  Il magistrato dirigente e il magistrato addetto non possono restare
in carica per piu' di due consiliature intere. 
  Successivamente   possono    essere    nuovamente    nominati    se
trascorsi otto anni dalla scadenza del precedente incarico. 
  (Omissis) 
  Art.  8  (Compiti   del   magistrato   militare   dirigente   della
Segreteria). - 1. Il magistrato militare dirigente  della  Segreteria
ha le seguenti attribuzioni: 
    a) assiste alle riunioni del Consiglio e  ne  redige  i  verbali;
provvede  alla  conservazione  degli  atti  e  cura  gli  adempimenti
preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle  deliberazioni
adottate; 
    b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i  rapporti  con  le
segreterie o con gli analoghi uffici degli organi costituzionali,  di
rilevanza costituzionale e con gli altri organi dello Stato; 
    c) coordina e dirige l'attivita' del  personale  dell'Ufficio  di
Segreteria  e  sovraintende  al  personale  addetto   al   Consiglio,
assicurando il buon andamento dei servizi; 
    d) adempie ad ogni altro compito  previsto  dai  regolamenti  del
Consiglio  o   specificamente   affidatogli   dal   presidente,   dal
vicepresidente o dal Consiglio. 
  2. In caso di assenza o  impedimento  temporanei  detto  magistrato
viene sostituito nei suoi compiti  dal  magistrato  militare  addetto
all'Ufficio di Segreteria. 
  Art. 9 (Compiti del magistrato militare addetto alla Segreteria). -
1. Il magistrato militare addetto  alla  Segreteria  ha  le  seguenti
attribuzioni: 
    a) cura l'organizzazione delle riunioni  del  Consiglio  e  delle
Commissioni  a  mezzo  del  personale   addetto   della   Segreteria,
provvedendo a far raccogliere il materiale documentale necessario  ed
alla sua distribuzione in copia ai componenti del Consiglio  e  delle
commissioni; 
    b)   cura,   su   richiesta   dei   componenti   del   Consiglio,
l'acquisizione di  ogni  documentazione  ritenuta  necessaria  per  i
lavori; 
    c) adempie ad ogni  altro  compito  previsto  dal  regolamento  o
specificamente affidatogli dal presidente, dal vicepresidente  o  dal
Consiglio. 
  In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato  viene
sostituito  nei  suoi  compiti  dal  magistrato  militare   dirigente
dell'Ufficio di Segreteria. 
  (Omissis) 
 
    Roma, 11 febbraio 2021 
 
                                                Il presidente: Curzio