IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009,
n. 42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n.  28951  del  12  novembre
2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4967 del 31 marzo  2016  e  n.
13789 del 30 luglio 2019; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento  di
immobili statali ai comuni della Provincia di Verona (VR): 
    prot. n. 2014/21357 del 17 dicembre 2014, con il quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Montecchia di Crosara, ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«terreno di nuova formazione»; 
    prot. n. 2014/9613 del 3 giugno  2014,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Peschiera del  Garda,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Banchina  destra  del  Canale  Porto  Mercantile  Porta  Verona   di
Peschiera»; 
    prot. n. 2014/15581 del 17 settembre 2014 e prot.  n.  2014/21208
del 16 dicembre 2014, con i quali sono  stati  trasferiti,  a  titolo
gratuito, al Comune di Ronca', ai sensi dell'art.  56-bis,  comma  1,
del decreto-legge n.  69  del  2013,  gli  immobili  appartenenti  al
patrimonio dello Stato  e  denominati,  rispettivamente,  «ex  strada
militare» e «Bene ex Difesa - II Decreto - zona logistica  -  ex  67°
Gruppo IT»; 
  prot. n. 2014/15586 del 17 settembre 2014 e prot. n. 2014/20112 del
26 novembre 2014 con provvedimento di rettifica prot.  n.  2015/10301
del 12 giugno 2015, con i  quali  sono  stati  trasferiti,  a  titolo
gratuito, al Comune di Verona, ai sensi dell'art.  56-bis,  comma  1,
del decreto-legge n.  69  del  2013,  gli  immobili  appartenenti  al
patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «area limitrofa
a via Colonello Galliano» e «Caserma Ten. Ugo Passalacqua»; 
  prot. n. 2014/21354 del 17 dicembre 2014, con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al  Comune  di  Villa  Bartolomea,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«gorghi bonificati Lezziero»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Veneto  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 1761 del 2 febbraio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                 al Comune di Montecchia di Crosara 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di  Montecchia
di  Crosara  (VR)  sono  ridotte  annualmente  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in
proprieta' al medesimo comune dell'immobile  denominato  «terreno  di
nuova formazione», meglio individuato nel provvedimento del direttore
regionale dell'Agenzia del  demanio  -  Direzione  regionale  Veneto,
prot. n. 2014/21357 del 17 dicembre 2014, a decorrere dalla data  del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  386,79
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Montecchia di Crosara. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  2.722,57,  sino  all'anno  2021  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 386,79.