IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17,  comma  10  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («note  AIFA  2004  -  revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera  c)  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina n. 1080/2018  del  10  luglio  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  163  del  16
luglio 2018, relativa alla rinegoziazione del medicinale  «Herceptin»
(trastuzumab) ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24  dicembre
1993, n. 537; 
  Vista la determina n. 581/2020 del 13 maggio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  131  del  22  maggio
2020,  avente  ad  oggetto   alla   rinegoziazione   del   medicinale
«Herceptin» (trastuzumab) relativamente alle confezioni con A.I.C. n.
034949014/E; 
  Vista la domanda presentata in data 18 maggio  2020  con  la  quale
l'azienda Roche Registration GmbH ha chiesto la rinegoziazione  delle
condizioni negoziali del medicinale «Herceptin» (trastuzumab); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica  dell'AIFA  nella  sua  seduta  del  16-18  e  23
settembre 2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 26-28 gennaio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2021 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  HERCEPTIN  (trastuzumab)  nelle  confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Indicazioni  terapeutiche  oggetto  della   negoziazione   per   le
confezioni con A.I.C. n. 034949014/E: 
«carcinoma mammario metastatico: 
  "Herceptin" e' indicato per il trattamento di pazienti  adulti  con
carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo: 
      in  monoterapia  per  il  trattamento  di  pazienti  che  hanno
ricevuto  almeno  due   regimi   chemioterapici   per   la   malattia
metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver
contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui
il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al
recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia
ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali
trattamenti; 
      in associazione al paclitaxel per il  trattamento  di  pazienti
che non  sono  stati  sottoposti  a  chemioterapia  per  la  malattia
metastatica e  per  i  quali  non  e'  indicato  il  trattamento  con
antracicline; 
      in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che
non  sono  stati  sottoposti  a   chemioterapia   per   la   malattia
metastatica; 
      in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel  trattamento
di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo per i  recettori
ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab; 
carcinoma mammario in fase iniziale: 
  "Herceptin" e' indicato nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo: 
      dopo chirurgia,  chemioterapia  (neoadiuvante  o  adiuvante)  e
radioterapia (se applicabile)  -  dopo  chemioterapia  adiuvante  con
doxorubicina  e  ciclofosfamide,  in  associazione  a  paclitaxel   o
docetaxel; 
      in associazione  a  chemioterapia  adiuvante  con  docetaxel  e
carboplatino; 
      in  associazione  a  chemioterapia  neoadiuvante,  seguito   da
terapia con «Herceptin» adiuvante, nella malattia localmente avanzata
(inclusa la forma infiammatoria) o in  tumori  di  diametro  >  2  cm
"Herceptin" deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma
mammario metastatico o in  fase  iniziale  i  cui  tumori  presentano
iperespressione  di  HER2  o  amplificazione  del  gene   HER2   come
determinato mediante un test accurato e convalidato (vedere paragrafi
4.4 e 5.1); 
carcinoma gastrico metastatico: 
  «Herceptin» in associazione  a  capecitabina  o  5-fluorouracile  e
cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione
gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente
sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica. 
  "Herceptin" deve  essere  somministrato  soltanto  a  pazienti  con
carcinoma  gastrico  metastatico  (MGC)  i  cui   tumori   presentano
iperespressione  di  HER2,  definita  come  un  risultato   IHC2+   e
confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un  risultato
IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione  accurati  e
convalidati». 
  Indicazioni  terapeutiche  oggetto  della   negoziazione   per   le
confezioni con A.I.C. n. 034949026/E: 
«carcinoma mammario metastatico: 
  "Herceptin" e' indicato per il trattamento di pazienti  adulti  con
carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo: 
      in  monoterapia  per  il  trattamento  di  pazienti  che  hanno
ricevuto  almeno  due   regimi   chemioterapici   per   la   malattia
metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver
contenuto almeno un'antraciclina e un taxano, tranne nel caso in  cui
il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al
recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia
ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali
trattamenti; 
      in associazione a paclitaxel per il trattamento di pazienti che
non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica
e per i quali non e' indicato il trattamento con antracicline; 
      in associazione a docetaxel per il trattamento di pazienti  che
non  sono  stati  sottoposti  a   chemioterapia   per   la   malattia
metastatica; 
      in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel  trattamento
di pazienti in postmenopausa affette da MBC positivo per i  recettori
ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab; 
carcinoma mammario in fase iniziale: 
  "Herceptin" e' indicato nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo: 
      dopo chirurgia,  chemioterapia  (neoadiuvante  o  adiuvante)  e
radioterapia (se pertinente); 
      dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide,
in associazione a paclitaxel o docetaxel; 
  in  associazione  a  chemioterapia  adiuvante   con   docetaxel   e
carboplatino. 
      in  associazione  a  chemioterapia  neoadiuvante,  seguito   da
terapia adiuvante con "Herceptin", nella malattia localmente avanzata
(inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm. 
  "Herceptin"  deve  essere  utilizzato  soltanto  in  pazienti   con
carcinoma mammario metastatico  o  in  fase  iniziale  i  cui  tumori
presentano iperespressione di HER2 o  amplificazione  del  gene  HER2
come determinato mediante un test accurato e convalidato». 
  Confezioni: 
      «150 mg polvere per concentrato  per  soluzione  per  infusione
endovenosa» - 1 flaconcino - A.I.C.  n.  034949014/E  (in  base  10).
Classe di rimborsabilita': H. Prezzo ex-factory (IVA  esclusa):  euro
640,41. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.056,93; 
      «600  mg/5  ml  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
flaconcino (vetro) da 6 ml» - 1 flaconcino -  A.I.C.  n.  034949026/E
(in base 10). Classe di rimborsabilita': H.  Prezzo  ex-factory  (IVA
esclusa): euro 1.831,57.  Prezzo  al  pubblico  (IVA  inclusa):  euro
3.022,82. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.